Inserimento mirato
Significa poter inserire la persona giusta al posto giusto.Significa conoscere le capacità, le attitudini e le potenzialità di ogni persona disabile, conoscere le posizioni lavorative effettivamente presenti nel contesto produttivo sia pubblico sia privato, per consentire ai Servizi per l’Impiego della Provincia di realizzare un positivo incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Ove l’inserimento della persona non fosse immediatamente possibile, gli Uffici provinciali competenti promuovono azioni di orientamento, formazione e sostegno, d’intesa con altri enti e servizi, per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione lavorativa. Le azioni di supporto e di incentivazione possono essere rivolte anche ai datori di lavoro, per sostenerne gli adeguamenti organizzativi e tecnici, così da facilitarne i processi di inclusione.
A CHI SI RIVOLGE
La nuova Legge si rivolge da una parte alle persone disabili in età lavorativa, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, che rientrano nelle seguenti tipologie di disagio:
I disoccupati profughi, orfani e vedove per cause di guerra servizio e lavoro ed equiparati, rientrano in questa legge solo in via transitoria, in attesa di una disciplina organica. Tali soggetti sono raggruppati a costituire l’elenco unico delle persone non disabili.
Dall'altra parte, la Legge si rivolge ai datori di lavoro sia pubblici sia privati che rientrano nelle seguenti classi, in relazione al numero dei dipendenti:
RISORSE
Ove l’inserimento della persona non fosse immediatamente possibile, gli Uffici provinciali competenti promuovono azioni di orientamento, formazione e sostegno, d’intesa con altri enti e servizi, per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione lavorativa. Le azioni di supporto e di incentivazione possono essere rivolte anche ai datori di lavoro, per sostenerne gli adeguamenti organizzativi e tecnici, così da facilitarne i processi di inclusione.
A CHI SI RIVOLGE
La nuova Legge si rivolge da una parte alle persone disabili in età lavorativa, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, che rientrano nelle seguenti tipologie di disagio:
- invalidi civili, con minorazioni "fisiche", "psichiche" e "sensoriali" e portatori di "handicap intellettivo", con una percentuale d’invalidità del 46% e oltre, fino al 100% purché con residue capacità di lavoro accertate;
- invalidi del lavoro, con una percentuale d’invalidità del 34% e oltre, fino al 100% purchè con residue capacità di lavoro accertate;
- non vedenti;
- sordomuti;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, con minorazioni comprese fra la 1° e l’8° categoria.
I disoccupati profughi, orfani e vedove per cause di guerra servizio e lavoro ed equiparati, rientrano in questa legge solo in via transitoria, in attesa di una disciplina organica. Tali soggetti sono raggruppati a costituire l’elenco unico delle persone non disabili.
Dall'altra parte, la Legge si rivolge ai datori di lavoro sia pubblici sia privati che rientrano nelle seguenti classi, in relazione al numero dei dipendenti:
- da 15 a 35 dipendenti, tenuti all’assunzione di 1 disabile, (nel caso venga incrementato l’organico con assunzione di uno o più lavoratori normodotati), e zero non disabili;
- da 36 a 50 dipendenti, tenuti all’assunzione di due disabili e zero non disabili;
- da 51 in su, tenuti all’assunzione del 7% di disabili e dell' 1% di non disabili;
RISORSE
Legge n.68/99
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