TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
» Art. 52 Uffici provinciali e servizi
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
» Art. 53 Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale
» Art. 54 Struttura organizzativa
CAPO III
DIRIGENZA
» Art. 55 Segretario Generale
» Art. 56 Vice Segretario Generale - Funzioni
» Art. 57 Posizioni Dirigenziali
» Art. 58 Direttore Generale
» Art. 59 Responsabilità dei Dirigenti
CAPO IV
SERVIZI
» Art. 60 Servizi pubblici provinciali
» Art. 60 bis Compiti del Consiglio inerenti a Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali
» Art. 61 Aziende speciali: Organi - Funzionamento
» Art. 62 Istituzioni: Organi - Funzionamento
» Art. 63 Società per azioni
» Art. 64 Consorzi: Organi - Funzionamento
» Art. 65 Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali
» Art. 65 bis Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Società, Aziende, Associazioni, Fondazioni ed Istituzioni riservate al Consiglio Provinciale
» Art. 66 Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma
» Art. 67 Revoca degli Amministratori di Aziende speciali ed Istituzioni (Soppresso)
REGOLAMENTO
TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 52
Uffici Provinciali e servizi
1. Gli Uffici ed i Servizi della Provincia si articolano in unità organizzative che sono aggregate, come disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta, sulla base di criteri definiti dal Consiglio.
2. Nel medesimo Regolamento, secondo i principi del presente Statuto, sono disciplinate le modalità di conferimento degli uffici e dei servizi nonché di gestione delle varie attività.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART. 53
Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale
1. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti nel tempo nonché, per quanto di competenza, dagli accordi collettivi decentrati stipulati con le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 54
Struttura organizzativa
1. L'assetto organizzativo si articola:
a. nelle posizioni di Segretario Generale e Vice Segretario Generale
b. nelle posizioni dirigenziali.
CAPO III
DIRIGENZA
ART. 55
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia da cui assume le direttive.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario:
a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia.
4. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale partecipano alle riunioni delle Commissioni consiliari e dei capi Gruppo con funzioni consultive.
ART. 56
Vice Segretario Generale - Funzioni
1. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale - che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo - scelto dal Presidente tra i Dirigenti amministrativi dell'Ente.
ART. 57
Posizioni Dirigenziali
1. La direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, è attribuita ai Dirigenti della Provincia.
2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo della Provincia e quelli di competenza della Dirigenza è definita nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai Dirigenti spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
ART. 58
Direttore Generale
1. Il Presidente della Provincia può nominare - nell'ambito dell'assetto organizzativo prescelto e secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - un Direttore Generale.
2. Ove nominato, ai sensi del comma precedente, il Direttore Generale:
a. attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
b. sovrintende alla gestione dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, coordinando l'attività dei dirigenti della Provincia.
c. predispone, in particolare, il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.
ART. 59
Responsabilità dei Dirigenti
1. I Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli Uffici cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
2. Il Dirigente responsabile della direzione della struttura a supporto del Consiglio risponde degli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza. L'uffico di Presidenza trasmette la proposta di valutazione dei risultati al Presidente della Provincia, nei tempi e con le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. (ex 2) Ai Dirigenti si applicano in materia di pubblicità patrimoniale le stesse norme previste per i Consiglieri Provinciali.
CAPO IV
SERVIZI
ART. 60
Servizi pubblici Provinciali
1. La Provincia di Milano provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali ovvero la realizzazione di attività e opere strumentali al soddisfacimento di pubblici interessi, nelle forme previste dalla legge.
2. Il Consiglio Provinciale anche su proposta della Giunta determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Il Consiglio approva gli orientamenti generali che la rappresentanza Provinciale, come individuata ai sensi dell’art. 65 e 65 bis, deve assumere nella gestione dei servizi pubblici provinciali.
4. La Commissione di Garanzia e Controllo relaziona al Consiglio Provinciale sui livelli quali-quantitavi dei servizi pubblici provinciali, in relazione agli indirizzi di cui al terzo comma.
ART. 60bis
Compiti del Consiglio inerenti a Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di
capitali
1. Il Consiglio è chiamato ad indicare a quanti sono nominati od eletti ai sensi degli art. 65 e
65bis in Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, società di capitali e alla rappresentanza
dell’Ente nelle relative assemblee gli orientamenti generali che essi devono assumere. Tale
indicazione viene fornita dal Consiglio Provinciale ad avvio di ciascuna consiliatura e comunque in
ogni occasione in cui ciò si renda necessario.
2. Spettano al Consiglio l’indirizzo il controllo e le scelte strategiche
rilevanti inerenti le società, fondazioni, istituzioni, associazioni controllate o partecipate.
Rientrano tra le scelte strategiche rilevanti: a) acquisto e cessione di azioni o obbligazioni
convertibili, esercizio di diritti di opzione, costituzione di diritti reali sui titoli (pegno,
ipoteca, ecc.), modifica dei diritti di partecipazione e di voto correlati alle azioni possedute,
ed in generale le operazioni sui titoli azionari (o comunque rappresentativi della partecipazione)
suscettibili di avere un impatto - anche solo potenziale e futuro - rilevante sulla partecipazione
dell’Amministrazione Provinciale;b) decisioni per le quali il Codice Civile e lo Statuto
prevedono la possibilità del recesso del socio;c) modifiche di Statuto e patti parasociali
suscettibili di modificare il riparto di competenze tra gli organi societari o che comunque
incidano sugli assetti di governance societaria o sul ruolo, nell’ambito della stessa
governance, esercitabile dall’Amministrazione Provinciale;d) modifica all’oggetto
sociale;e) liquidazione o fusioni della società;f) linee di indirizzo su piani
industriali e di investimento;
3. Spettano inoltre al Consiglio, nei casi in cui la Provincia di Milano detenga,
direttamente o attraverso proprie controllate, la maggioranza assoluta di Enti, Istituzioni,
Fondazioni e Società di capitali, la formulazione degli indirizzi strategici annuali e pluriennali
attraverso apposita delibera consiliare, nonché l’autorizzazione a procedere
all’acquisto o vendita di azioni possedute dagli stessi.
