Settore Politiche sociali
Responsabile
Dott.ssa Cinzia Secchi
Referenti:
Elisa Marta
tel.: 02/77403115
Enrica Preatoni
tel.: 02/77403171
Claudia Cavazzoni
tel.: 02/77403121
Assessorato alle Politiche sociali | Assessore: Dottor Massimo Pagani
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare | Direttore: Dottor Giovanni Daverio
1. Regolamento
Gli Enti Locali che gestiscono un servizio affidi deliberano un regolamento che diviene il riferimento teorico-pratico-normativo indispensabile per la definizione dei criteri, dei tempi, delle modalità dell'affidamento, degli impegni e dei diritti dell'amministrazione, delle famiglie d’origine, delle famiglie affidatarie.
Le famiglie affidatarie possono conoscere il regolamento del Servizio Affidi.
2. Contributo mensile
La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole Amministrazioni.
3. Rimborso spese agli affidatari
La legge nazionale prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria , che possono comprendere anche un rimborso spese a favore della stessa. Le delibere istitutive ed i regolamenti delle amministrazioni locali che istituiscono il Servizio di Affido Familiare prevedono un sostegno economico agli affidatari per consentire a tutte le famiglie idonee questa scelta, indipendentemente dalle condizioni di reddito. Inoltre alcune amministrazioni rimborsano gli oneri sostenuti per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affido da sviluppare. Le singole Amministrazioni dovranno indicare le spese per cui è possibile richiedere il rimborso, le modalità e gli atti amministrativi necessari per l'erogazione dello stesso.
4.Assicurazione
I minori in affidamento sono assicurati dall’ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell’affidamento.
5. Assegni familiari
In base alla normativa vigente (L. 149/01 art. 38, comma 1) il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
6. Detrazioni d'imposta
La legge sul diritto del minore alla propria famiglia (L. 149/01 art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art.12 DPR n.917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
7. Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari
La legislazione per il sostegno della maternità e della paternità (L. 8.3.2000 n. 53) e la legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" ( L. 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari - con affidamento pre-adottivo o temporaneo - hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in materia di congedo di maternità, di congedo di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia della figlia o del figlio, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e hanno anche le stesse opportunità. E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso della bambina o del bambino nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma.
Attenzione: i periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.
Sito INPS www.inps.it
8. Iscrizione anagrafica del minore
Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.
Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, se non sono decaduti dalla potestà; l'iscrizione del minore sullo stato di famiglia degli affidatari e conseguente cambio di residenza, può comportare il cambiamento dei soggetti istituzionali che si occupano del minore, ovvero degli operatori di territorio e del servizio affidi, è dunque un nodo aperto che richiede un'attenta valutazione di opportunità.
Per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.) si suggerisce di fare acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria.
Queste considerazioni sono valide sia per gli affidi disposti dal Servizio locale e resi esecutivi dal Giudice Tutelare (comma 1, art.4, legge n.149/01) sia per gli affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni (comma 2, art.4, legge n.149/01).
9. Assistenza Sanitaria
Secondo la normativa vigente (L. 149/01 art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale. Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.
Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni 6 mesi.
10. Scuola
Secondo la normativa vigente (L. 149/01 art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.
L'iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.
Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art.19. 2deg. comma del DPR n.416/74). Il Codice Civile, art.348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questo spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".
Al riguardo è opportuno segnalare che, sulla base delle ultime ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. n.215,216,217 del 1991) non viene prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in tali organi.
11. Espatrio