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Adempimenti per le aziende

Il primo adempimento necessario all’ingresso nel sistema della legge 68/99, da parte dei datori di lavoro, consiste nella predisposizione e nell'invio del Prospetto Informativo ogni anno, entro il 31 gennaio (decreto 22 novembre 1999) e, in ogni caso, entro 60 giorni dall’effettivo ingresso negli obblighi della legge 68/99.

Il prospetto informativo può essere inviato online tramite l’applicativo COB del portale Sintesi.

Il prospetto informativo deve essere validato dalla firma di un legale rappresentante dell’azienda o dell'ente. La firma può essere apposta alla comunicazione telematica in forma digitale o, a penna, sulla stampa della comunicazione inviata. In quest'ultimo caso deve seguire la spedizione via posta alla Provincia di Milano.

Il modello comprende anche una scheda riepilogativa dei dati del territorio nazionale (allegato B) che deve essere compilata dai per i datori di lavoro con che avessero sedi ubicate in più province e sede legale in Provincia di Milano.

E’ essenziale annotare nel Prospetto le mansioni disponibili per l’occupazione dei disabili e dichiarare, nel caso di scoperture, l’interesse alla stipula di una Convenzione - per procedere alla successiva definizione, con il Servizio provinciale, del programma di inserimenti mirati da attuare. Le piccole imprese – 15/35 dipendenti – sono tenute all’invio del Prospetto solo nel caso in cui incrementino il proprio organico. In tal caso l’azienda ha 12 mesi di tempo per procedere all’assunzione di una persona disabile ed ulteriori 60 giorni per la spedizione del Prospetto. Tuttavia pare utile segnalare a questi datori di lavoro che, senza attendere la data ultima di inoltro (come indicato nelle Circolari n.4, n.41 e nel DPR 333/2000) può essere opportuno consegnare agli Uffici della Provincia la propria scheda, al fine di fruire dei servizi messi a disposizione dalla Provincia per procedere all’inserimento mirato e alle agevolazioni di legge, grazie alla stipula della Convenzione.

Ricevuti i Prospetti Informativi annuali, gli Uffici della Provincia acquisiscono i dati contenuti trasferendoli in un sistema informativo interrogabile per procedere al calcolo delle scoperture e ai successivi adempimenti relativi agli avviamenti e / o alla stipula delle Convenzioni.

Questa banca dati viene aggiornata con le variazioni che intervengono, durante l’anno, in capo all’azienda, relative per esempio alle assunzioni, cessazioni, modifiche della ragione sociale, cessione di ramo d’azienda, ecc..
Nel caso di trasformazioni sostanziali, che diano origine a nuove e diverse società (scorporo, scissione, ecc.) l’impresa è tenuta, entro 60 giorni, all’invio di un nuovo prospetto informativo.

NOTA BENE
Per realizzare avviamenti al lavoro coerenti con le caratteristiche produttive ed organizzative di ogni datore di lavoro, pubblico e privato, è necessario che gli Uffici Provinciali dispongano di adeguate informazioni circa le mansioni e le posizioni di lavoro presenti ed attribuibili a personale disabile.
Ciò è particolarmente necessario nel caso di stipula di una Convenzione, in modo da realizzare programmi concreti di inserimento che siano di successo sia per i disabili sia per le imprese.

Oltre alle indicazioni espresse da ogni azienda nel compilare il proprio Prospetto Informativo - che possono risultare sommarie o imprecise - è possibile approfondire, grazie ad un colloquio / intervista le specifiche esigenze. Personale esperto, incaricato dalla Provincia, prenderà contatto telefonico con le direzioni del personale delle imprese, al fine di concordare la data dell’incontro e procedere all’intervista.

L’azienda è libera di ricercare il personale disabile da assumere con i mezzi che crede più opportuni (es. inserzioni, collaborazioni con partner territoriali competenti in ambito formativo e socio-lavorativo, ricerca tramite consulenti ed agenzie, ecc.). In ogni caso dare disponibilità all’intervista della Provincia consente di fruire di un servizio gratuito, tramite il quale individuare le figure professionali necessarie, il cui inserimento si concretizza mediante la Convenzione.

Una volta individuato il disabile da assumere l’azienda deve presentare una preventiva richiesta di pdfNulla Osta Nominativo(documento in formato PDF di ca 170 Kb.), in conseguenza del quale sarà possibile procedere alla costituzione del rapporto di lavoro: la data di assunzione dei lavoratori non dovrà pertanto essere antecedente a quella del Nulla Osta.
Per ottenere il Nulla Osta è necessario presentare una richiesta in 2 copie corredata dalla seguente documentazione:
  • Copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
  • Originale del certificato di iscrizione alle liste del Collocamento obbligatorio del lavoratore da assumere
Il Nulla Osta viene rilasciato entro 5 giorni lavorativi e al momento del ritiro deve essere presentato – solo in visione – il libretto di lavoro originale.
L’azienda procede alla consegna e al ritiro della documentazione e del Nulla Osta Nominativo mediante un proprio incaricato, un proprio consulente, o il lavoratore disabile stesso.

