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TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
INDICE
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO
» Art. 68 Ordinamento finanziario
» Art. 69 Demanio e patrimonio
CAPO II
ORDINAMENTO CONTABILE
» Art. 70 Ordinamento contabile
» Art. 71 Gestione del bilancio
» Art. 72 Rendiconto di gestione
CAPO III
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
» Art. 73 Controlli di gestione
» Art. 74 Collegio dei Revisori
» Art. 75 Incompatibilità alla carica di revisore
CAPO IV
TESORERIA
» Art. 76 Tesoreria e riscossione delle entrate
CAPO V
CONTRATTI
» Art. 77 Contratti
REGOLAMENTO
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 68
Ordinamento finanziario
1.L’ordinamento finanziario è assegnato alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione ed è disciplinato dal regolamento di contabilità..
Spetta quindi:
- allo Stato la determinazione dei principi generali
- alla Regione la determinazione degli specifici ordinamenti finanziari e contabile
2. La Provincia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalla legge.
3. Le risorse della Provincia derivano dai contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, compreso quelle patrimoniali.
4. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
5. Le risorse per il programma degli investimenti sono reperite secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali.
6. Per la realizzazione da parte della Provincia di opere di natura sovracomunale, sulla base di programmi coordinati, le Convenzioni relative devono prevedere la copertura degli obblighi finanziari sia riferiti all'investimento che alla gestione.
7. Ai Consorzi, alle Aziende speciali e alle Istituzioni Provinciali possono essere concessi, nei limiti delle disponibilità sulle entrate proprie della Provincia ed in base ad apposite Convenzioni, anticipazioni anche a titolo gratuito, per gli investimenti di competenza di detti Enti.
ART. 69
Demanio e patrimonio
1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono elencati in inventari da aggiornare annualmente.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi saranno responsabili della loro conservazione.
4. I beni immobili del patrimonio disponibile devono, di norma, essere dati in affitto o locazione con provvedimenti idonei ad assicurare un'adeguata redditività ed a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari dovranno essere stabilite dall'apposito Regolamento.
CAPO II
ORDINAMENTO CONTABILE
ART. 70
Ordinamento contabile
1. L’ordinamento contabile è assegnato alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione ed è disciplinato dal regolamento di contabilità..
Spetta quindi:
- allo Stato la determinazione dei principi generali
- alla Regione la determinazione degli specifici ordinamenti finanziari e contabile
2. La contabilità della Provincia è disciplinata da apposito Regolamento.
3. Il bilancio deve osservare i principi di unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e di pubblicità
4. La Provincia rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
5. Le risorse correnti devono garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai programmi e dalle attività esercitate nell'ambito delle funzioni attribuite dalle leggi.
6. Le spese di investimento devono essere coperte da contributi in capitale, da finanziamenti derivanti da leggi speciali e dal ricorso al credito ordinario pubblico agevolato e privato, unitamente ad eventuali risorse proprie.
7. Il Consiglio Provinciale, contestualmente al bilancio annuale di previsione, approva i suoi allegati costituiti dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lombardia ed al suo Piano regionale di sviluppo.
8. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale determinano il complesso delle risorse disponibili e individuano i programmi di intervento.
9. Il bilancio annuale e i suoi allegati vengono predisposti per consentire la lettura per programmi, servizi, interventi ed eventuali progetti.
10. Sulla base del bilancio di previsione la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio provinciale e attribuendo ai Dirigenti la responsabilità del loroconseguimento.
ART. 71
Gestione del bilancio
1. Gli impegni di spesa dei responsabili dei vari Servizi della Provincia non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, il quale è tenuto a verificare, nel caso di spese correlate a entrate, il loro accertamento in misura sufficiente. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
2. La Giunta predispone ogni sei mesi un'apposita relazione sulla situazione finanziaria ed economica e sull'andamento della gestione dell'Ente da sottoporre ai Revisori dei conti e al Consiglio Provinciale.
3. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito Regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.
ART. 72
Rendiconto di gestione
1. I risultati dell’esercizio sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il Conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico.
2. Al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni illustrative con le quali la Giunta evidenzia il significato amministrativo ed economico-finanziario del rendiconto esprimendo valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi, alle spese ed ai costi sostenuti. E' altresì allegata la relazione dei Revisori dei Conti.
3. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Al rendiconto di gestione devono essere allegati i Rendiconti di Aziende speciali ed Istituzioni Provinciali, Consorzi e Società per azioni con un prospetto che evidenzi i dati aggregati o consolidati della Provincia.
