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TITOLO VIII - RESPONSABILITA'
INDICE
TITOLO VIII
RESPONSABILITA'
» Art. 84 Responsabilità
» Art. 85 Responsabilità verso terzi
» Art. 86 Responsabilità verso la Provincia
» Art. 87 Responsabilità dei contabili
» Art. 88 Responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti
» Art. 89 Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni
» Art. 90 Patrocinio legale
REGOLAMENTO
TITOLO VIII
RESPONSABILITA'
ART. 84
Responsabilità
1. Per gli Amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
ART. 85
Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori e i dipendenti della Provincia sono responsabili in solido con la Provincia per i danni cagionati a terzi in violazione di diritti soggettivi.
ART. 86
Responsabilità verso la Provincia
1. Gli Amministratori e i dipendenti della Provincia sono tenuti a risarcire l'Ammistrazione per i danni che essa abbia subito, anche per il vincolo di solidarietà, in dipendenza di violazione di obblighi di servizio commessi con dolo e colpa grave.
ART. 87
Responsabilità dei contabili
1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni della Provincia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
ART. 88
Responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti
1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Il Segretario Generale, o il Direttore Generale qualora nominato, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente al funzionario preposto.
ART. 89
Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni
1. La Provincia assicura i propri Amministratori, il Segretario Generale ed i Dirigenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.
ART. 90
Patrocinio legale
1. La Provincia, qualora si instauri un procedimento civile nei confronti di Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti, connesso direttamente a fattispecie poste in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto d'interessi tra la posizione degli Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti e quella dell'Ente, assume sin dall'inizio di tali procedimenti l'onere economico della difesa.
2. La scelta del legale di fiducia dovrà essere sottoposta all'Amministrazione, per l'espressione del gradimento.
3. L'affermazione contenuta in sentenza passata in giudicato del dolo o della colpa grave degli Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti, comporta la ripetizione a carico dei medesimi di tutte le anticipazioni, a qualunque titolo effettuate, nell'arco del procedimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di procedimenti penali, ma gli oneri della difesa del dipendente restano a carico della Provincia e non si fa luogo a ripetizione a suo carico, solo quando egli risulti definitivamente prosciolto, ovvero assolto con sentenza divenuta irrevocabile.
TITOLO VIII
RESPONSABILITA'
» Art. 84 Responsabilità
» Art. 85 Responsabilità verso terzi
» Art. 86 Responsabilità verso la Provincia
» Art. 87 Responsabilità dei contabili
» Art. 88 Responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti
» Art. 89 Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni
» Art. 90 Patrocinio legale
REGOLAMENTO
TITOLO VIII
RESPONSABILITA'
ART. 84
Responsabilità
1. Per gli Amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
ART. 85
Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori e i dipendenti della Provincia sono responsabili in solido con la Provincia per i danni cagionati a terzi in violazione di diritti soggettivi.
ART. 86
Responsabilità verso la Provincia
1. Gli Amministratori e i dipendenti della Provincia sono tenuti a risarcire l'Ammistrazione per i danni che essa abbia subito, anche per il vincolo di solidarietà, in dipendenza di violazione di obblighi di servizio commessi con dolo e colpa grave.
ART. 87
Responsabilità dei contabili
1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni della Provincia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
ART. 88
Responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti
1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Il Segretario Generale, o il Direttore Generale qualora nominato, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente al funzionario preposto.
ART. 89
Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni
1. La Provincia assicura i propri Amministratori, il Segretario Generale ed i Dirigenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.
ART. 90
Patrocinio legale
1. La Provincia, qualora si instauri un procedimento civile nei confronti di Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti, connesso direttamente a fattispecie poste in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto d'interessi tra la posizione degli Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti e quella dell'Ente, assume sin dall'inizio di tali procedimenti l'onere economico della difesa.
2. La scelta del legale di fiducia dovrà essere sottoposta all'Amministrazione, per l'espressione del gradimento.
3. L'affermazione contenuta in sentenza passata in giudicato del dolo o della colpa grave degli Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti, comporta la ripetizione a carico dei medesimi di tutte le anticipazioni, a qualunque titolo effettuate, nell'arco del procedimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di procedimenti penali, ma gli oneri della difesa del dipendente restano a carico della Provincia e non si fa luogo a ripetizione a suo carico, solo quando egli risulti definitivamente prosciolto, ovvero assolto con sentenza divenuta irrevocabile.
