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Convenzioni di inserimento lavorativo ex articolo 14 del Decreto Legislativo n. 276/2003

Data: 22 luglio 2010

In data 23 aprile 2010 la Provincia ha firmato un accordo con le parti sociali a sostegno dell’occupabilità, della ripresa del sistema produttivo, per il contrasto alla crisi.
Detto accordo ha tra l’altro confermato, nell’ambito delle “Azioni di sostegno alla occupazione di soggetti svantaggiati”, la validità di quanto sottoscritto il 22 ottobre 2004 in tema di applicazione nella nostra Provincia dell’art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003. Si tratta della possibilità da parte di aziende che hanno l’obbligo di assumere lavoratori disabili in base alla legge 68/99, di assolvere l’obbligo stesso mediante l’affidamento di commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B, che si impegnano ad assumere i lavoratori, disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, per l’esecuzione dei lavori previsti dalla commessa.

Possono stipulare Convenzioni in art. 14 tutte le imprese private sottoposte agli obblighi della legge 68/99. In particolare: le Convenzioni non possono riguardare più di un disabile se il datore di lavoro committente occupa sino a 50 dipendenti, oppure il 20% dell’aliquota d’obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50.

Le cooperative interessate sono le Cooperative sociali di tipo “B”, iscritte all’Albo Regionale di cui alla legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2008, nonché iscritte ad una delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della Convenzione quadro dell’ottobre 2004.

L’azienda si impegna ad affidare alla cooperativa sociale una nuova commessa di lavoro (nuova o comunque non affidata alla medesima o ad altre cooperative di tipo “B” nei 12 mesi precedenti alla stipula della Convenzione). L’importo della commessa deve compensare almeno il costo complessivo dei lavoratori inseriti, in base al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di riferimento.

La Cooperativa sociale è tenuta ad effettuare l’assunzione dei disabili, individuati dal Servizio competente della Provincia di Milano, entro 60 giorni dalla presentazione della Convenzione.

Il datore di lavoro conferente la commessa, per la durata della stessa, potrà computare ai fini della quota di riserva ex legge 68/99, i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa, sempre che la restante quota d’obbligo sia stata già coperta o assolta con gli altri istituti previsti dalla legge 68/99 (Convenzioni ex artt. 11 e 12, esoneri e compensazioni territoriali).

L’accordo del 23 aprile ha aggiunto alcune clausole a maggiore tutela del lavoratore con disabilità assunto in cooperativa:

  • in caso di cambio della cooperativa che ha in gestione la commessa, ai lavoratori si applicano le regole di mantenimento del posto di lavoro previste nei casi di cambi d’appalto;
  • in caso di interruzione della commessa, non motivata da stato di crisi dell’azienda o da inadempimento da parte della cooperativa, i Servizi provinciali sono chiamati ad applicare celermente e rigorosamente gli istituti previsti dalla legge per il collocamento dei disabili;
  • in ogni caso i lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro fruiranno di una indennità economica e di azioni volte al sostegno della loro ricollocazione.

Di seguito il link alla modulistica:
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Modulistica/index.html

Per maggiori informazioni: Settore Lavoro – Servizio Occupazione Disabili
Tel. 027740/6894/6517; Fax: 0277406434

Il Direttore del Settore Lavoro
Dott. Marcello Correra









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