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Infrastrutture - Viabilità e trasporti - Mobilità ciclabile - Opere pubbliche stradali




 

MIBICI: le norme tecniche

Si riportano a seguito le norme tecniche che regolano il Piano strategico Mibici approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione 15 dicembre 2008 n. 63

 

1. La Provincia di Milano determina la rete strategica della mobilità ciclistica, mediante il presente piano strategico, denominato con l’acronimo “MiBici”.

2. Il Piano MiBici ha i contenuti e gli effetti di cui all’art. 2 della legge 366 del 19 ottobre 1998 avente ad oggetto: “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”, nonché dell’art.1 e 2 della legge regionale 27 novembre 1989 n°65, avente per oggetto “Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico”. Il presente piano è atto di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza provinciale e atto di riferimento per la programmazione e pianificazione dei comuni. Esso altresì è parte integrante del piano del traffico per la viabilità extra urbana, ai sensi dell’art.36, comma 3, del Testo unico del Codice della Strada – D.lgs. 30.4.92 n.285 e sue successive modifiche e di integrazioni – limitatamente alla rete ciclabile.

3. I tracciati possono essere modificati nella loro articolazione progettuale, per meglio aderire alle necessità del territorio. Tali variazioni devono in ogni caso garantire le stesse continuità e connettività. Il progetto, per poter essere ricompreso nella rete realizzata di MiBici, deve essere validato dal competente settore provinciale di cui al successivo art.11.

4. Il piano MiBici è composto dai seguenti elaborati:

  • B. tomo dal titolo “Piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano”, che contiene i seguenti argomenti:

a. Premessa
b. La Rete strategica MiBici
c. Caratteristiche fisiche e funzionali
d. Il segnalamento delle piste ciclabili
e. Casi pratici
f. Valutazioni di fattibilità

5. L’acronimo MiBici e il relativo marchio, allegato parte integrante della presente norma tecnica, è di proprietà della Provincia di Milano, e può essere utilizzato per la realizzazione di percorsi conformi alle caratteristiche fisiche-funzionali e di segnalamento previsti dal presente piano. La conformità è accertata mediante attestato rilasciato dal competente settore provinciale, di cui al successivo art.11.

6. La rete individuata nell’allegata cartografia rappresenta l'insieme delle connessioni che è necessario garantire, al fine di realizzare una rete continua completa ed interconnessa, a servizio delle relazioni sovra locali. Tale rete è dichiarata di interesse provinciale, e ad essa si applicano le norme del presente piano; è suddivisa in:
a. rete portante, che rappresenta i principali assi radiali e di raccordo circolare, nonché le ciclovie turistiche nazionali e internazionali; la rete portante è classificata con apposita denominazione e numerazione progressiva;
b. rete di supporto, che rappresenta le connessioni essenziali fra la rete portante e i principali poli attrattori del territorio;

La rete locale non ricompresa nel presente piano viene identificata nei piani urbani del traffico e negli strumenti urbanistici comunali, al fine di rendere i centri abitati interamente ciclabili.

7. Gli strumenti urbanistici comunali individuano la rete della mobilità ciclabile in coerenza con quanto indicato dal presente Piano Strategico; le varianti che interessino tale rete sono trasmesse anche al competente settore provinciale, per l’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT).

8. I piani urbani del traffico dei Comuni, gli studi sulla viabilità e mobilità dei documenti di PGT, i piani generali del traffico urbano, devono essere integrati con le previsioni relative alla mobilità ciclistica, ai sensi dell’art.3 della citata L.R.65/89, con i seguenti contenuti:
- individuazione della rete ciclabile comunale esistente e di progetto, riclassificata secondo le indicazioni di cui al precedente art.5;
- ricognizione delle caratteristiche tecniche e funzionali della rete MiBici esistente;
- valutazione della corrispondenza tra gli standard tecnici richiesti per la rete MiBici e le tratte realizzate/progettate;
- sviluppo di un programma attuativo per il completamento della rete e per il suo adeguamento agli standard tecnici richiesti, con stima sommaria dei costi;
- sviluppo di un piano di segnalamento, coerente con le indicazioni tecniche e con l’apposita denominazione e numerazione della rete portante di MiBici.

9. La Provincia concorre alla realizzazione della viabilità ciclistica del piano MiBici mediante la costruzione e gestione di opere da iscrivere al proprio patrimonio o mediante il sostegno tecnico e finanziario agli enti locali e agli enti gestori di aree protette, previo intese con gli stessi, nei limiti delle risorse assegnate dal bilancio.

10. La Provincia, mediante il competente settore:
- redige e aggiorna il SIT della rete MiBici, classificando le piste per tipologia e qualità; il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet;
- progetta e mantiene opere e segnaletica della rete d’iniziativa provinciale;
- assiste gli enti locali e gli enti gestori di aree protette nella pianificazione, programmazione e gestione della rete ciclistica;
- promuove l’uso della bicicletta presso i cittadini e favorisce lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

11. L’aggiornamento periodico della rete MiBici non costituisce variante al piano, ed è effettuato periodicamente, previo ricognizione presso i Comuni, mediante decreto del dirigente responsabile del settore; il decreto è pubblicato all’albo provinciale e sul sito internet per trenta giorni, dopodiché diviene esecutivo. L’aggiornamento può riguardare anche le caratteristiche fisiche funzionali e il segnalamento, per gli adeguamenti normativi e per la migliore attuazione del piano. Con medesimo provvedimento sono aggiornati i dati quantificativi totali della rete esistente e di quella prevista.

12. La Provincia, al fine di facilitare la realizzazione della rete, può convocare delle 'conferenze di itinerario' alle quali partecipano gli enti interessati da uno specifico itinerario o insieme di itinerari. Tali conferenze concordano le modalità più opportune per realizzare o adeguare la rete lungo corridoi specifici, anche individuando alternative di tracciato nei limiti di cui all’art. 5 e 6. Le risultanze delle conferenze d’itinerario sono trasfuse in idonei strumenti di concertazione fra le parti coinvolte, redatti ed approvati ai sensi delle vigenti norme.

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