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Politiche Sociali

Assessorato alle Politiche sociali | Assessore: Dottor Massimo Pagani
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare | Direttore: Dottor Giovanni Daverio


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Procedura

DOMANDE


RISPOSTE

  • Cosa accade dopo la presentazione del ricorso?
    Il Giudice Tutelare fissa con decreto la data dell'udienza in cui deve “sentire personalmente la persona alla quale il procedimento si riferisce” e deve “tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa". Il Giudice pu? fissare anche pi? udienze, se necessario (art 407 c.c.).

  • Come viene resa nota la data dell’udienza?
    Il decreto contenente la data dell'udienza contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare (=comunicare) il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario e ai parenti indicati nel ricorso. Il Giudice Tutelare pu? tuttavia disporre la notifica ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.
    L'obbligo di notifica pu? gravare, a seconda del Tribunale di competenza, su chi ha presentato il ricorso oppure sulla medesima cancelleria del Giudice Tutelare.
    La prassi adottata pu? variare da Tribunale a Tribunale.

  • Cosa accade se la persona beneficiaria non pu? recarsi in Tribunale?
    Se il beneficiario non ? trasportabile nemmeno in ambulanza, il Giudice Tutelare effettuer?l’esame presso il luogo in cui il soggetto si trova. Il certificato medico allegato al ricorso dovr? attestare tale impossibilit? del beneficiario.

  • Come si conclude il procedimento?
    Il Giudice Tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, il coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore provvede alla nomina con decreto motivato che diventer? immediatamente  esecutivo.

  • Entro quanto tempo viene emesso il decreto?
    La legge dispone che il Giudice provveda entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tuttavia possono verificarsi tempi diversi in relazione al carico di lavoro dei Tribunali.

  • Nel procedimento di nomina interviene anche il Pubblico Ministero?
    S? sempre.

  • Viene data pubblicit? al provvedimento di nomina dell’Amministratore di Sostegno?
    S? attraverso due atti:
    • Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (ai sensi dell'art. 405 c.c.);
    • Presso l'ufficio del Giudice Tutelare ? tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno (accanto ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti ed il registro delle curatele degli inabilitati).

  • Quali sono i dati che vengono indicati nel registro delle amministrazioni di sostegno?
    • data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza (ex art. 405 c.c.);
    • complete generalit? della persona beneficiaria;
    • complete generalit? dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
    • la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

  • Quali sono i costi del procedimento di nomina dell’Amministratore di Sostegno?
    Si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti.
    Al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare occorre applicare una marca da bollo (euro 8,00 al 2006).
    In diversi Tribunali le richieste di copie di atti relativi all’amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell’Amministratore di Sostegno, decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno, successive autorizzazioni, ecc…) sono soggetti al versamento dei diritti di cancelleria. Solo in pochi Tribunali risulta che ci? non sia previsto.