Come va individuata la misura di protezione giuridica più idonea tra
amministrazione di sostegno ed interdizione?
La sentenza della corte di Cassazione numero 13584 del 12/06/2006 espressamente
recita: “..l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va
individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di
attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore
capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto… Appartiene
all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle
suindicate esigenze tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per
conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura
e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la
fattispecie”.
Si può presentare ricorso di nomina di Amministratore di Sostegno per
persona interdetta o inabilitata? Sì, ma solo congiuntamente ad una istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
che dovrà essere presentata con l’assistenza legale davanti al giudice competente per
quest'ultima.
Le misure di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno, interdizione e
inabilitazione sono misure alternative l'una all'altra e non possono, pertanto, sussistere
contemporaneamente (ai sensi dell'art. 406 c.c.).
Quali sono i presupposti perché venga revocata
l’interdizione/inabilitazione e nominato l’amministrazione di sostegno? L’interdizione o inabilitazione sono revocabili dal Tribunale sul presupposto che sia
cessata la causa che le ha determinate, in sostanza quando vi sia un miglioramento delle condizioni
della persona.
La nuova legge sull’amministrazione di sostegno garantisce la possibilità di passaggio
da una misura di protezione all’altra stabilendo che, se nel corso del giudizio di revoca
appare opportuno che la persona sia assistita da un Amministratore di Sostegno, il Tribunale, anche
su richiesta di parte, trasmette gli atti al Giudice Tutelare per la nomina. In base alla nuova
legge, dunque, la revoca può avvenire nel caso in cui l'amministrazione di sostegno appaia misura
maggiormente efficace ed idonea rispetto all’interdizione o inabilitazione e dunque appare
consigliabile che il passaggio all'amministrazione di sostegno avvenga per quei casi in cui questa
misura comporti effettivamente dei diretti e concreti benefici per la persona disabile.
Il percorso non è semplice: occorre affrontare il giudizio di revoca davanti al Tribunale,
per il quale è necessaria l'assistenza di un legale, ed in seguito il procedimento di nomina
dell'Amministratore di Sostegno davanti al Giudice Tutelare, nomina che diverrà efficace solo dopo
la sentenza di revoca dell’interdizione/inabilitazione pronunciata dal Tribunale.