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FAQ Servizio Crisi Aziendali

Chi e come si presenta la domanda di ammissione a contributo?

Il legale rappresentante dell’ente o da persona da lui delegata dovrà consegnare la domanda di ammissione a contributo esclusivamente mediante raccomandata a mano all’ufficio protocollo della Provincia di Milano, Viale Jenner 24 dal lunedì al giovedì ore 9.00-12.30/ 14.15-15.30 il venerdì ore 9.00 –12.30.

La documentazione da presentare presso gli uffici della Provincia di Milano deve essere sempre prodotta in originale ?

Si, la documentazione deve essere sempre prodotta in originale o in copia conforme all’o riginale.

Quali sono i tempi per ottenere una risposta dopo aver presentato domanda di ammissione a contributo?

Non esiste una tempistica definita dal Bando, di norma il Gruppo Tecnico di Valutazione si riunisce in base all’effettiva presentazione di progetti. La risposta verrà comunicata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

Esiste un limite temporale entro il quale dovrà essere formalizzato, ai fini della presentazione del progetto, lo stato di crisi?

Non esiste un limite temporale definito, è necessaria la sussistenza dello stato di crisi all’a tto della presentazione del progetto.

Quali sono i massimali di finanziabilità relativi ad un progetto?

I massimali di finanziabilità sono i seguenti:

- € 1.000,00 pro capite per lavoratore coinvolto nella situazione di crisi al quale verrà erogata attività di screening ed orientamento;
- € 1.200,00 pro capite per lavoratore coinvolto nella situazione di crisi che verrà ricollocato a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo uguale o superiore ai nove mesi;
- € 380.000,00 a progetto;
 

Una volta ammessi a contributo, come avvengono le modalità di erogazione del finanziamento?

Una prima tranche, pari al 30% della parte di contributo relativo all’attività di screening ed orientamento,verrà erogata successivamente all’inoltro della seguente documentazione:

- Dichiarazione di avvio delle attività
- Fideiussione pari al 70% della somma (relativa ad attività di screening ed orientamento)
ammessa a finanziamento
- Indicazione del Revisore Contabile
- Indicazione del Responsabile Amministrativo
- Dichiarazione in ordine al contributo provinciale del 4%
- Dichiarazione di idoneità delle sedi
- Richiesta erogazione della prima tranche

- una seconda tranche pari al 40% della parte di contributo relativo all’attività di screening ed orientamento, verrà erogata successivamente all’inoltro della seguente documentazione:

- Report operativo delle attività (intermedio)
- Report finanziario (intermedio)
- Dichiarazione in ordine al contributo provinciale del 4%
- Relazione di certificazione intermedia della spesa del Revisore Contabile
- Richiesta erogazione della seconda tranche

- il saldo del contributo verrà erogato in base a:

- i costi effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili per la parte di contributo relativo all’attività di screening ed orientamento;
- il numero di ricollocazioni, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo uguale o superiore ai nove mesi, di lavoratori coinvolti nella crisi trattata;

ed in seguito all’inoltro della seguente documentazione:

- Report operativo delle attività (finale)
- Report finanziario (finale)
- Dichiarazione in ordine al contributo provinciale del 4%
- Relazione di certificazione finale della spesa del Revisore Contabile
- Richiesta erogazione del Saldo
 

Quando all’interno della griglia di valutazione si parla di “cofinanziamento” da parte della azienda in crisi quali sono, nello specifico, i criteri utilizzati per l'attribuzione del punteggio?

I criteri utilizzati per l’attribuzione del punteggio “Cofinanziamento” sono dati dalla proporzione e qualità del cofinanziamento rispetto alla somma totale prevista dal progetto.

Chi dovrà presentare e a quanto ammonta la fideiussione utile all’erogazione del contributo?

E’ fatto obbligo all’attuatore, se soggetto privato, di prestare una garanzia fidejussoria rilasciata da banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti in elenchi speciali. L’ importo sarà pari all’ammontare del 70% del contributo relativo all’attività di screening ed orientamento.

Un progetto può comprendere più crisi aziendali?

