Assunzioni nella P.A. Art.16
Requisiti per l’accesso al pubblico impiego
I requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego sono quelli stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. n. 03 del 10.01.1957 e s.m.i..
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso pubblico per la presentazione della domanda di ammissione. Per quanto riguarda i requisiti professionali si segnala che è facoltà ed interesse di ciascuna Pubblica Amministrazione provvedere ad individuare compiutamente i requisiti richiesti dalle professionalità di cui l’ente necessita, aggiuntivi a quello della scuola dell’obbligo e necessari ai fini della previsione di una specifica professionalità.
Cittadini interessati – candidature
Possono partecipare alla selezione tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età, assolto l’obbligo scolastico e prive di occupazione e limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche le persone occupate. Per prive di occupazione si intendono le persone che alla data di presentazione della candidatura non hanno alcuna occupazione. La candidatura dovrà essere effettuata personalmente – non sono ammesse deleghe – presentandosi dalle ore 8.45 alle ore 12.45 di ciascun Martedì.
Regime sanzionatorio
Gli avviati a selezione che senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alle opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l’opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, non potranno partecipare per tre mesi ad altre chiamate a selezione a tempo determinato, anche nel caso in cui abbiano trasferito il proprio domicilio. Gli avviati a tempo indeterminato che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino all’opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l’opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, perdono lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 181/2000, come modificato dal D.Lgs 297/2002. In tal caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nell’intera Regione per un periodo di tre mesi, anche se abbiano trasferito il proprio domicilio.
Il punteggio
I criteri per la formazione del punteggio sono informatizzati e prendono in considerazione:
Reclami
Eventuali reclami vanno presentati al responsabile del Centro per l’Impiego territorialmente competente.
I requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego sono quelli stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. n. 03 del 10.01.1957 e s.m.i..
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso pubblico per la presentazione della domanda di ammissione. Per quanto riguarda i requisiti professionali si segnala che è facoltà ed interesse di ciascuna Pubblica Amministrazione provvedere ad individuare compiutamente i requisiti richiesti dalle professionalità di cui l’ente necessita, aggiuntivi a quello della scuola dell’obbligo e necessari ai fini della previsione di una specifica professionalità.
Cittadini interessati – candidature
Possono partecipare alla selezione tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età, assolto l’obbligo scolastico e prive di occupazione e limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche le persone occupate. Per prive di occupazione si intendono le persone che alla data di presentazione della candidatura non hanno alcuna occupazione. La candidatura dovrà essere effettuata personalmente – non sono ammesse deleghe – presentandosi dalle ore 8.45 alle ore 12.45 di ciascun Martedì.
Regime sanzionatorio
Gli avviati a selezione che senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alle opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l’opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, non potranno partecipare per tre mesi ad altre chiamate a selezione a tempo determinato, anche nel caso in cui abbiano trasferito il proprio domicilio. Gli avviati a tempo indeterminato che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino all’opportunità di lavoro, ovvero rifiutino l’opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, perdono lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 181/2000, come modificato dal D.Lgs 297/2002. In tal caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nell’intera Regione per un periodo di tre mesi, anche se abbiano trasferito il proprio domicilio.
Il punteggio
I criteri per la formazione del punteggio sono informatizzati e prendono in considerazione:
- Anzianità di disoccupazione
- Carico familiare
- Età anagrafica
Reclami
Eventuali reclami vanno presentati al responsabile del Centro per l’Impiego territorialmente competente.