Con
il D.lgs n. 157/2006 recante “Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio”, è stata introdotta
all’art._146,
comma 12, del Codice la possibilità
del rilascio di autorizzazione paesaggistica
postuma nei seguenti casi:
a. per i lavori realizzati in assenza
o difformità dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi
ovvero di quelli legittimamente realizzati;
b. per l’impiego di materiali in
difformità dall’autorizzazione
paesaggistica;
c. per i lavori comunque configurabili
quali interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria ai sensi dell’articolo
3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380
Per ottenere la certificazione di compatibilità
paesaggistica postuma (art.167) il proprietario,
possessore o detentore dell’immobile
o dell’area, presenta domanda all’autorità
preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell’accertamento della compatibilità
degli interventi. L’autorità
competente si pronuncia sulla domanda
entro centottanta giorni, previo parere
vincolante della Soprintendenza da rendersi
entro novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità
paesaggistica, il trasgressore è
tenuto al pagamento di una somma equivalente
al maggiore importo tra il danno arrecato
e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria
è determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda
si applica la sanzione demolitoria.
Il nuovo testo dell’art. 167 prevede,
salvo le deroghe di cui al comma 4 (ovvero
le ipotesi previste per l’accertamento
di compatibilità paesaggistica
a regime), che il trasgressore è
sempre tenuto alla rimessione in pristino
a proprie spese, viene quindi meno la
scelta, da parte dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo, fra
la rimessione in pristino e l’irrogazione
della sanzione pecuniaria.
L’istanza di accertamento di compatibilità
paesaggistica al Parco va presentata all’Ufficio
Protocollo provinciale di Via Viavaio, 1, completa di:
- modulo_di_richiesta
con marca da bollo compilato in ogni parte;
- oneri_istruttori
(delibera di CD n. 41 del 09/09/2008),
versamento da effettuarsi in sede di presentazione
dell’istanza:
c/c bancario intestato alla Tesoreria
Provinciale cod. IBAN IT86D0306901775000000100922.
Sono esenti dal versamento i Comuni del
Parco per la realizzazione di opere pubbliche
e gli imprenditori agricoli professionali
limitatamente alle autorizzazioni inerenti
interventi non soggetti a permesso di
costruire e le opere di cui all’art.
59 della LR12/05;
- documentazione necessaria indicata dal
Regolamento
“Istituzione_e_disciplina_della_Commissione_per_il_paesaggio_
del_Parco_Agricolo_Sud_Milano”
per il rilascio dell’ autorizzazione
paesaggistica – Allegato A e dal
DPCM
12/12/2005 contenente l’ accordo
tra Regione e Ministero dei Beni Culturali
che indica la documentazione minima da
allegare alle istanze di autorizzazione
paesaggistica. Quale specificazione della
documentazione si consiglia la lettura
delle Istruzioni
redazionali, l'abaco
e le specifiche degli elaborati progettuali.
Il modulo è scaricabile dal sito
o ritirabile in formato cartaceo, presso
la Segreteria della Direzione Programmazione
e Controllo del Parco – C.so Porta
Vittoria,27 - piano quarto, orario: dal
lunedì al giovedì dalle
9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e il venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
L’Ufficio Protocollo di Via Vivaio, 1, piano terra, a cui
va presentata l’istanza è
aperto nei seguenti orari: dal lunedì
al giovedì dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 14,00 alle 16,00 il venerdì
dalle 9,00 alle 12,00.
Per contattarci:
Marilena Casalino - 02.7740.3469
Tiziana Ciliberto - 02.7740.3269 |