ART. 61
Aziende speciali. Organi - Funzionamento
1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.
2. Sono organi dell'Azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il
Direttore.
3. L'Azienda speciale disciplina col proprio Statuto l'ordinamento e il funzionamento
dell'Ente, con esclusione delle modalità di nomina e di revoca degli Amministratori.
Istituzioni. Organi - Funzionamento
1. L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Collegio dei Revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
ART. 63
Società per azioni
1. La Provincia può gestire i Servizi pubblici a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata - senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica - qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del Servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. L'atto costitutivo della Società può prevedere la riserva di nomina, da parte Provinciale, di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.
ART. 64
Consorzi. Organi - Funzionamento
1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire Consorzi con i Comuni e le altre Province.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, le funzioni ed i poteri degli organi dell'Ente sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio.
3. Il Consiglio Provinciale, nell'ambito della sua attività di indirizzo, esprime orientamenti per la predisposizione dei bilanci e per la loro attuazione da trasmettere ai Consigli di Amministrazione dei Consorzi.
4. Gli Enti devono trasmettere all' Amministrazione Provinciale gli atti fondamentali previsti dai rispettivi Statuti. La Provincia trasmette per conoscenza alla Commissione consiliare competente i conti consuntivi dei consorzi.
ART. 65
Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Istituzioni, Fondazioni,
Associazioni e Società di capitali
1. Gli amministratori di Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali cui
la Provincia partecipa vengono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal
Consiglio, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per
funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Nei casi in cui la Provincia di Milano detenga direttamente la maggioranza assoluta di
Enti, Istituzioni, Fondazioni e Società di Capitali, la nomina o designazione avviene previa
apposita delibera di indirizzo consiliare, all’inizio della consiliatura e comunque prima
della promulgazione dei rispettivi bandi di nomina.
3. Il Presidente della Provincia provvede a comunicare al Presidente del Consiglio i
nominativi e relativi curricula, delle persone nominate o designate in rappresentanza della
Provincia presso i soggetti di cui al primo comma, al fine di darne informazione ai consiglieri
provinciali.
4. I soggetti di cui al presente articolo possono essere revocati dal Presidente della
Provincia nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi
deliberati dagli organo di governo della Provincia, o di documentata inefficienza, ovvero di
pregiudizio degli interessi della Provincia o dell’Ente. Per le stesse ragioni, i soggetti di
cui al primo e secondo comma possono essere revocati su proposta motivata presentata da ciascun
Consigliere. La proposta dovrà essere preventivamente esaminata nell’ambito della Commissione
di Garanzia e Controllo, che deciderà in merito a maggioranza qualificata dei 2/3.
ART. 65 bis
Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Società, Aziende,
Associazioni, Fondazioni ed Istituzioni riservate al Consiglio Provinciale
1. Spetta al Consiglio Provinciale l’elezione, con voto limitato a due componenti, dei
membri del Collegio dei revisori di cui all’art. 74 nonché la nomina dei rappresentanti del
Consiglio, ad esso riservata per legge, presso Enti, Società, Aziende, Associazioni,
Fondazioni ed Istituzioni.
2. Nei casi di cui al primo comma, negli organi di amministrazione e di controllo di Enti,
Società, Aziende, Associazioni, Fondazioni ed Istituzioni in numero pari o maggiore di due, almeno
uno deve essere espressione della minoranza consiliare. In ogni caso almeno un terzo dei
rappresentanti deve essere espresso dalla minoranza.
3. Nessuno può essere designato per un periodo superiore a due mandati e comunque non
superiore agli otto anni.
4. Se non ostino motivi di incompatibilità, i rappresentanti della Provincia in ogni singolo
Ente devono, almeno per un terzo, essere Consiglieri Provinciali.
5. Il Consiglio Provinciale, nei casi previsti dalla legge, provvede alle nomine ed alle
designazioni a scrutinio segreto, previa audizione dei candidati da parte della Commissione
Garanzia e Controllo. Qualora nelle nomine o designazioni sia prevista la rappresentanza delle
minoranze, si procede col metodo del voto limitato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al primo comma, può operare la revoca da parte del
Consiglio stesso, su proposta motivata presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati, con la
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nei casi di gravi irregolarità nella gestione
o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati, o di documentata inefficienza, ovvero di
pregiudizio degli interessi della Provincia o dell’Ente. Tale proposta dovrà essere
preventivamente esaminata nell’ambito della Commissione di Garanzia e Controllo.
ART. 66
Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma
1. La Provincia di Milano coopera con Comuni e Province mediante Convenzioni, con lo scopo di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente possono prevedere la costituzione di uffici
comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all' accordo. Le convenzioni possono
altresì prevedere che taluno degli enti partecipanti deleghi le proprie funzioni a favore di uno di
essi, che opererà in luogo e per conto dell'altro.
3. La Provincia si riserva di prevedere altre modalità di cooperazione nelle forme previste
dalla legge.
ART. 67 (Soppresso)
