Sostegni al disoccupato < Lavoratori licenziati a seguito proc. di mobilita'
CITTADINI INTERESSATI
I lavoratori licenziati collettivamente da imprese che hanno attivato la procedura di mobilità, per riduzione di personale, trasformazione o cessazione di attività.
L'iscrizione alle liste di mobilità agevola l'inserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro, favorendo una ricollocazione congrua al profilo professionale dell'utente.
MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Il lavoratore in possesso della lettera di licenziamento deve presentarsi entro 60 giorni presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente e chiedere l'iscrizione alle liste di mobilità.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- lettera di licenziamento;
- carta di identità e codice fiscale.
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ
La Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro approva periodicamente le liste di mobilità e le inoltra al Centro per l'Impiego che provvede a trasmettere al domicilio dell'utente il certificato di iscrizione alle liste di mobilità.
INDENNITÀ DI MOBILITÀ
L'indennità di mobilità spetta ai lavoratori licenziati da imprese destinatarie di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). I lavoratori devono aver maturato un anno di anzianità aziendale con almeno sei mesi di effettivo servizio.
Il lavoratore deve presentarsi alla sede INPS territorialmente competente in relazione al luogo di residenza, entro e non oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, pena l'esclusione dal beneficio.
Il lavoratore deve presentare domanda su apposito modello DS21 corredato della dichiarazione resa dall'ultimo datore di lavoro (modello DS22).
Non ricevono l'indennità di disoccupazione:
- dirigenti;
- apprendisti;
- giovani con Contratto di Formazione Lavoro;
- lavoratori stagionali o occupati in attività saltuarie;
- lavoratori con contratto a termine;
- dimissionari;
DURATA
La durata massima dell'indennità di mobilità si calcola in base all'età compiuta dal lavoratore al momento del licenziamento e non può essere superiore alla durata che ha avuto il contratto di lavoro, inoltre è anche in relazione alla località in cui avviene il licenziamento.
Più precisamente:
- 1° fascia - Fino al 39 anni di età = 1 anno;
- 2° fascia - Se il lavoratore ha compiuto 40 anni di età ed ha almeno 2 anni di servizio = 2 anni;
- 3° fascia - Se il lavoratore ha compiuto 50 anni di età ed ha almeno 3 anni di servizio = 3 anni.
Se la durata del servizio è minore, la durata dell'indennità di mobilità sarà minore come ad esempio: Il giorno di licenziamento il lavoratore ha già compiuto 40 anni di età ma presso l'Azienda presta servizio solo da UN ANNO, la mobilità sarà pagata SOLO per un anno anche è nella seconda fascia.
Se l'Azienda e lo stabilimento dove il lavoratore ha prestato servizio è nel Mezzogiorno, e nelle zone previste dal DPR 06.03.1978, n. 218, la durata delle tre fasce deve essere aumentata ognuna di un anno. La prima diventa di DUE ANNI, la seconda di TRE ANNI, la terza di QUATTRO ANNI.
NOTA BENE
Il lavoratore che trova occupazione a tempo indeterminato part-time resterà iscritto in lista per un periodo pari al doppio della durata prevista in base all'età anagrafica.
CASI DI CANCELLAZIONE DALLA LISTA DI MOBILITÀ
Il lavoratore in mobilità viene cancellato dalla lista di mobilità, quindi, ove spettante, perde il diritto a riscuotere l'indennità di mobilità, nei seguenti casi:
- in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato;
- scadenza del termine di permanenza nella lista;
- riscossione di indennità di mobilità in un'unica soluzione;
- rifiuto di un lavoro congruo al profilo professionale dell'utente;
- mancata comunicazione all'INPS di riassunzione a tempo parziale o determinato;
- rifiuto o non regolare frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Regione;
- rifiuto ad essere impiegato in lavori socialmente utili;
- rifiuto alla convocazione, senza giustificato motivo, da parte dei Centri per l'Impiego o dell'Agenzia per l'Impiego.
ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE LA PERMANENZA IN LISTA DI MOBILITÀ
Il lavoratore in mobilità può essere assunto con contratto a tempo determinato non superiore a 1 anno o part-time. In questo caso la permanenza in lista di mobilità verrà prorogata per il periodo equivalente alla durata del rapporto di lavoro.
Il limite massimo di proroga di permanenza in lista è pari al doppio del termine originariamente stabilito in relazione all'età anagrafica.
REISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non supera il periodo di prova viene reiscritto in lista al massimo per due volte.
Se il lavoratore, in seguito a visita medica viene giudicato non idoneo a svolgere l'attività cui si riferiva l'avviamento viene reiscritto in lista.
Il lavoratore in mobilità che non matura anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, in caso di licenziamento viene reiscritto nelle liste di mobilità.
AVVIAMENTO E SELEZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI
E' possibile richiedere l'iscrizione alla graduatoria dell'art.16 Legge n.56/87.
È possibile inoltre partecipare alla chiamata sui presenti come riservatari nella misura del 20% qualora si presentino offerte riservate ai lavoratori in mobilità.
Per candidarsi alle chiamate del martedì vedi la sezione Procedure per l'avviamento lavorativo presso gli Enti pubblici - ART 16.
ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITÀ
Legge 236/93
Possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
Criteri applicativi
Iscrizione nelle liste di mobilità 2004.