Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
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ACCESSO AGLI ATTI
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006 è stato emanato il nuovo Regolamento che disciplina il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi di loro ‘interesse’.
Cos’è?
Per “ accesso agli atti ” si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi e ne hanno diritto tutti i cittadini, società e associazioni che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso.
L’ “ accesso agli atti”, per effetto della nuova normativa vigente, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa per favorire la partecipazione dei cittadini e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso sono riportate nell’art. 24 della legge nazionale n. 241/1990 e, tra queste, c’è l’esclusione per le richieste di accesso agli atti che sono preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e per le istanze che riguardino il diritto di privacy di persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni.
Come si richiede l'accesso? L'accesso informale e l'accesso formale.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere fatta sia mediante istanza scritta sia, in base al nuovo regolamento vigente, nel caso in cui non ci siano controinteressati, in via informale, ossia mediante richiesta anche verbale, e deve essere indirizzata all’ufficio dell’amministrazione competente e deve essere motivata.
La richiesta di accesso puo' essere presentata anche per il tramite degli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Il richiedente, nel caso di accesso informale, deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità.
La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati e nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano dubbi su alcuni elementi, l’amministrazione invita il richiedente a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia una ricevuta.
I controinteressati.
I controinteressati sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Qualora l’amministrazione, cui è indirizzata la richiesta, individua controinteressati, deve darne comunicazione agli stessi tramite invio di copia con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, questi soggetti possono presentare una motivata opposizione alla richiesta d’accesso.
La risposta della Pubblica Amministrazione
La Pubblica Amministrazione ha trenta giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l’istanza del cittadino e permettendo, così, l’accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i 30 giorni. Occorre precisare che il rigetto della domanda richiesta in via formale deve essere motivata a cura del responsabile del procedimento.
I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati.
Il ricorso del cittadino
Il richiedente, in caso di rigetto della domanda, può presentare ricorso nel termine di trenta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale , alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, o al Difensore Civico competente per territorio, i quali avranno trenta giorni di tempo per rispondere e, nel caso in cui scada infruttuosamente anche questo termine, l’istanza si intende respinta. Si fa presente che i termini per adire il TAR sono sospesi, secondo quanto dice l’art. 25 della legge nazionale n. 241/1990, successivamente modificata, nel caso in cui l’interessato si rivolga al Difensore Civico, e ripartono nel momento in cui quest’ultimo risponde al cittadino.
L’interessato, comunque, avrà altri trenta giorni di tempo per ricorrere al TAR contro quest’altra risposta negativa e il TAR avrà altri trenta giorni per decidere.
Per richiedere al Difensore Civico provinciale il riesame del diniego/differimento dell'accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90:
Modulo richiesta di riesame
(formato PDF - 64 KB)
Si vedano al riguardo:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
(formato PDF - 178 KB)
modificata ed integrata dalla L. 15/2005 in materia di procedimenti amministrativi - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
(formato PDF - 28 KB)
"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"
