TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
INDICE
TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
CONSIGLIO PROVINCIALE
» Art. 24 Organi della Provincia
» Art. 25 Articolazioni del Consiglio
» Art. 26 Elezioni, composizione e durata del Consiglio
» Art. 27 Convalida degli eletti e surrogazione. Dimissioni dei Consiglieri -
Consigliere anziano
» Art. 28 Supplenza dei Consiglieri
» Art. 29 Ruolo e Competenze del Consiglio Provinciale
» Art. 29 bis Autonomia del Consiglio Provinciale
» Art. 30 Prerogative dei Consiglieri
» Art. 31 Indirizzi per le nomine (Soppresso)
» Art. 32 Consiglieri Provinciali
» Art. 32 bis Il Presidente del Consiglio
» Art. 33 Ufficio di Presidenza
» Art. 34 Competenze del Presidente del Consiglio
» Art. 35 Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
» Art. 36 Revoca del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio
» Art. 37 Gruppi consiliari e nomina del capo Gruppo
» Art. 38 Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare
» Art. 39 Conferenza dei capi Gruppo
» Art. 40 Programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale
» Art. 41 Commissioni consiliari permanenti
» Art. 42 Commissioni particolari
» Art. 42 bis Commissione di Garanzia e Controllo
» Art. 43 Attività del Consiglio provinciale
» Art. 44 Sedute pubbliche
» Art. 45 Regolamento interno
CAPO II
GIUNTA PROVINCIALE
» Art. 46 Composizione ed elezione
» Art. 47 Convocazione della Giunta
» Art. 48 Informazione sugli atti
» Art. 49 Competenze della Giunta
CAPO III
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
» Art. 50 Presidente della Provincia
» Art. 51 Mozione di sfiducia
REGOLAMENTO
TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
CONSIGLIO PROVINCIALE
ART. 24
Organi della Provincia
1. Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale, il
Presidente.
2. L'espressione "Presidente" usata nel presente Statuto sta a significare "Presidente della
Provincia".
ART. 25
Articolazioni del Consiglio
1. Sono articolazioni del Consiglio Provinciale: il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capi Gruppo e le Commissioni consiliari.
ART. 26
Elezioni, composizione e durata del Consiglio
1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la sua composizione, la sua durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. L'assenza ingiustificata di un consigliere ad otto sedute consecutive ovvero ad un terzo delle sedut dell'anno precedente, costituisce motivo di decadenza del consigliere assente.
3. L'Ufficio di presidenza convoca il consigliere assente fissando un termine non inferiore ai venti giorni entro il quale questo può comparire e presentare, anche oralmente, eventuali cause giustificative dell'assenza.
4. La decadenza del consigliere è decisa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con delibera del Consiglio in seduta straordinari assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
ART. 27
Convalida degli eletti e surrogazione; Dimissioni dei Consiglieri; Consigliere Anziano
1. Nella prima seduta, successivamente alle elezioni, il Consiglio, prima di ogni altra deliberazione, esamina la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità od incompatibilità, provvedendo alla loro sostituzione.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che deve avere luogo nella prima seduta utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione delle dimissioni. L'argomento deve essere trattato inderogabilmente prima degli altri punti all'ordine del giorno.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dallo stesso al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3 bis. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba far luogo allo sciogliemento del Consiglio.
4. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, per Consigliere anziano deve intendersi il Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta.
ART. 28
Supplenza dei Consiglieri
1. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 27.
ART. 29
Ruolo e Competenze del Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio Provinciale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Provincia.
Nell’espletamento di tale ruolo il Consiglio contribuisce:
a) alla definizione delle linee programmatiche per azioni e progetti, al loro adeguamento ed alla loro verifica;
b) alla definizione dei programmi della relazione previsionale e programmatica, delle loro articolazioni e dei relativi stanziamenti in entrata e spesa;
c) alla definizione delle verifiche di quanto programmato, in sede di rendiconti infrannuale ed annuale.
2. Le linee programmatiche per azioni e progetti sono specificate dalla relazione previsionale e programmatica e dai bilanci pluriennale ed annuale. Le linee programmatiche e la relazione previsionale sono articolate per programmi, intesi quali cardine della programmazione.
3 Il contenuto dei programmi della relazione previsionale e delle loro articolazioni costituisce il riferimento programmatico e contabile per gli emendamenti al bilancio di previsione.
