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SOSPENSIONE

Quando si ha diritto ad ottenere la sospensione dagli obblighi occupazionali?

L’Azienda ha diritto alla sospensione dagli obblighi occupazionali solo nelle province interessate da uno dei seguenti provvedimenti:

- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
- Amministrazione controllata
- Contratto di solidarietà
- Procedura di mobilità
- Licenziamento collettivo

(Legge 68/99 art. 3 c. 5 – D.P.R. 333/00 art. 4 c. 2).

A chi va presentata la domanda di sospensione? Quali sono i documenti da allegare?

La domanda di sospensione dagli obblighi occupazionali va inoltrata al Servizio Provinciale competente su carta intestata e corredata dalla documentazione accertante l’esistenza del provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni previste per la sospensione. (Es.: lettera di apertura di procedura di mobilità, verbale di accordo sindacale).
Si precisa tuttavia che hanno validità solo le istanze di sospensione relative all’ambito territoriale della Provincia di Milano come comunicato ufficialmente dalla Provincia di Milano stessa nel Sottocomitato per il collocamento dei disabili del 06/04/2005; quelle invece che riguardano altri siti provinciali, vengono messe agli atti esclusivamente ai fini dell’ottemperanza sull’ambito nazionale qualora sia la Provincia di Milano la sede legale atta a certificare l’o ttemperanza stessa.

Quale è il termine del provvedimento di sospensione dagli obblighi occupazionali?

La sospensione cessa contestualmente al termine del provvedimento amministrativo in corso che dà diritto a tale beneficio.
Se il provvedimento amministrativo riguarda una procedura di mobilità conclusasi con almeno 5 licenziamenti, l’azienda può usufruire di ulteriori 6 mesi, (art. 4 bis del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297 in sostituzione dell’art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264), di sospensione a partire dalla data dell’ultimo licenziamento (in tale fattispecie deve essere allegata una copia di una lettera di licenziamento di una delle persone che hanno cessato il loro rapporto lavorativo nella suddetta data).
Nel caso in cui si è in attesa del citato provvedimento amministrativo, l’impresa può beneficiare di una sospensione temporanea di tre mesi rinnovabile una sola volta. Tale richiesta di sospensione va comunque corredata da apposita documentazione accertante tale condizione. (Es. lettera di apertura di procedura di mobilità con copia della ricevuta di versamenti INPS).