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DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

Sto lavorando ma ho dei problemi con l’azienda. Mi potete aiutare?

Il Servizio per l’Occupazione Disabili della Provincia non ha competenze rispetto alle persone che già lavorano e che vorrebbero essere ricollocate.
Il lavoratore disabile tuttavia che ritenesse che le mansioni alle quali è adibito non fossero compatibili con le sue condizioni di salute può farsi tutelare, chiedendo al Comitato Tecnico di esprimere un parere - vincolante per l’azienda – anche in merito ad eventuali mansioni alternative presenti all’interno dell’azienda stessa.
Le modalità per attivare “l’accertamento della compatibilità delle mansioni” sono indicate sul sito alla pagina del Servizio per l’Occupazione dei Disabili.
Prima di richiedere tale accertamento, tuttavia, si consiglia di richiedere un intervento del medico competente che opera all’interno dell’azienda per cercare di risolvere la situazione.
Se è stato collocato al lavoro con l’aiuto di un servizio, può rivolgersi a questo e chiedere se è in grado di supportarla in un percorso di mantenimento.

Sono una persona disabile che sta lavorando. Vorrei sapere se ho diritto a permessi specifici.

Alle persone disabili viene applicato il contratto nazionale di categoria, come per ogni altro lavoratore. I permessi per cure mediche pertanto sono individuati dallo stesso e da eventuali accordi integrativi aziendali. Per avere informazioni in questo senso si può rivolgere al servizio risorse umane della sua azienda o ente o alle rappresentanze sindacali aziendali.
Solamente se ha ottenuto i riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (legge 104/92) ha diritto ad ulteriori 2 ore di permesso il giorno o, in alternativa, 3 giorni di permesso il mese.
L’attestazione dello stato di handicap si richiede all’Ufficio Invalidi Civili del Distretto ASL di residenza (dove si richiede anche l’invalidità civile) utilizzando il modulo unico di richiesta e barrando la casella relativa a “PORTATORE DI HANDICAP”
 

Quale è la normativa di riferimento?

La norma d riferimento è la legge 12 marzo 1999, N 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Quali sono le persone tutelate?

La legge 68/99 si rivolge
o alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino il riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 45 per cento;
o alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
- alle persone non vedenti o sordomute,
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

La legge 68/99 inoltre tutela anche le persone orfani o coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e i figli o i coniugi di grandi invalidi (per informazioni specifiche si invia al capitolo “Categorie protette non disabili”).

Che cosa prevede?

Il fine della legge è la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Anche per i datori di lavoro è possibile un approccio culturalmente diverso: considerare i lavoratori disabili risorse produttive e non mero obbligo occupazionale.
Un inserimento, cioè, che tenga conto delle attitudini e delle capacità del disabile e contemporaneamente delle caratteristiche delle aziende, delle specifiche mansioni ricopribili, nella logica dell’incontro tra domanda ed offerta, con strumenti adeguati e mirati ai bisogni di entrambi gli attori coinvolti: l’azienda e il disabile
 

Quali aziende hanno l’obbligo di assunzione?

I datori di lavoro pubblici e privati tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette sono individuati nell’articolo 3 della legge 68/99.
In particolare:
- le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti devono avere alla proprio dipendenze almeno un lavoratore disabile (l’obbligo scatta solo in caso di nuova assunzione);
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute ad assumere 2 lavoratori disabili,
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti devono avere il 7 % dei lavoratori disabili.