4. I rendiconti infrannuali ed annuali devono essere strutturati in modo tale da garantire il confronto con quanto definito in sede di programmazione.
5. Il Consiglio approva in particolare, ferme restando le altre competenze previste dalla legge:
a. la proposta delle linee programmatiche per azioni e progetti ed i relativi aggiornamenti;
b. la relazione previsionale e programmatica, i bilanci di previsione pluriennale ed annuale, gli altri allegati al bilancio, le variazioni e gli assestamenti;
c. l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di obbligazioni;
d. il rendiconto di gestione ed i suoi allegati.
e) la costituzione e/o partecipazione della Provincia a Enti, Consorzi, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali.
6. Il Consiglio:
a) dalla prima seduta successiva alla presentazione da parte del Presidente della Provincia, discute e approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
b) entro il 31 luglio di ciascun esercizio, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sulle relative articolazioni e ne approva il documento. Contestualmente discute dell’eventuale adeguamento delle linee programmatiche per azioni e progetti, funzionale all’avvio del successivo percorso di bilancio, e ne approva le modifiche;
c) entro il 30 settembre di ciascun esercizio delibera il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
ART. 29 bis
Autonomia del Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il presente Statuto ed il Regolamento del Consiglio dettano norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.
2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di servizi appositi per il proprio funzionamento, organizzati in una struttura di massima dimensione alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio e può istituire un Ufficio di Programma a supporto della propria attività di iniziativa. In particolare, il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale ed organizzativa al Consiglio Provinciale.
3. L'attribuzione della responsabilità di direzione della struttura di cui al comma 2 spetta al Presidente della Provincia, su proposta della Presidenza del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza.
4. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Consiglio approva, su proposta dell’Ufficio di presidenza e nell’ambito del complessivo bilancio dell’ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando - inoltre - le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.
6. Le proposte di variazione ed assestamento della parte del bilancio di cui al comma precedente sono di competenza dell’Ufficio di presidenza.
7. Gli obiettivi ed i capitoli che, all’interno del Piano Esecutivo di Gestione, specificano gli indirizzi consiliari di cui al presente articolo vengono approvati dall’organo esecutivo, su proposta del dirigente di riferimento del Consiglio, contestualmente alla deliberazione del piano esecutivo di gestione stesso e delle relative variazioni.
ART. 30
Prerogative dei Consiglieri
I Consiglieri della Provincia:
1. con istanza sottoscritta da almeno un quarto dei membri componenti il Consiglio, possono sottoporre al controllo del Difensore civico Provinciale le deliberazioni della Giunta e del Consiglio concernenti:
a. appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b. assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
2. con istanza sottoscritta da almeno un quinto dei membri componenti il Consiglio, possono chiedere che, in un termine non superiore a dieci giorni, il Presidente del Consiglio convochi il Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
3. hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione. A richiesta degli interessati è prevista la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione secondo quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio o da altro
apposito Regolamento consiliare.
4. Possono richiedere con le forme e le procedure stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, l'istituzione di apposite Commissioni d'inchiesta e svolgere interrogazioni, domande e richieste al Presidente della Provincia e ai singoli Assessori.
ART. 31
Indirizzi per le nomine
1. Nella definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni, di cui al precedente art. 29, il Consiglio deve ispirarsi a criteri di professionalità, competenza o esperienza.
2. Gli indirizzi debbono altresì prevedere i casi e le modalità di revoca dei rappresentanti stessi.
ART. 32
Consiglieri Provinciali
1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza dell'amministrazione provinciale e hanno diritto di proporre argomenti da esaminarsi dal Consiglio Provinciale.
3. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni alle quali il Presidente della Provincia o gli Assessori competenti rispondono entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le modalità della presentazione e delle risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
4. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente o al responsabile del procedimento competenti, ovvero al rappresentante presso Enti, Società, Consorzi di cui la Provincia è partecipe, tutte le informazioni, le notizie e la consultazione dei documenti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto alla collaborazione degli uffici della Provincia.
6. Il Consiglio, nella sua prima adunanza, su indicazione delle forze politiche rappresentate, prende atto delle persone aventi funzione di capo Gruppo, ai quali effettuare le comunicazioni previste dal vigente ordinamento. Nelle more della designazione le comunicazioni vengono effettuate al Consigliere più anziano d'età.
