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Politiche Sociali

Assessorato alle Politiche sociali | Assessore: Dottor Massimo Pagani
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare | Direttore: Dottor Giovanni Daverio


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Decreto di nomina

DOMANDE




RISPOSTE

  • Quale è il contenuto del decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno?
    Il decreto conterrà:
    • le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di Sostegno;
    • la durata dell'incarico, che può essere a tempo indeterminato o determinato;
    • i compiti che il beneficiario potrà assolvere autonomamente;
    • i compiti che il beneficiario dovrà compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
    • i compiti che l’Amministratore di Sostegno dovrà compiere in maniera esclusiva;i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
    • la periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (presentazione del rendiconto).


  • Si può contestare il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno?
    Sì, entro dieci giorni dalla comunicazione mediante reclamo alla Corte d’Appello (art. 720 bis c.p.c. e art. 739 c.p.c.).
    Contro il decreto della Corte d'Appello è ammesso ricorso per cassazione (art. 720 bis c.p.c.).
    In entrambi i casi sarà necessaria l’assistenza di un legale.

  • Cosa accade se il beneficiario o l’Amministratore di Sostegno violano il decreto emesso dal Giudice Tutelare?
    Gli atti compiuti dall’Amministratore di Sostegno in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso (quindi oltre, al di là) dei poteri conferitigli dal Giudice Tutelare, possono essere annullati, entro cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno.
    L’istanza di annullamento può essere promossa dall’Amministratore di Sostegno medesimo, dal Pubblico Ministero, dal beneficiario, o dai suoi eredi ed aventi causa.
    Analogamente, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno, possono essere parimenti annullati entro cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno.
    L’istanza di annullamento può essere promossa dall’AdS medesimo, dal beneficiario, o dai suoi eredi ed aventi causa (art. 412 c.c.).