CAPO III
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ART. 73
Controlli di gestione
1. Il Regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione e prevede l'istituzione dell'Ufficio preposto che riferisce direttamente alla Giunta.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità e di coerenza nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.
ART. 74
Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.
2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella funzione di controllo ed indirizzo svolta dal predetto organo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori svolge, altresì, un'attività di collegamento e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici della Provincia.
4. I Revisori, secondo le modalità indicate nel Regolamento di contabilità, esprimono il proprio parere sulle relazioni periodiche presentate dalla Giunta al Consiglio, concernenti la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
5. Il Collegio dei Revisori deve inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio, anche alla Giunta e alle competenti Commissioni consiliari.
ART. 75
Incompatibilità alla carica di Revisore
1. Non possono essere eletti alla carica di Revisore i Consiglieri Provinciali, i dipendenti dell'Ente, gli Amministratori ed i dipendenti delle Aziende Provinciali e delle Istituzioni, nonché dei Consorzi e delle Società per azioni a partecipazione Provinciale e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399, comma 1, del Codice civile.
2. Il Revisore che incorre nella situazione prevista dal comma 2 del citato art. 2399 del Codice civile decade dall'Ufficio con effetto immediato.
3. L'incarico di Revisore, inoltre, non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo, né da Amministratori e dipendenti delle Regioni, Province, Comunità montane, relativamente agli Enti compresi nella regione Lombardia.
4. I Revisori non possono avere incarico di Revisore in altra Provincia o Comune.
CAPO IV
TESORERIA
ART. 76
Tesoreria e riscossione delle entrate
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Provinciale, previa gara d'appalto, con apposita deliberazione, per un periodo massimo di nove anni.
2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate, rispettivamente mediante reversali o altri recapiti di cassa e mandati, questi ultimi nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.
CAPO V
CONTRATTI
ART. 77
Contratti
1. I contratti sono disciplinati da apposito regolamento. Laddove di competenza degli organi collegiali e ferme restando le attribuzioni dei Dirigenti, ciascuna determinazione a contrattare deve contenere esplicita motivazione dell'abolizione della trattativa privata o dell' appalto - concorso ovvero della volontà di addivenire per l'affidamento a privati, alla stipula di contratti di concessione.
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO
» Art. 68 Ordinamento finanziario
» Art. 69 Demanio e patrimonio
CAPO II
ORDINAMENTO CONTABILE
» Art. 70 Ordinamento contabile
» Art. 71 Gestione del bilancio
» Art. 72 Rendiconto di gestione
CAPO III
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
» Art. 73 Controlli di gestione
» Art. 74 Collegio dei Revisori
» Art. 75 Incompatibilità alla carica di revisore
CAPO IV
TESORERIA
» Art. 76 Tesoreria e riscossione delle entrate
CAPO V
CONTRATTI
» Art. 77 Contratti
REGOLAMENTO
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 68
Ordinamento finanziario
1.L’ordinamento finanziario è assegnato alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione ed è disciplinato dal regolamento di contabilità..
Spetta quindi:
- allo Stato la determinazione dei principi generali
- alla Regione la determinazione degli specifici ordinamenti finanziari e contabile
2. La Provincia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalla legge.
3. Le risorse della Provincia derivano dai contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, compreso quelle patrimoniali.
4. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
5. Le risorse per il programma degli investimenti sono reperite secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali.
6. Per la realizzazione da parte della Provincia di opere di natura sovracomunale, sulla base di programmi coordinati, le Convenzioni relative devono prevedere la copertura degli obblighi finanziari sia riferiti all'investimento che alla gestione.
7. Ai Consorzi, alle Aziende speciali e alle Istituzioni Provinciali possono essere concessi, nei limiti delle disponibilità sulle entrate proprie della Provincia ed in base ad apposite Convenzioni, anticipazioni anche a titolo gratuito, per gli investimenti di competenza di detti Enti.
ART. 69
Demanio e patrimonio
1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono elencati in inventari da aggiornare annualmente.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi saranno responsabili della loro conservazione.
4. I beni immobili del patrimonio disponibile devono, di norma, essere dati in affitto o locazione con provvedimenti idonei ad assicurare un'adeguata redditività ed a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari dovranno essere stabilite dall'apposito Regolamento.
CAPO II
ORDINAMENTO CONTABILE
ART. 70
Ordinamento contabile
1. L’ordinamento contabile è assegnato alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione ed è disciplinato dal regolamento di contabilità..