ART. 32 bis
Il Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio Provinciale garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
ART. 33
Ufficio di Presidenza
1. Effettuati gli adempimenti di cui al precedente art. 27, il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza, composto da tre Consiglieri: un Presidente e due vice Presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie. Almeno uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza è eletto fra i Consiglieri di minoranza secondo le modalità specificate ai commi successivi.
2. E' proclamato eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede a successive votazioni ed è proclamato Presidente il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione dei due vice Presidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
6. Il Presidente del Consiglio sceglie il vice Presidente incaricato delle funzioni vicarie.
7. Sino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente della Provincia neo-eletto.
8. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Provinciale.
9. L'Ufficio di Presidenza si avvale di una segreteria.
ART. 34
Competenze del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio:
a. convoca e presiede il Consiglio Provinciale, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, convoca e presiede la Conferenza dei capi Gruppo;
b. fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia e la Conferenza dei capiGruppo;
c. ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate dal Presidente della Provincia e dalla Giunta e di convocare il Consiglio secondo le procedure previste dall'art. 40, comma 3, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
d. insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina l'attività in relazione ai lavori del Consiglio;
e. E' tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, quando lo richieda il Presidente della Provincia, anche su richiesta della Giunta, o un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
f. Informa preventivamente i gruppi consiliari e i singolo consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio formendo, ove richiesto, adeguata documentazione.
g. propone al Presidente della Provincia, sentito l'Ufficio dei Presidenza, l'attribuzione di responsabilità di direzione della struttura a supporto del Consiglio, ai sensi dell'art. 29 bis del presente Statuto.
2. Al Presidente del Consiglio è attribuita un'indennità di carica entro i limiti stabiliti dalla legge.
3. Il Presidente del Consiglio non può presiedere le adunanze del Consiglio Provinciale convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal vice Presidente non vicario ed, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
ART. 35
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente del Consiglio nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal vice Presidente con funzioni vicarie ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dall'altro vice Presidente.
ART. 36
Revoca del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio
1. Un terzo dei Consiglieri può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio.
2. La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito al Consigliere anziano, dandone notizia all'interessato ed al Presidente della Provincia. Il Consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
3. La seduta per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal Consigliere anziano.
4. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
ART. 37
Gruppi consiliari e nomina del capo Gruppo
1. Tutti i Consiglieri Provinciali appartengono ad un Gruppo consiliare.
2. In sede di prima formazione, i Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nel
medesimo raggruppamento di candidati e possono essere costituiti anche da un unico Consigliere
quale rappresentante di una realtà politico-amministrativa. I Consiglieri eletti in quanto
candidati Presidenti possono, durante il mandato della cosiliatura, costituirsi ciascuno come
gruppo.
3. I Consiglieri possono costituire un Gruppo misto o aderire ad altro Gruppo. Non può essere
costituito più di un Gruppo misto. Ad eccezione dell'ipotesi del Gruppo misto, per la costituzione
di un nuovo Gruppo sono necessari almeno tre Consiglieri, a meno che, all'atto della sua
costituzione, la denominazione del Gruppo non faccia riferimento:
a) ad un Gruppo parlamentare presente in uno dei due rami del parlamento italiano:
b) ad un Gruppo parlamentare presente nel Parlamento Europeo;
c) ad un Gruppo consiliare presente nel Consiglio Regionale della Regione Lombardia;
d) ad un Gruppo consiliare che abbia partecipatao alle consultazioni elettorali provinciali
del mandato amministrativo in corso.
In ogni caso il Gruppo inizialmente formato dai Consiglieri eletti nel medesimo
raggruppamento di candidati continua ad essere validamente costituito anche quando il Gruppo stesso
- per la adesione di uno o più Consiglieri ad altro Gruppo - risulti essere formato da un solo
Consigliere.
4. Ogni Gruppo elegge un capo Gruppo.
Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare
1. L'Ufficio di Presidenza assicura a ciascun Gruppo consiliare - in relazione alla sua consistenza numerica - la disponibilità dei mezzi, dei locali e del personale, idonei allo svolgimento delle attività dei componenti i singoli Gruppi. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale individuano le attività istituzionali dei Gruppi consiliari ammesse a beneficiare dei fondi e dei mezzi a favore dei Gruppi stessi.
2. Nella pianta organica del personale vengono individuate le unità e le qualifiche del personale a disposizione dei Gruppi consiliari.
