Riforma della Pubblica Amministrazione del 2009
Il Decreto Legislativo n. 150/2009, attuativo della Legge Delega n. 15/2009 interviene con significative innovazioni sulla disciplina del lavoro nella P.A.
Punti salienti del provvedimento:
- L’accesso alla dirigenza viene regolato attraverso nuove procedure che prevedono il possesso di un dottorato di ricerca per l’accesso alla seconda fascia di dirigenza e il transito dalla seconda alla prima fascia di dirigenza in seguito a un’esperienza di almeno 5 anni in ruoli dirigenziali generali o equivalenti, senza essere incorsi in responsabilità dirigenziali. Per l’accesso invece alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, e negli enti pubblici non economici occorre il superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio, previo parere della scuola superiore della Pubblica amministrazione, per il 50% dei posti calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati. Sono ammessi a tale concorso i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'amministrazione. Prima del conferimento dell’incarico i vincitori del concorso, dovranno 'espletare un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.
- Elaborazione di un piano delle performance, che deve essere presentato da parte di ciascuna amministrazione, ogni anno, entro il 31 gennaio, con all’interno tutte le informazione su obiettivi e risultati del personale. In caso di mancata adozione del piano l'amministrazione inadempiente non potrà erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili e non potrà procedere all'assunzione di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione. Entro il 30 giugno sarà poi da redigere una relazione di consuntivo dell'anno precedente, circa le performance organizzative e individuali, con rilevazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e alle risorse programmate e il bilancio di genere realizzato. Entrambi i documenti dovranno essere trasmessi a un’apposita Commissione di valutazione, alle associazioni dei consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato.
- Premi e incentivi ai dipendenti: non verranno più erogati “a pioggia”, ma attribuiti in base alla performance che sarà misurata e valutata dagli appositi organismi indipendenti di valutazione.
- Contrattazione e riforma dell’ARAN: la contrattazione collettiva riguarderà diritti e obblighi relativi al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e disciplinerà la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti nazionali e integrativi, stabilita in modo che vi sia coincidenza tra disciplina giuridica ed economica, e definirà i trattamenti economici accessori collegati: alla performance individuale, organizzativa e all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero dannose o pericolose per la salute. La contrattazione integrativa verrà sottoposta a precisi limiti di spesa, definiti dalla contrattazione nazionale. L’ARAN (Agenzia per la rappresenta negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) viene “rafforzata”, con la previsione che il presidente sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari.
- Licenziamento disciplinare: viene disposto, tra l’altro, nel caso venga falsamente attestata la presenza in servizio, in caso di assenza ingiustificata e di rifiuto senza valido motivo di un trasferimento per motivate esigenze di servizio.
- Disciplina delle assenze: nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Viene confermata la facoltà dell’amministrazione di disporre controlli in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Territorializzazione delle procedure concorsuali: il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
Testo del decreto : Gazzetta ufficiale