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Faq Reimpiego Area Enti Progetti di emergenza

Possono essere inseriti nel programma reimpiego – dispositivo emergenza - i lavoratori provenienti da una azienda già oggetto di procedura di CIGS e/o mobilità, ed attualmente titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata e senza prospettive di miglioramento delle condizioni normative e contrattuali (quindi in situazione di precarietà lavorativa)?

Si, tenendo ben presente che i lavoratori titolari di un contratto a tempo determinato di breve durata (che comunque non potrà eccedere il termine di scadenza del progetto) potranno partecipare alle azioni previste dal Patto di Servizio solamente dopo la scadenza del contratto a tempo determinato.

Nel caso di un lavoratore non residente in provincia di Milano ma iscritto a libro matricola di azienda sita in provincia di Milano, ha i requisiti per essere inserito nel progetto emergenza?

Si, come si evince da bando, dispositivo "progetti di emergenza", destinatari degli interventi sono lavoratori e lavoratrici provenienti da unità operative dislocate nel territorio della Provincia di Milano.

Quanto tempo ho per consegnare i Patti di Servizio previsti dal programma a cui partecipo?

Nel caso dei programmi di emergenza si hanno 30 gg. a partire dal giorno di ricevimento delle credenziali che abilitano al caricamento dei Patti di Servizio.

E’ possibile presentare all'interno di un unico progetto, Programma Reimpiego -Dispositivo di Emergenza, due differenti crisi aziendali per le quali è stato sottoscritto il relativo accordo sindacale?

Si, è possibile presentare all'interno di un unico progetto, Programma Reimpiego - Dispositivo di Emergenza, due differenti crisi aziendali.

E’ possibile presentare un unico progetto relativo a due (o più) crisi aziendali?

Si, è possibile presentare un unico progetto di emergenza con due aziende in crisi.
Laddove possibile, è preferibile comunque presentare progetti distinti per ciascuna crisi aziendale

In relazione all'azione P3C "colloqui in azienda" richiedo se, per il riconoscimento del colloquio di preselezione/selezione (fino a un massimo di 3 colloqui) ai fini di un potenziale inserimento lavorativo, oltre ai colloqui presso le aziende, sono ritenuti validi anche i colloqui sostenuti presso società di ricerca e selezione e presso agenzie per il lavoro?

il colloquio svolto presso una società di selezione e/o somministrazione non è ritenuto valido per la rendicontazione; sono invece riconosciuti validi i colloqui sostenuti presso aziende, tramite l'intermediazione della società di selezione e/o somministrazione, purché si attesti con apposita documentazione che il colloquio è stato sostenuto.

Come deve essere gestito il registro cartaceo dell'azione "3 colloqui in azienda"?

Come da linee guida - D.D.U.O. 22/12/06 n. 15169 -, il registro costituisce un atto pubblico, e come tale deve essere ”…. presentato in forma libro con fogli non asportabili e pagine numerate….”, inoltre deve essere gestito dall'operatore dell'Ente accreditato (tutor individuale nel caso dei 3 colloqui in azienda) e non dagli Utenti. Per ulteriori informazioni, consultare le linee guida - BURL n. 5 - 3° supplemento straordinario, pagina 13 punto 4.

Chi deve compilare il registro previsto per i 3 colloqui in azienda?

I registri previsti per i 3 colloqui in azienda sono da completare a cura dell' Ente finanziato e non dall' azienda.