Spetta quindi:
- allo Stato la determinazione dei principi generali
- alla Regione la determinazione degli specifici ordinamenti finanziari e contabile
2. La contabilità della Provincia è disciplinata da apposito Regolamento.
3. Il bilancio deve osservare i principi di unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e di pubblicità
4. La Provincia rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
5. Le risorse correnti devono garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai programmi e dalle attività esercitate nell'ambito delle funzioni attribuite dalle leggi.
6. Le spese di investimento devono essere coperte da contributi in capitale, da finanziamenti derivanti da leggi speciali e dal ricorso al credito ordinario pubblico agevolato e privato, unitamente ad eventuali risorse proprie.
7. Il Consiglio Provinciale, contestualmente al bilancio annuale di previsione, approva i suoi allegati costituiti dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lombardia ed al suo Piano regionale di sviluppo.
8. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale determinano il complesso delle risorse disponibili e individuano i programmi di intervento.
9. Il bilancio annuale e i suoi allegati vengono predisposti per consentire la lettura per programmi, servizi, interventi ed eventuali progetti.
10. Sulla base del bilancio di previsione la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio provinciale e attribuendo ai Dirigenti la responsabilità del loroconseguimento.
ART. 71
Gestione del bilancio
1. Gli impegni di spesa dei responsabili dei vari Servizi della Provincia non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, il quale è tenuto a verificare, nel caso di spese correlate a entrate, il loro accertamento in misura sufficiente. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
2. La Giunta predispone ogni sei mesi un'apposita relazione sulla situazione finanziaria ed economica e sull'andamento della gestione dell'Ente da sottoporre ai Revisori dei conti e al Consiglio Provinciale.
3. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito Regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.
ART. 72
Rendiconto di gestione
1. I risultati dell’esercizio sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il Conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico.
2. Al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni illustrative con le quali la Giunta evidenzia il significato amministrativo ed economico-finanziario del rendiconto esprimendo valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi, alle spese ed ai costi sostenuti. E' altresì allegata la relazione dei Revisori dei Conti.
3. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Al rendiconto di gestione devono essere allegati i Rendiconti di Aziende speciali ed Istituzioni Provinciali, Consorzi e Società per azioni con un prospetto che evidenzi i dati aggregati o consolidati della Provincia.
CAPO III
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ART. 73
Controlli di gestione
1. Il Regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione e prevede l'istituzione dell'Ufficio preposto che riferisce direttamente alla Giunta.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità e di coerenza nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.
ART. 74
Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.
2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella funzione di controllo ed indirizzo svolta dal predetto organo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori svolge, altresì, un'attività di collegamento e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici della Provincia.
4. I Revisori, secondo le modalità indicate nel Regolamento di contabilità, esprimono il proprio parere sulle relazioni periodiche presentate dalla Giunta al Consiglio, concernenti la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
5. Il Collegio dei Revisori deve inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio, anche alla Giunta e alle competenti Commissioni consiliari.
ART. 75
Incompatibilità alla carica di Revisore
1. Non possono essere eletti alla carica di Revisore i Consiglieri Provinciali, i dipendenti dell'Ente, gli Amministratori ed i dipendenti delle Aziende Provinciali e delle Istituzioni, nonché dei Consorzi e delle Società per azioni a partecipazione Provinciale e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399, comma 1, del Codice civile.
2. Il Revisore che incorre nella situazione prevista dal comma 2 del citato art. 2399 del Codice civile decade dall'Ufficio con effetto immediato.
3. L'incarico di Revisore, inoltre, non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo, né da Amministratori e dipendenti delle Regioni, Province, Comunità montane, relativamente agli Enti compresi nella regione Lombardia.
4. I Revisori non possono avere incarico di Revisore in altra Provincia o Comune.
CAPO IV
TESORERIA
ART. 76
Tesoreria e riscossione delle entrate
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Provinciale, previa gara d'appalto, con apposita deliberazione, per un periodo massimo di nove anni.
2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate, rispettivamente mediante reversali o altri recapiti di cassa e mandati, questi ultimi nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.
CAPO V
CONTRATTI
ART. 77
Contratti
1. I contratti sono disciplinati da apposito regolamento. Laddove di competenza degli organi collegiali e ferme restando le attribuzioni dei Dirigenti, ciascuna determinazione a contrattare deve contenere esplicita motivazione dell'abolizione della trattativa privata o dell' appalto - concorso ovvero della volontà di addivenire per l'affidamento a privati, alla stipula di contratti di concessione.
