Il presidente della Provincia e il consiglio Provinciale durano in carica cinque anni.
L’elezione del presidente della Provincia è contestuale a quella del consiglio provinciale. E’ eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Nel caso della Provincia di Milano il consiglio è composto dal presidente e da 45 membri.
Ciascun elettore, tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della votazione, può votare (scheda gialla):
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
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