PAESAGGIO E AMBIENTE
Competenze per comuni privi di Commissione per il paesaggio
L’art.80, comma 6 bis, della L.R.12/2005 e s.m.i. dispone che: “A far tempo dal 1° gennaio 2010 le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt.146 e 167 del D.Lgs 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell’art. 159, comma 1, del D.lgs.42/2004.
Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio, ovvero, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi regionali, dall’ente gestore del parco.
Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione”.
In base alla disposizione legislativa richiamata, la mancata individuazione, da parte degli Enti locali non idonei all'esercizio delle subdeleghe, di una struttura tecnica idonea ad assicurare, in materia di tutela paesaggistica, un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, ovvero la mancata nomina della Commissione per il paesaggio dotata dei requisiti di organizzazione e di competenza scientifica stabiliti - in applicazione di quanto disposto dall’art.146, comma 6, D.Lgs 42/2004 – dalla Regione Lombardia (di cui alla D.d.g. n. 9290 del 12/10/11 e alle deliberazioni n. VIII/8952 dell’11/02/2009, n.VIII/7977 del 06/08/2008 e n.VIII/8913 dell’01/01/2008), preclude ai Comuni non idonei, a decorrere della data del 01/01/2010, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, con la conseguenza che, a far tempo da tale data, le correlate competenze sono da intendersi attribuite, per i territori di competenza, alla Amministrazione provinciale, idonea all’esercizio delle funzioni paesaggistiche.







