Istanza di autorizzazione paesaggistica procedura semplificata
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n, 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 concernente il "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" (D.P.R. 09/07/2010, n. 139) ed entrato in vigore il 10 settembre 2010, è stato emanato il regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve entità» sempre che comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, procedura applicabile a quelli elencati nell’ Allegato 1 del provvedimento, con l'obiettivo di diminuire i tempi e semplificare gli adempimenti connessi.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, va presentata all’Ufficio Protocollo provinciale di Via Vivaio, 1, completa di:
c/c bancario intestato alla Tesoreria Provinciale cod. IBAN IT86D0306901775000000100922. Sono esenti dal versamento i Comuni del Parco per la realizzazione di opere pubbliche e gli imprenditori agricoli professionali limitatamente alle autorizzazioni inerenti interventi non soggetti a permesso di costruire e le opere di cui all’art. 59 della LR12/05;
Il modello è scaricabile dal sito o ritirabile in formato cartaceo, presso la Segreteria della Direzione Programmazione e Controllo del Parco – C.so Porta Vittoria,27 - piano quarto, orario: dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e il venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
L’Ufficio Protocollo di Via Vivaio, 1, piano terra, a cui va presentata l’istanza è aperto nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00
il venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
La procedura semplificata in sintesi
La richiesta deve essere corredata da una scheda tipo ministeriale (allegata al DPCM 12/12/2005), compilata in ogni sua parte da un tecnico abilitato con specifica competenza sui temi del paesaggio.
Nel caso in cui gli interventi siano soggetti a permesso di costruire, l’istanza deve essere corredata dall’attestazione del comune territorialmente competente, di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o dalle consuete asseverazioni di conformità da parte del progettista, in caso di intervento soggetto a DIA.
Previa una prima verifica in ordine alla applicabilità o meno della modalità semplificata, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, si effettuano le valutazioni istruttorie, salvo richieste di integrazione documentale.
Nel caso in cui il Parco esprima valutazione negativa, la domanda viene immediatamente rigettata. In caso invece di valutazione positiva, il Parco invierà la pratica al Soprintendente, che, entro il termine di venticinque giorni, può esprimersi.
Il parere del Soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, in quanto gli interventi ricadenti all’interno del Parco Agricolo Sud Milano sono assoggettati alle norme paesaggistiche contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco stesso, che contiene specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio. In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, la titolarità del provvedimento di rigetto dell'istanza resta comunque in capo al Parco competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento autorizzativo semplificato deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini. L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi ordinari.
Segreteria :
Marilena Casalino - 02.7740.3469
Tiziana Ciliberto - 02.7740.3269 |