Il Nulla Osta Nominativo, oltre che all’azienda ed al lavoratore, che lo ritirano a mano, viene inoltrato d’ufficio anche al Centro per l’Impiego di residenza del lavoratore e alla Prefettura nel caso di soggetto disabile che fruisca di assegno d’invalidità civile, per gli adempimenti di revoca dell’assegno stesso.

Nell’ipotesi in cui l’azienda abbia richiesto di stipulare una Convenzione per dar corso al programma graduale di inserimenti, ma non sia ancora in possesso dell’atto formale di Convenzione ma abbia invece già individuato un disabile da assumere, è possibile definire in ogni caso un pdf"Preliminare di Convenzione(documento in formato PDF ca 90 Kb.)" con gli Uffici della Provincia di Milano, al fine di concretizzare immediatamente il rapporto di lavoro e non perdere i vantaggi di accesso al Fondo e agli sgravi.
Tale preliminare, da presentare contestualmente alla richiesta di Nulla Osta Nominativo, consente di inserire il disabile così assunto, nella Convenzione, che verrà perfezionata nelle settimane successive. E, se il lavoratore rientra nelle tipologie di cause invalidanti che attribuiscono gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, consente inoltre all’azienda di partecipare al riparto del Fondo Nazionale, come se avesse già stipulato la Convenzione.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia individuato un soggetto disabile da assumere nominativamente residente in un’altra Provincia e iscritto in quelle liste, può procedere ugualmente all’assunzione e alla relativa richiesta di rilascio di Nulla Osta Nominativo, ma deve informare il lavoratore della necessità di:

  • Chiedere, presso il Centro per l'Impiego competente, il trasferimento d’iscrizione del Collocamento ordinario e del relativo fascicolo dalla provincia di provenienza alla Provincia di Milano
  • Effettuare l’iscrizione "formale" immediata presso gli Uffici del Collocamento ordinario e obbligatorio della Provincia di Milano (cosa che può essere effettuata in giornata, purché il lavoratore esibisca agli Uffici il verbale d’invalidità in originale e la richiesta di Nulla Osta Nominativo predisposta dalla azienda).

Questa procedura consente di accelerare la definizione dell’assunzione in attesa dell’arrivo del fascicolo dalla Provincia di provenienza.


SANZIONI
Tutti i datori di lavoro devono sapere che l’ufficio competente della Provincia non commina direttamente le sanzioni, ma procede alla segnalazione scritta nei confronti del Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro , Servizi Ispettivi, delle imprese che:
  • Hanno presentato fuori termine i prospetti informativi annuali (31 gennaio di ogni anno, o dopo incremento dell’organico per le piccole imprese 15-35 dipendenti)
  • Risultano inadempienti per non aver coperto la quota di assunzioni dovute, per cause imputabili al datore di lavoro.

Si precisa che l’aver stipulato una Convenzione per realizzare un programma di inserimenti mirati non comporta sanzioni, anzi tutela l'azienda alla soddisfazione graduale dell'obbligo.

INCENTIVI

L’accesso agli sgravi previsti dal Fondo Nazionale riguarda le sole imprese private e non gli Enti pubblici non economici ed è subordinato alla stipula di una Convenzione (artt 11 e 12 Legge 68/99) con gli Uffici provinciali, volta a realizzare un programma di assunzioni mirate.
Gli stessi sgravi spettano anche alle aziende di piccolissime dimensioni (inferiori ai 15 dipendenti) non tenute al rispetto della Legge n.68/99, ma che abbiano comunque proceduto all’assunzione del disabile mediante convenzione.
La richiesta di agevolazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda e presentata agli Uffici della Provincia nel momento in cui viene perfezionata l’assunzione nominativa della persona disabile in seguito al rilascio di Nulla Osta da parte degli uffici competenti.
Perché il datore fruisca di tale incentivo (si veda modulistica) la persona disabile assunta deve rientrare in una o più tipologie previste dalla Legge 68/99 e dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 91/2000.

Non è prevista un’automatica concessione dello sgravio richiesto, in quanto viene definito ogni anno l’importo spettante ad ogni Regione,( D.M. 26 settembre 2000) che, a sua volta ripartisce il Fondo Nazionale fruibile fra tutte le Province.
Attualmente sono pronti i modelli per concretizzare la fruizione dei benefici (
pdf ammissione e autocertificazione agli incentivi 2002 (Documento in formato PDF ca 180 Kb.)previsti per le assunzioni effettuate nel 2000 e nel 2001.
L’accesso agli sgravi previsti dal Fondo Regionale riguarda anche i datori di lavoro pubblici e non è strettamente subordinato alla stipula della Convenzione.La richiesta và inoltrata all’Ufficio Provinciale. Le procedure di concessione sono ancora in fase di studio.