Si

Possono partecipare all’iniziativa, in qualità di soggetti attuatori, anche società di fornitura di lavoro temporaneo in ATS con operatori che possiedano i requisiti richiesti dal Bando?

Si, possono partecipare alle ATS anche società di fornitura di lavoro temporaneo. Il capofila dovrà possedere uno dei seguenti requisiti:

a. Società di Outplacement accreditate dal Ministero del Lavoro;
b. Soggetti in possesso di accreditamento da parte della Regione Lombardia per la macrotipologia Orientamento con sede legale e/o operativa in Provincia di Milano;
c. Agenzie che operano nell’ambito della intermediazione del mercato del Lavoro con sede legale e/o operativa in Provincia di Milano;
 

Qualora il soggetto attuatore non rispettasse i tempi di realizzazione indicati nel progetto, sono previste a suo carico delle penalità e se sì di che tipo?

Si, qualora la Provincia di Milano accerti ritardi nella realizzazione, diffida l’attuatore affinché provveda all’ eliminazione delle irregolarità e nel caso in cui non si provveda, si può procedere sino alla revoca del contributo concesso.

Che “Status” devono avere i lavoratori presi in carico dal progetto?

I lavoratori/trici devono essere dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o dipendenti di aziende a rischio di espulsione dal mercato del lavoro a seguito di processi di crisi.

Secondo quali criteri vengono individuati i soggetti coinvolti nel percorso? Ci saranno tipologie di figure professionali prevalenti?

Non esiste nessun criterio per individuare i soggetti coinvolti nel percorso e non ci sono tipologie di figure professionali prevalenti.

I ricollocamenti nell’ambito del progetto quale forma contrattuale devono rivestire?

Per i ricollocamenti delle risorse è valida la tipologia contrattuale a tempo indeterminato e determinato maggiore di 9 mesi. I ricollocamenti di liberi professionisti sono ammessi purchè non superino la soglia del 5% delle persone prese in carico a progetto.

Quando alla risorsa coinvolta verranno prospettate opportunità di impiego, queste dovranno sempre essere nella Provincia di Milano? Esiste comunque un raggio chilometrico massimo rispetto al domicilio?

Si, le opportunità di impiego dovranno essere prospettate nel territorio della provincia di Milano senza alcun limite chilometrico rispetto al domicilio di appartenenza

Il lavoratore può rifiutare un’offerta di lavoro idonea? In tal caso il soggetto attuatore ha ugualmente diritto al finanziamento?

Il lavoratore coinvolto può liberamente rifiutare un offerta di ricollocazione ma in tal caso, al soggetto attuatore, verrà riconosciuto esclusivamente la parte di contributo relativa all’a ttività di screening ed orientamento.

Il Bando ha una data di scadenza?

No. I finanziamenti sono a sportello, per cui il Bando scade con l’esaurirsi delle risorse stanziate.

Nel caso in cui si verifichi una richiesta di mobilità da parte di un lavoratore con sede dell’azienda nella provincia di Milano e residenza in un'altra provincia, dove presentare la domanda?

La domanda va presentata alla sede INPS di residenza. Sarà compito di quest’ultima comunicare con l’INPS Provinciale di Milano in merito alla procedura da applicare.

Occorre attivare la procedura sindacale in caso di mobilità?

In caso di mobilità di lavoratori licenziati da aziende soggette alla disciplina della CIGS, appartenenti a particolari settori dell’attività produttiva, queste ultime sono tenute a dare comunicazione alle rappresentanze sindacali, alle associazioni di categoria e agli uffici del lavoro oltre che ai dipendenti coinvolti mediante l’invio della lettera di licenziamento.

Cosa succede nel caso in cui un lavoratore in mobilità viene assunto a tempo determinato?

Il lavoratore mantiene l’iscrizione nelle liste di mobilità ma si sospende la corresponsione dell’indennità di mobilità.

Il periodo di CIGS può comprendere le ferie?

Le ferie sono dovute in caso di orario ridotto; non sono dovute in presenza di CIGS a zero ore.