Disabili deboli: definizione del comitato tecnico provinciale
La Provincia di Milano ha rivolto una particolare attenzione alla fascia dei soggetti disabili "deboli" e, attraverso il proprio Comitato Tecnico (art. 6, comma b legge 68/99 e D.P.C.M.13.01.00), ne ha delineato il profilo al fine di facilitarne l'inserimento in tirocinio e, successivamente, in quello lavorativo, in quelle imprese, che appaiono in grado di assorbire i disabili "deboli" allo scopo di aiutarli a sviluppare capacità relazionali negli ambienti di lavoro, attraverso l'apprendimento on the job.
Per quanto riguarda la definizione e il profilo dei soggetti deboli, il Regolamento della Commissione Europea del 12.12.2002 n. 2204/2002 sottolinea la necessità di rivolgere una particolare attenzione, all'interno delle politiche sociali e per l'occupazione nazionali, ai lavoratori svantaggiati/deboli ed in particolare lavoratori disabili per i quali "può rendersi necessario un aiuto permanente che ne consenta non solo l'assunzione ma anche la permanenza sul mercato del lavoro".
Partendo da quanto stabilito all' art.1 commi a) e c) della L.68/99, all' art. 4 comma 1) della L.381/1991 (modificata da norme successive con l'inserimento di altri soggetti non presi in considerazione nella presente relazione), all'art.14 del d.lgs. 276/2003 ed agli artt.3-5-6-9-10 della L.R.13/2003, il gruppo di lavoro all'interno del Comitato Tecnico Provinciale presso il Servizio per l'Occupazione dei Disabili ha effettuato un'analisi dei requisiti relativi ai soggetti disabili "deboli" che dovrebbero essere inseriti nel mondo del lavoro attraverso percorsi di tirocini di orientamento e/o l'utilizzo delle cooperative sociali di tipo B.
Sono state individuate come "deboli" le seguenti categorie di persone:
- a) persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche e portatori di handicap intellettivo con qualunque percentuale di riduzione delle capacità lavorative;
- b) persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche e sensoriali che comportino una riduzione delle capacità lavorative pari o superiore al 74%, compresi i non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/20 a entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
Nell'ambito di entrambe le categorie sono stati individuati altri 'criteri aggiuntivi' ritenuti necessari per considerare deboli le persone disabili.
In particolare, per le persone affette da disabilità di tipo fisico, psichico, sensoriale o intellettivo sono considerate deboli quelle che presentano almeno una delle seguenti condizioni: età superiore a 50 anni, necessità di inserimento con il supporto di un Servizio di mediazione come da dichiarazione delle Commissioni per l'accertamento delle Invalidità Civile nelle "relazioni conclusive" L.68/99 (a causa di difficoltà in particolar modo di tipo relazionale), soggetti con alle spalle almeno due tentativi di inserimento falliti oppure da sempre senza lavoro, con bassa scolarità e con il riconoscimento della legge 104/92.