NOTA INFORMATIVA SULLA NORMALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'ALBO AUTOTRASPORTATORI
Con il D.M. 161/2005 è stata data attuazione alla riforma introdotta con il D. Lgs. 395 del 22
dicembre 2000 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore. Unitamente alla
Circolare n. 1/2007 del Ministero dei Trasporti, queste norme regolamentano la cd.
“Normalizzazione” dell’Albo degli Autotrasportatori e disciplina i relativi
obblighi di adeguamento. In particolare:
Entro il 17 agosto 2007, le imprese iscritte all’Albo tra la data del
primo gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, sono obbligate ad adeguarsi alle norme
del D. Lgs. n. 395/2000 ovvero a dimostrare il possesso dei due requisiti richiesti, oltre
all’idoneità morale: la capacità professionale e la capacità finanziaria. Il requisito della
capacità finanziaria, dal quale erano state esentate le imprese autorizzate all’autotrasporto
entro la data del 31 dicembre 1989, deve essere ora dimostrato da parte di tutte le imprese.
Entro il 17 agosto 2009, le imprese iscritte all’Albo tra la data del
15 dicembre 1987 (entrata in vigore delle disposizioni del D.M. n. 508 del
5/11/87) alla data del 16 agosto
2005 (giorno precedente l’entrata in vigore del D. M. n. 161/2005), iscritte
all’Albo nel predetto periodo con il beneficio della esenzione, che continuano ad esercitare
l’attività con autoveicoli di portata utile
non superiore a 3,5 tonnellate o massa complessiva a p.c. non superiore a 6
tonnellate, con autobetoniere, con autoveicoli attrezzati per il trasporto di rifiuti solidi urbani
e con autoveicoli attrezzati con cisterna per il trasporto di liquami o liquidi di spurgo di pozzi
neri,
sono obbligate ad adeguarsi alle norme del D. Lgs. n. 395/2000 e dimostrare il possesso dei
due requisiti della capacità finanziaria e professionale.
Le stesse imprese non potranno più esercitare l’attività con gli autoveicoli
appartenenti alle citate quattro categorie, dopo la data del 17/8/2009, qualora non si adeguino
alle nuove norme entro la stessa data. In caso di mancato adeguamento dei requisiti
l’attività potrà essere proseguita, dopo il predetto termine, esclusivamente con autoveicoli
di massa complessiva a p.c. non superiore a 1,5 tonnellate.
DAL MINISTERO...
CIRCOLARE N. 1 DEL 7 FEBBRAIO 2007 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
Disposizioni in materia di istituzione di una commissione di valutazione per
l'idoneità professionale presso la Direzione Generale Autotrasporto
Con la suddetta circolare il Ministero riapre la "finestra" per il riconoscimento in
esenzione dall'esame del requisito dell'idoneità professionale delle imprese iscritte all'Albo e
autorizzate all'esercizio dell'attività di autotrasporto merci tra il 1° gennaio 1978 e il 31
maggio 1987, purché le medesime presentino apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà presso la Commissione per la Valutazione dell'idoneità professionale c/o la Direzione
Generale Autotrasporto di cose e persone - Roma, via Caraci n. 36, entro la data dal 10 luglio 2007
e:
1. si trovino nella situazione prevista dalla normativa di cui al D. Lgs. 84/1998
ed alle circolari applicative nn. 87 e 1287 del 1998;
2. le funzioni di direzione siano svolte dal soggetto indicato nella dichiarazione resa
alla suddetta Commissione entro il termine del 10 luglio 2007 (purché detto soggetto fosse già
stato segnalato al Direttore dell'Ufficio Provinciale MCTC competente);
3. l'impresa non abbia subito modificazioni o trasformazioni tra il 1998 e la data di
sottoscrizione della suddetta dichiarazione, tranne nei casi previsti dall'art. 15 della Legge n.
298/1974.
Tutte le imprese di autotrasporto iscritte all’albo nelle date comprese fra il 1
gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, che erano nella condizione di poter richiedere il rilascio
dell’attestato di capacità professionale in via di esenzione ai sensi dell’art. 8 del
D.M. n° 198/91 entro la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative al D.L.vo n°
395/2000 (17 agosto 2005), possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla
quale risultino le seguenti condizioni:
- L’impresa si trova nella situazione prevista dalla normativa in questione
(iscrizione compresa fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 magio 1987);
- le funzioni di direzione dell’attività di trasporto sono svolte dal soggetto indicato
nella dichiarazione stessa unicamente presso l’impresa dichiarante;
- L’impresa non abbia subito modificazioni o trasformazioni fra il 1998 e la data di
sottoscrizione della dichiarazione al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 15 della
legge n° 298/74.
La dichiarazione va resa al Ministero dei Trasporti, Direzione Generale autotrasporto di persone e cose e Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, che istituirà apposita Commissione di Valutazione, e dovrà pervenire entro la data del 10 luglio 2007
Modello per
la dichiarazione sostitutiva (formato PDF - 7 KB)
