L’Albo è suddiviso in tre sezioni contraddistinte dalle prime tre lettere dell’alfabeto che, convenzionalmente, identificano la tipologia delle cooperative rispetto alle attività e ai servizi svolti:
Sezione A: gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi nei settori dell’assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo;
Sezione B: attraverso attività diverse – agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - inseriscono persone svantaggiate nella loro attività lavorativa. Le persone svantaggiate sono quelle definite all’articolo 4 della legge 381/1991;
Sezione C: sono costituite come consorzi avente la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali.
Inoltre, esso è suddiviso in ripartizioni provinciali , quindi ciascuna Provincia è competente per la gestione dell’Albo delle cooperative sociali che hanno sede legale nel proprio territorio.
Per potersi iscrivere all’Albo le cooperative sociali devono:
- essere iscritte all’Albo nazionale delle cooperative nella sezione “mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile”;
- avere sede legale in Provincia di Milano e operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalente si intende che più del 70% della produzione derivi da attività svolte in Lombardia;
- gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nei settori dell’assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo ovvero svolgere attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previste dall’articolo a della legge 381/1991, o come consorzi essere costituiti da almeno il 70% da cooperative sociali.
- avere la composizione della base sociale conforme alle vigenti normative con particolare riferimento all’articolo 2 della legge 381/1991 che prevede che il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- rispettare, per i lavoratori dipendenti, le norme in materia di contratto collettivo di lavoro ed aver assolto agli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- svolgere l’attività conformerete alle norme regionali applicabili per materia;
- aver depositato presso la CIAA il bilancio economico (solo per le cooperative costituite nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda);
- aver depositato, se dovuto, il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001. Il regolamento interno è dovuto per le cooperative in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- aver redatto il bilancio sociale (solo per le cooperative costituite nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda)
- documentare con autocertificazione l’avvenuta revisione o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente.
- non devono essere stati adottati, nei confronti dei soci, provvedimenti che comportino la decadenza, sospensione e/o revoca di diritto ai sensi delle leggi 575/1965 e 55/1990.
- le cooperative di tipo B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio rispetto al numero dei lavoratori non svantaggiati. Le persone svantaggiate sono quelle indicate all’articolo 4 della legge 381/1991 e la loro condizione di svantaggio deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Inoltre, le persone svantaggiate, compatibilmente alla loro situazione di disagio, devono essere soci della cooperativa. Le cooperative che richiedono l’iscrizione nella sezione B e costituite entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione devono raggiungere il 30% di persona assunte in condizioni di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione.
» Come iscriversi e mantenere l’iscrizione all’Albo