3. La contabilità delle spese relative ai Gruppi consiliari verrà tenuta in capitoli separati rispetto alla normale gestione delle spese Provinciali. La gestione dei fondi fa capo al Dirigente preposto all'attività del Consiglio, di cui all'art. 29 bis, in conformità ad apposito regolamento. Il regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei fondi e dei mezzi a disposizione di ciascun Gruppo consiliare.
4. Le comunicazioni ai capi Gruppo sono effettuate presso la sede del Gruppo di appartenenza e presso la sua residenza.
ART. 39
Conferenza dei capi Gruppo
1. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei capi Gruppo.
2. La conferenza dei capi Gruppo coadiuva l'Ufficio di Presidenza nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.
3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio su sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia o di uno o più capi Gruppo consiliari.
4. Il Presidente della Provincia è membro di diritto della Conferenza dei capi Gruppo.
5. Nelle determinazioni assunte in sede di Conferenza, il voto di ciascun capo Gruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del Gruppo medesimo.
6. Il programma di lavoro ed i calendari adottati all'unanimità diventano esecutivi e sono obbligatori. In caso contrario l'Ufficio di Presidenza, sulla base delle opinioni espresse, predispone una proposta sulla quale si pronuncia il Consiglio.
ART. 40
Programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale
1. I lavori del Consiglio Provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.
2. A tal fine, il Presidente del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga utile e comunque almeno una volta al mese, convoca la Conferenza dei capi Gruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori del Consiglio, con le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale è recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata; nello stesso termine deve essere recapitato l'ordine del giorno e il testo integrale delle deliberazioni proposte. In caso di urgenza il termine è abbreviato a ventiquattro ore.
4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce i modi e le procedure relative alle interrogazione a risposta immediata od urgenti.
5. Le risposte alle interrogazioni, di cui al comma precedente, sono fornite dalla Giunta nella persona del Presidente della Provincia o di un suo delegato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
ART. 41
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il loro numero verrà determinato dal Consiglio.
2. Le Commissioni, le cui sedute sono pubbliche, si riuniscono in sede referente per l'esame di questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea ed in sede consultiva per esprimere pareri. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.
3. La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati da apposito Regolamento.
4. Ogni singola Commissione verifica annualmente, unitamente all'Assessore competente per materia, i lavori svolti durante l'anno e programma le attività per l'anno successivo.
5. Le Commissioni possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia Ente, Istituzione, Azienda, Società per azioni.
6. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia ove costituite, è attribuita alle opposizioni. Composizione, durata e poteri delle commissioni sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
ART. 42
Commissioni particolari
1. Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite su materie di interesse provinciale, Commissioni speciali, Commissioni d'indagine o d'inchiesta e Commissioni consultive, anche con funzioni di controllo e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia ai sensi del successivo art. 50. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni, le modalità e i mezzi per il loro svolgimento sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
2. E' istituita la Commissione permanente sui temi della donna, per il cui funzionamento si rinvia ad apposito Regolamento.
ART. 42 bis
Commissione di Garanzia e Controllo
1. Il Consiglio Provinciale si avvale di una Commissione consiliare permanente, denominata
“di Garanzia e Controllo”, la cui Presidenza è attribuita ad un consigliere di
opposizione.
2. La Commissione verifica la corrispondenza tra l’attività degli organi
provinciali diversi dal Consiglio - nonché di Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società
di capitali partecipate o controllate dalla Provincia di Milano - e i programmi amministrativi e
gli indirizzi espressi dal Consiglio stesso.
3. La Commissione è altresì competente ad approfondire, su richiesta di 1/3 consiglieri
provinciali e dietro approvazione da parte della Commissione in riunione congiunta con
l’Ufficio di Presidenza, le deliberazioni ed i provvedimenti assunti dai soggetti di cui al
comma 2. Riferisce successivamente al Consiglio sui lavori condotti sulle istanze dei consiglieri.
4. La commissione, dal momento della sua istituzione ed ogniqualvolta ne venga investita,
verifica la sussistenza dei casi d’incompatibilità e riferisce al Consiglio provinciale entro
30 giorni, salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio Provinciale, all’atto della nomina determina il numero dei componenti;
il suo presidente viene eletto tra i membri dell’opposizione.