ESONERI

Per le nuove
pdf richieste di esonero (Documento in formato PDF ca 180 Kb.) dall’assunzione di una quota di persone disabili non superiore al 60% (Decreto Ministeriale n.357/2000) le aziende devono inoltrare richiesta circostanziata agli Uffici della Provincia, argomentando adeguatamente il tipo di difficoltà organizzativa che rende non praticabile l’assunzione di disabili, in relazione a pericolosità e/o onerosità delle mansioni.
L’istanza viene esaminata dagli Uffici della Provincia che, dopo eventuali accertamenti e approfondimenti, anche tramite le Aziende Sanitarie Locali e l’Ispettorato provvedono a concedere il temporaneo esonero.

L’azienda è tenuta al versamento del Contributo Esonerativo da pagarsi posticipatamente in due rate semestrali, con scadenza il 16 luglio e 16 gennaio di ogni anno.

Solo nel caso in cui l’azienda intende partecipare ad un bando pubblico, il versamento del Contributo Esonerativo relativo al semestre deve essere effettuato contestualmente.
In attesa del perfezionamento dell’autorizzazione definitiva al parziale esonero, viene concessa una sospensione, che consente all’azienda di non assumere il numero di disabili per i quali ha fatto richiesta di esonero.

Si precisa che l’autorizzazione definitiva, può essere anche diversa dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro, in quanto le valutazioni di merito possono evidenziare ambiti di possibile inserimento.

Per le vecchie concessioni di parziale esonero già fruite da talune aziende ai sensi della precedente legge 482/68, è cessata la loro efficacia con decorrenza 5 giugno 2001 (Decreto Legislativo 333 art. 13).
Pertanto le aziende interessate a ottenere ancora la concessione del parziale e temporaneo esonero, devono presentare una nuova domanda come sopra descritto, sapendo di dover effettuare il versamento del Contributo Esonerativo.
Se ciò non avvenisse, sono da considerarsi a tutti gli effetti soggetti all'avviamento numerico, nonchè al rispetto della percentuale d'obbligo per le richieste nominative.

Per le altre imprese si rende necessario procedere alle assunzioni di disabili previste. Nel caso di attivazione di un programma mirato in convenzione si procede come indicato in precedenza.Ove ciò non accada si procede d'ufficio con l'avviamento numerico.

COMPENSAZIONE TERRITORIALE
Se un’azienda ritiene di non poter occupare in una sua unità produttiva dei lavoratori disabili, per le particolari condizioni organizzative presenti, ha la possibilità di compensare le minori assunzioni, inserendo quella stessa quota in altre unità produttive ove risulti più agevole la costituzione del rapporto di lavoro (Decreto Legislativo 333/2000 art. 5).
In tal caso deve essere inoltrata una domanda ben argomentata, indirizzata:
  • Al Ministero del Lavoro
  • Alla Provincia in cui l'azienda ha sede legale, qualora le unità produttive interessate siano situate nelle diverse province della Regione Lombardia.
  • qualora le unità produttive interessate siano situate in Regioni diverse;

Solo per le aziende che occupino fino a 50 dipendenti non è necessario inoltrare la domanda (circolare 36/2000).
L’impresa può decidere autonomamente la sede o le sedi presso cui inserire la persona, o le due persone disabili che è tenuta ad assumere. E’ sufficiente dare comunicazione scritta alla Provincia in cui ha sede legale e alle altre Province interessate dalla singola, o duplice, assunzione compensativa.

Per le vecchie concessioni di compensazione territoriale già fruite da talune aziende ai sensi della precedente Legge 482/68, è cessata la loro efficacia con decorrenza 5 giugno 2001 (DPR n.333/2000 art.13).Per tanto le aziende interessate a ottenere ancora la concessione di compensazione territoriale devono presentare una nuova domanda.

CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA

Tutti i datori di lavoro pubblici e privati che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici, o che intrattengono rapporti di concessione o convenzione con Enti pubblici, devono certificare a firma del legale rappresentante di essere in regola con le assunzioni di disabili previste dalla Legge n.68/99.
Devono inoltre presentare preventivamente anche un
pdf Certificato di Ottemperanza (Documento in formato PDF ca 80 Kb.)


RISORSE
  • pdf D.M. 22 novembre 1999
    Documento in formato PDF di ca 150 Kb.
  • pdf D.M. 26 settembre 2000
    Documento in formato PDF di ca 150 Kb.
  • pdf D.M. n.357/2000
    Documento in formato PDF di ca 150 Kb.
  • pdf DPR n.333/2000
    Documento in formato PDF di ca 250 Kb.
  • pdf D.M. n.91/2000
    Documento in formato PDF di ca 150 Kb.
  • pdf Circolare n.4/2000
    Documento in formato PDF di ca 180 Kb.
  • pdf Circolare n.36/2000
    Documento in formato PDF di ca 200 Kb.
  • pdf Circolare n.41/2000
    Documento in formato PDF di ca 120 Kb.
  • pdf Circolare n.79/2000
    Documento in formato PDF di ca 150 Kb.
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