Esoneri temporanei
Le aziende con più di 35 dipendenti computabili (con l'obbligo di assunzione nei confronti di almeno due soggetti disabili) che svolgono attività particolarmente onerose, pericolose o da svolgersi con modalità speciali, per esempio lavoro su turni notturni, con frequenti spostamenti anche all’estero, con condizioni climatiche sfavorevoli, ecc., tali da renderne molto improbabile lo svolgimento da parte di un disabile, possono fare
domanda di parziale esonero (Documento in formato PDF ca. 150 Kb) agli Uffici della Provincia per essere autorizzate ad assumere una quota inferiore di persone disabili rispetto a quella prevista dalla legge.
L'esonero, autorizzato dopo valutazione di merito da parte degli uffici competenti e dell'Ispettorato del Lavoro, è di durata temporanea e non può riguardare la totalità degli inserimenti, infatti potrebbero essere individuati, in fasi successive, soggetti in grado di svolgere tali mansioni (decreto n.357/2000).
L’azienda autorizzata deve versare un contributo di € 12,91 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato in virtù dell’esonero ottenuto utilizzando la modulistica apposita.
La nuova misura del contributo pari a euro 30,64 determinata con D.M. 21/12/2007 (G.U. n. 29 del 4/2/08) si applica ai datori di lavoro che presentano domanda di parziale esonero a partire dal 19/2/2008. I datori di lavoro che hanno in corso un esonero autorizzato precedentemente al 19/2/2008 continueranno a versare con la vecchia contribuzione fino alla scadenza naturale del provvedimento. In fase di eventuale rinnovo sarà chiaramente applicato l'importo aggiornato (euro 30,64).
Quanto esposto risponde al principio generale del "tempus regit actum" ribadito nella
Nota Ministeriale del 8/4/2008 n. 7638.
Tale contributo esonerativo confluisce nel Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.
L’attuale esonero differisce dal criterio vigente con la vecchia legge 482/68, che prevedeva la gratuità dell’istituto e l’obbligo – non sempre rispettato – di assunzione di soggetti appartenenti alle altre categorie protette in luogo dei disabili.
RISORSE
L'esonero, autorizzato dopo valutazione di merito da parte degli uffici competenti e dell'Ispettorato del Lavoro, è di durata temporanea e non può riguardare la totalità degli inserimenti, infatti potrebbero essere individuati, in fasi successive, soggetti in grado di svolgere tali mansioni (decreto n.357/2000).
L’azienda autorizzata deve versare un contributo di € 12,91 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato in virtù dell’esonero ottenuto utilizzando la modulistica apposita.
La nuova misura del contributo pari a euro 30,64 determinata con D.M. 21/12/2007 (G.U. n. 29 del 4/2/08) si applica ai datori di lavoro che presentano domanda di parziale esonero a partire dal 19/2/2008. I datori di lavoro che hanno in corso un esonero autorizzato precedentemente al 19/2/2008 continueranno a versare con la vecchia contribuzione fino alla scadenza naturale del provvedimento. In fase di eventuale rinnovo sarà chiaramente applicato l'importo aggiornato (euro 30,64).
Quanto esposto risponde al principio generale del "tempus regit actum" ribadito nella
Tale contributo esonerativo confluisce nel Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.
L’attuale esonero differisce dal criterio vigente con la vecchia legge 482/68, che prevedeva la gratuità dell’istituto e l’obbligo – non sempre rispettato – di assunzione di soggetti appartenenti alle altre categorie protette in luogo dei disabili.
RISORSE
Legge n.68/99
Documento in formato PDF ca. 150 Kb
DM 21/12/2007
Nota Ministeriale n. 7638 del 8/4/2008