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COMPENSAZIONE TERRITORIALE

In che cosa consiste la compensazione territoriale?

Con l’istituto della compensazione territoriale i datori di lavoro possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive (L. 68/99 art. 5; D.P.R. 333/2000).

A chi va inoltrata la richiesta di compensazione territoriale e in quante copie?

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e che intendono effettuare la compensazione tra Province di diverse Regioni, devono inoltrare la domanda redatta su carta intestata dell’A zienda sulla quale va applicata apposita marca da bollo attualmente di € 14,62 al Ministero
Link al documento scaricabile : http://sintesi.provincia.milano.it/portalemilano/pdf/compensazione.pdf

Contemporaneamente una copia della stessa domanda, in carta semplice, deve essere trasmessa ai Servizi per il Collocamento Obbligatorio delle Province interessate al provvedimento.
I datori di lavoro che invece intendono effettuare la compensazione tra Province della stessa Regione, devono inoltrare la domanda in carta legale al Servizio Provinciale per il Collocamento Obbligatorio ove hanno sede legale.
La richiesta va corredata da una copia dell’ultimo prospetto informativo annuale.

Una volta riconosciuta dal Ministero la Compensazione Territoriale, l’Azienda potrà estendere o diminuire le scoperture riconosciute in convenzione rimodulandone il numero e la gradualità.
Non è possibile utilizzare, sulla quota di C.T. in eccesso, l’istituto dell’esonero (nota del Ministero 11 ottobre ’01 Prot. n. 1630/M76).

Nel caso in cui il Ministero utilizzi le diciture eccesso/difetto riferite a sedi ove sussistano più obblighi assuntivi, si invita il datore di lavoro a specificare al servizio o ai servizi provinciali interessati, il numero esatto dei soggetti appartenenti alle categorie protette che intende assumere o che intende assolvere su altra sede compensata.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti possono scegliere la sede o le sedi presso le quali assumere i soggetti disabili senza richiedere l’autorizzazione alla compensazione territoriale.
È sufficiente che il datore di lavoro invii ai Servizi territorialmente competenti e al Servizio competente del territorio dove è situata la sede legale, una esplicita dichiarazione diretta a specificare quale sia o quali siano le unità produttive nelle quali si intende assumere il personale disabile.