6. Non possono fare parte della Commissione i consiglieri provinciali nominati, in
rappresentanza dell’Ente, in Enti, Istituzioni, fondazioni, associazioni, società di
capitali.
7. La Commissione si avvale del personale in dotazione al Settore di Supporto al Consiglio ed
è dotata di locali propri ed attrezzature adeguate. Il suo funzionamento, per quanto non
contemplato dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento.
8. La Commissione è costituita contestualmente alle Commissioni Consiliari Permanenti.
ART. 43
Attività del Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio Provinciale articola la propria attività secondo il calendario predisposto ai
sensi del precedente art. 40.
2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, su determinazione del Presidente del Consiglio o su
richiesta del Presidente della Provincia, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri. La riunione
del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni.
Sedute pubbliche
1. Le sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine. Ad esso spettano, altresì, i poteri necessari per garantire l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
ART. 45
Regolamento interno
1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato da apposito Regolamento, ai sensi dei principi espressi nel presente Statuto.
CAPO II
GIUNTA PROVINCIALE
ART. 46
Composizione ed elezione
1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da un numero di Assessori non inferiore ad 1/6 (un sesto) del numero dei Consiglieri assegnati e non superiore al massimo previsto dalla vigente legislazione; qualora la legge determini una modifica del numero degli Assessori la composizione della Giunta sarà adeguata alle nuove disposizioni senza necessità di previa modifica del presente articolo.
2. Il Presidente attribuisce gli ambiti di competenza di ciascun Assessore e tra di essi sceglie il vice Presidente.
3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
4. In caso di dimissioni o di revoca degli Assessori, il Presidente ne da immediata comunicazione al Consiglio e può provvedere alla loro sostituzione.
ART. 47
Convocazione della Giunta
1. La Giunta viene convocata secondo il calendario e l'ordine del giorno stabilito dalla Presidenza: entrambi dovranno pervenire ai singoli Assessori almeno un giorno libero prima dell'adunanza.
2. Non sono ammessi alla votazione argomenti sui quali, preventivamente, non siano stati espressi pareri obbligatori.
ART. 48
Informazione sugli atti
1. Le copie integrali dei provvedimenti assunti dal Consiglio e dalla Giunta, con gli atti in essi richiamati, ed i verbali della Giunta sono recapitati, anche attraverso modalità informatiche, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio ai Presidenti delle Commissioni Consiliari competenti e a ciascun Gruppo consiliare per il tramite del Capo Gruppo, e inseriti nel sistema informatico dell'ente.
ART. 49
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario o dei Dirigenti.
3. Spettano, in particolare, alla Giunta:
a. l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
b. le relazioni al Consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
c. la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;
d. la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
e. il controllo dei risultati di gestione;
f. l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
CAPO III
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ART. 50
Presidente della Provincia
1. Il Presidente dalla Provincia:
a. è eletto secondo le modalità previste dalla legge;
b. ha la legale rappresentanza dell'Ente;
c. convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti;
d. può delegare, in relazione al compimento di singoli atti, la rappresentanza della Provincia ad Assessori, Consiglieri e Dirigenti nei casi in cui questi ultimi non e. abbiano già il potere di vincolare l'Amministrazione;
e. determina il numero del componenti della Giunta e li nomina ° comma dell'art. 46, sceglie il vice Presidente, attribuisce le materie di competenza degli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
f. può revocare e sostituire gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
g. provvede, ai sensi degli art. 65 e 65 bis del presente Statuto, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
h. nomina il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
i. definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e attribuisce le responsabilità di direzione delle strutture, sentita la Giunta e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti Provinciali, salvo quanto previsto dall'art. 29 bis;
j. può nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art.58.
2. Spettano inoltre al Presidente, salvo delega, l'emanazione degli atti che leggi regionali e statali attribuiscono alla sua competenza.
3. Dopo la proclamazione ed entro 40 giorni dalla nomina della Giunta, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta medesima, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
ART. 51
Mozione di sfiducia
1. Nei confronti del Presidente della Provincia e della Giunta può essere presentata una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La mozione, sottoscritta da due qinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, deve essere presentata al Presidente del Consiglio, il quale convoca il Consiglio stesso per la discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione medesima.
3. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Provinciale.ART. 24
Organi della Provincia
1. Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale, il Presidente.
2. L'espressione "Presidente" usata nel presente Statuto sta a significare "Presidente della Provincia".
