DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI
Sto lavorando ma ho dei problemi con l’azienda. Mi potete aiutare?
Il Servizio per l’Occupazione Disabili della Provincia non ha competenze rispetto alle persone
che già lavorano e che vorrebbero essere ricollocate.
Il lavoratore disabile tuttavia che ritenesse che le mansioni alle quali è adibito non
fossero compatibili con le sue condizioni di salute può farsi tutelare, chiedendo al Comitato
Tecnico di esprimere un parere - vincolante per l’azienda – anche in merito ad eventuali mansioni
alternative presenti all’interno dell’azienda stessa.
Le modalità per attivare “l’accertamento della compatibilità delle mansioni” sono indicate
sul sito alla pagina del Servizio per l’Occupazione dei Disabili.
Prima di richiedere tale accertamento, tuttavia, si consiglia di richiedere un intervento del
medico competente che opera all’interno dell’azienda per cercare di risolvere la situazione.
Se è stato collocato al lavoro con l’aiuto di un servizio, può rivolgersi a questo e chiedere
se è in grado di supportarla in un percorso di mantenimento.
Sono una persona disabile che sta lavorando. Vorrei sapere se ho diritto a permessi specifici.
Alle persone disabili viene applicato il contratto nazionale di categoria, come per ogni altro
lavoratore. I permessi per cure mediche pertanto sono individuati dallo stesso e da eventuali
accordi integrativi aziendali. Per avere informazioni in questo senso si può rivolgere al servizio
risorse umane della sua azienda o ente o alle rappresentanze sindacali aziendali.
Solamente se ha ottenuto i riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità
(legge 104/92) ha diritto ad ulteriori 2 ore di permesso il giorno o, in alternativa, 3 giorni di
permesso il mese.
L’attestazione dello stato di handicap si richiede all’Ufficio Invalidi Civili del Distretto
ASL di residenza (dove si richiede anche l’invalidità civile) utilizzando il modulo unico di
richiesta e barrando la casella relativa a “PORTATORE DI HANDICAP”
Quale è la normativa di riferimento?
La norma d riferimento è la legge 12 marzo 1999, N 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Quali sono le persone tutelate?
La legge 68/99 si rivolge
o alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino il riconoscimento dell’invalidità civile
superiore al 45 per cento;
o alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
- alle persone non vedenti o sordomute,
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
La legge 68/99 inoltre tutela anche le persone orfani o coniugi superstiti di deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio e i figli o i coniugi di grandi invalidi (per informazioni
specifiche si invia al capitolo “Categorie protette non disabili”).
Che cosa prevede?
Il fine della legge è la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Anche per i datori di lavoro è possibile un approccio culturalmente diverso: considerare i
lavoratori disabili risorse produttive e non mero obbligo occupazionale.
Un inserimento, cioè, che tenga conto delle attitudini e delle capacità del disabile e
contemporaneamente delle caratteristiche delle aziende, delle specifiche mansioni ricopribili,
nella logica dell’incontro tra domanda ed offerta, con strumenti adeguati e mirati ai bisogni di
entrambi gli attori coinvolti: l’azienda e il disabile
Quali aziende hanno l’obbligo di assunzione?
I datori di lavoro pubblici e privati tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie protette sono individuati nell’articolo 3 della legge 68/99.
In particolare:
- le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti devono avere alla proprio dipendenze almeno
un lavoratore disabile (l’obbligo scatta solo in caso di nuova assunzione);
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute ad assumere 2 lavoratori
disabili,
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti devono avere il 7 % dei lavoratori disabili.