Sei in: Home <
Conosci la Provincia < Statuto e regolamenti < Statuto < TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
INDICE
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
» Art. 91 Nomine e designazioni negli Enti
» Art. 92 Atti di competenza dei Dirigenti
» Art. 93 Funzioni o competenze autonome
» Art. 94 Composizione dei Gruppi in via transitoria
» Art. 95 Entrata in vigore
REGOLAMENTO
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 91
Nomine e designazioni negli Enti
1. Qualora gli Statuti ed i Regolamenti degli Enti cui la Provincia di Milano partecipa o è interessata prevedano che i rappresentanti negli organi siano nominati dalla Provincia, la competenza è riservata al Consiglio Provinciale, solo nei casi previsti dalla legge.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia comporta la discussione dell'argomento entro gli ultimi quindici giorni utili.
ART. 92
Atti di competenza dei Dirigenti
1. La definizione dei conflitti di competenza tra i Dirigenti spetta al Segretario Generale o, se nominato, al Direttore Generale.
ART. 93
Funzioni o competenze autonome
1. La Provincia di Milano può organizzare in modo autonomo funzioni o competenze proprie o per delega di altro Ente pubblico.
2. Tali funzioni o competenze vengono organizzate secondo Regolamenti speciali e sono distinte rispetto all'organizzazione della Provincia ed hanno un bilancio autonomo.
ART. 94
Composizione dei Gruppi in via transitoria
1. I Gruppi formati da meno di tre Consiglieri, formalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, continuano ad esistere.
ART. 95
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione nell'albo pretorio della Provincia.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
» Art. 91 Nomine e designazioni negli Enti
» Art. 92 Atti di competenza dei Dirigenti
» Art. 93 Funzioni o competenze autonome
» Art. 94 Composizione dei Gruppi in via transitoria
» Art. 95 Entrata in vigore
REGOLAMENTO
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 91
Nomine e designazioni negli Enti
1. Qualora gli Statuti ed i Regolamenti degli Enti cui la Provincia di Milano partecipa o è interessata prevedano che i rappresentanti negli organi siano nominati dalla Provincia, la competenza è riservata al Consiglio Provinciale, solo nei casi previsti dalla legge.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia comporta la discussione dell'argomento entro gli ultimi quindici giorni utili.
ART. 92
Atti di competenza dei Dirigenti
1. La definizione dei conflitti di competenza tra i Dirigenti spetta al Segretario Generale o, se nominato, al Direttore Generale.
ART. 93
Funzioni o competenze autonome
1. La Provincia di Milano può organizzare in modo autonomo funzioni o competenze proprie o per delega di altro Ente pubblico.
2. Tali funzioni o competenze vengono organizzate secondo Regolamenti speciali e sono distinte rispetto all'organizzazione della Provincia ed hanno un bilancio autonomo.
ART. 94
Composizione dei Gruppi in via transitoria
1. I Gruppi formati da meno di tre Consiglieri, formalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, continuano ad esistere.
ART. 95
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione nell'albo pretorio della Provincia.
