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TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
INDICE
TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
» Art. 78 Principi
» Art. 79 Motivazione dei provvedimenti amministrativi
» Art. 80 Responsabile del procedimento amministrativo
» Art. 81 Tesserino di riconoscimento dei dipendenti provinciali
» Art. 82 Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi
» Art. 83 Accesso ai documenti amministrativi
REGOLAMENTO
TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 78
Principi
1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
6. L’apertura di un procedimento d’ufficio va notificata agli interessati, diretti e mediati secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del presente Statuto.
7. Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, la Provincia incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce comunque l’accesso al procedimento a tutti i cittadini.
ART. 79
Motivazione dei provvedimenti amministrativi
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
5. (ex 4) Le modalità ed i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e le comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i termini e le autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo sono disciplinate dalla normativa vigente e dal regolamento sul procedimento amministrativo.
6. (ex 5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai provvedimenti di competenza dei Dirigenti.
ART. 80
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Il Dirigente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'Unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il Dirigente competente.
3. L'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi unitamente agli altri contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo.
ART. 81
Tesserino di riconoscimento dei dipendenti Provinciali
1. I dipendenti Provinciali sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento - munito di fotografia sul quale devono essere riportati cognome e nome, qualifica e servizio di appartenenza - che deve essere esposto in modo visibile sulla persona durante l'orario di servizio.
Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte del Consiglio Provinciale dei criteri e delle modalità cui la Giunta deve attenersi.
ART. 83
Accesso ai documenti amministrativi
1. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa della Provincia al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. A tali fini è riconosciuto a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto dalle vigenti normative e da apposito regolamento.
3. L’esclusione, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti ai sensi della normativa vigente.
TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
» Art. 78 Principi
» Art. 79 Motivazione dei provvedimenti amministrativi
» Art. 80 Responsabile del procedimento amministrativo
» Art. 81 Tesserino di riconoscimento dei dipendenti provinciali
» Art. 82 Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi
» Art. 83 Accesso ai documenti amministrativi
REGOLAMENTO
TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 78
Principi
1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
6. L’apertura di un procedimento d’ufficio va notificata agli interessati, diretti e mediati secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del presente Statuto.
7. Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, la Provincia incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce comunque l’accesso al procedimento a tutti i cittadini.
ART. 79
Motivazione dei provvedimenti amministrativi
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
5. (ex 4) Le modalità ed i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e le comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i termini e le autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo sono disciplinate dalla normativa vigente e dal regolamento sul procedimento amministrativo.
6. (ex 5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai provvedimenti di competenza dei Dirigenti.
ART. 80
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Il Dirigente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'Unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il Dirigente competente.
3. L'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi unitamente agli altri contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo.
ART. 81
Tesserino di riconoscimento dei dipendenti Provinciali
1. I dipendenti Provinciali sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento - munito di fotografia sul quale devono essere riportati cognome e nome, qualifica e servizio di appartenenza - che deve essere esposto in modo visibile sulla persona durante l'orario di servizio.
Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte del Consiglio Provinciale dei criteri e delle modalità cui la Giunta deve attenersi.
ART. 83
Accesso ai documenti amministrativi
1. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa della Provincia al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. A tali fini è riconosciuto a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto dalle vigenti normative e da apposito regolamento.
3. L’esclusione, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti ai sensi della normativa vigente.
