Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
AVVERTENZE SULL'USO DELLA PROCEDURA DI AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 7.03.2001 è entrato in vigore il D.P.R del 28 dicembre 2000 n.445: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Da tale data pertanto è possibile utilizzare in via sistematica l'autocertificazione da parte del cittadino, nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione.
In particolare, all'art.46 del suddetto D.P.R, sono elencati i casi soggetti a dichiarazione sostitutiva di certificazione:
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Data e luogo di nascita
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Residenza
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Cittadinanza
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Godimento dei diritti civili e politici
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Stato di celibe/nubile, coniugato, vedovo o stato libero
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Stato di famiglia
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Esistenza in vita
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Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
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Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
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Appartenenza a ordini professionali
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Titolo di studio, esami sostenuti
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Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
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Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
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Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
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Possesso e numero del codice fiscale, della partita iva, e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
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Stato di disoccupazione
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Qualità di pensionato e categoria di pensione
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Qualità di studente
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Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili
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Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
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Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
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Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
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Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
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Qualità di vivenza a carico
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Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
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Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
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I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono usare la procedura di autocertificazione, in via generale, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani o nei casi in cui l'utilizzo dell'autocertificazione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante.
Penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso e esibizione di atti falsi
| IL REATO | IL DIVIETO | LA PENA |
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Falsa attestazione di fatti in atto pubblico (art.483 C.P.)
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Dichiarare il falso in un atto pubblico davanti al pubblico ufficiale relativamente a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità
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Reclusione fino a due anni
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Uso di atto falso (art.489 C.P.)
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Esibire dinanzi a un pubblico ufficiale un atto o un documento falso
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Reclusione fino a un anno
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Falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale in atto pubblico (art.495 C.P.)
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Dichiarare il falso direttamente o indirettamente in un atto pubblico, dinanzi al pubblico ufficiale, relativamente all'identità, allo stato o a qualità personali proprie o di altri
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Reclusione fino a tre anni
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Falsa dichiarazione resa al pubblico ufficiale (art.496 C.P.)
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Dichiarare il falso al pubblico ufficiale in relazione all'identità, allo stato o a qualità personali proprie o di altri, senza che ciò concorra alla formazione di un atto pubblico
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Reclusione fino a un anno o multa fino a un milione
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