TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
INDICE
TITOLO III
I STITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
» Art. 7 Riunioni ed assemblee
» Art. 8 Istanze
» Art. 9 Petizioni e proposte
» Art. 10 Consultazioni
» Art. 11 Referendum consultivo
» Art. 12 Referendum di iniziativa popolare
» Art. 13 Collaborazione con altri enti
» Art. 14 Assemblea dei Sindaci della Provincia di Milano
» Art. 14 bis Città Metropolitana
CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI
» Art. 15 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini, delle Associazioni e degli Enti
CAPO III
DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE
» Art. 16 Istituzione e funzioni
» Art. 17 Prerogative
» Art. 18 Elezione
» Art. 19 Ineleggibilità
» Art. 20 Incompatibilità
» Art. 21 Durata in carica; cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza e revoca
» Art. 22 Sede e mezzi
» Art. 23 Relazioni al Consiglio Provinciale
REGOLAMENTO
TITOLO III
I STITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 7
Riunioni ed assemblee
1. I Consiglieri Provinciali, al fine di sollecitare il Consiglio o la Giunta su esigenze della collettività Provinciale, ovvero anche di una sola parte di essa, possono indire riunioni o assemblee al fine di consultare la popolazione. Le riunioni sono pubbliche mentre le assemblee sono riservate agli elettori di uno o più Collegi.
2. Le assemblee possono essere convocate, anche su richieste di un significativo numero di elettori, con l'indicazione degli argomenti da trattare, purchè finalizzati ad azioni riconducibili alle funzioni e ai compiti istituzionali e sociali della Provincia. La richiesta deve essere rivolta al Presidente e su di essa decide la Giunta, che ne dà comunicazione al Consiglio.
ART. 8
Istanze
1. Le istanze presentate da cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi verranno esaminate dagli organi competenti.
2. La risposta dovrà essere fornita entro il termine massimo di centottanta giorni e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Provinciale.
ART. 9
Petizioni e proposte
1. Tutti i cittadini residenti nella Provincia possono rivolgere petizioni al Consiglio Provinciale per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità. Il Presidente della Provincia e la Giunta, informato il Consiglio, decidono, relativamente alle petizioni e proposte di loro competenza, se dar seguito alle richieste, dandone comunque comunicazione ai richiedenti entro trenta giorni dal deposito delle petizioni. Se si fa seguito alla richiesta, il Consiglio si esprime entro novanta giorni dalla presentazione. Le petizioni e proposte di competenza del Consiglio vengono esaminate secondo quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
2. Tutti i cittadini residenti nella Provincia possono presentare proposte articolate di deliberazioni che la Provincia avrebbe interesse ad adottare. Il Presidente della Provincia, sentito il parere della Giunta ed informato il Consiglio, decide entro trenta giorni se dar corso nelle forme ordinarie al relativo procedimento o respingere la proposta dandone adeguata motivazione e comunicazione al Consiglio Provinciale.
3. Nel caso in cui la petizione o la proposta sia stata sottoscritta da almeno tremilacinquecento cittadini, residenti nel territorio della Provincia, gli organi competenti la discutono entro novanta giorni dalla presentazione.
ART. 10
Consultazioni
1. La Provincia di Milano può consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche ed acquisire apporti di Enti ed Associazioni.
2. La Provincia può istituire Consulte dei cittadini e delle Associazioni dei Comuni per gli ambiti e le materie determinati dal Consiglio Provinciale.
ART. 11
Referendum consultivo
1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazioni approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può indire referendum consultivi, anche solamente su una parte del territorio, su materie di esclusiva competenza del Consiglio.
2. Il Consiglio predispone il Regolamento sulle modalità di svolgimento dei referendum.
ART. 12
Referendum di iniziativa popolare
1. E' ammesso il referendum popolare consultivo, con esclusione delle materie concernenti modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti o relative a bilancio, contabilità e finanza, quando ne facciano richiesta scritta almeno trentamila iscritti alle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il referendum riguardi parte del territorio la richiesta deve essere presentata da almeno il cinque per cento degli iscritti.
2. Il quesito referendario deve essere chiaro e redatto in modo tale che l'elettore possa rispondere sì o no.
3. L'ammissibilità del referendum è valutata da una Commissione presieduta dal Difensore civico e da due docenti universitari estratti a sorte fra gli ordinari di diritto pubblico delle Università milanesi.
4. Il referendum è valido se vi partecipa almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
5. Sull'esito del referendum popolare il Consiglio ha l'obbligo di deliberare entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.
ART. 13
Collaborazione con altri enti
1. La Provincia di Milano può individuare modalità, anche non previste dallo Statuto, per dare attuazione ai principi contenuti nell'art. 1.
2. La Provincia aderisce agli organismi di livello nazionale e regionale di unione tra Enti locali e ne favorisce l'attività.
ART. 14
Assemblea dei Sindaci dei Sindaci della Provincia di Milano
1. E' costituita l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Milano di cui fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni in essa compresi e, a titolo consultivo, i presidenti dei Consigli di Circoscrizione del Comune di Milano.
2. L'assemblea può essere convocata per discutere ed esaminare, in forma consultiva, le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale. L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno.
3. All'assemblea, alla quale possono intervenire i consiglieri provinciali, partecipano esclusivamete i Sindaci e i loro delegati e, a titolo consultivo, i presidenti dei Consigli di Circoscrizione del Comune di Milano.
4. La determinazione di consultare l'Assemblea dei Sindaci assunta dalla Giunta tramite il Presidente, o da un terzo dei Consiglieri provinciali.
ART. 14 BIS
1. Nell'Area Metropolitana su iniziativa delgi Enti Locali interessati, il Presidente della Provincia, d'accordo con il Sindaco della Città di Milano, può convocare l'Assemblea degli enti locali interessati alla costituzione della Città Metropolitana.
2. L'Assemblea, su conforme deliberazione dei Consigli comunali, adotta una proposta di Statuto della Città Metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.
CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI
ART. 15
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini, delle Associazioni e degli Enti
1. La Provincia di Milano riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi dipendenti, su quella degli Enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi Uffici e Servizi.
2. Il richiedente, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, fermi restando i mezzi giurisdizionali previsti dalla legge, può ricorrere al Difensore civico, il quale provvederà immediatamente.
CAPO III
DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE
ART. 16
Istituzione e funzioni
1. E' istituito nella Provincia di Milano il Difensore civico territoriale, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, a tutela dei diritti e dei generali interessi dei cittadini della Provincia di Milano, inclusi i diritti delle persone limitate nella libertà personale.
2. Il Difensore civico territoriale svolge, altresì, funzioni di controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Provinciale, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quarto dei Consiglieri Provinciali nel termine di giorni dieci dalla affissione all'Albo Pretorio.
3. La funzione di cui al comma 2 viene svolta esclusivamente per le deliberazioni concernenti:
a. appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b. assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
4. Il Difensore civico territoriale, se ritiene che la deliberazione sia illegittima - in relazione ai vizi denunciati - ne dà comunicazione al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio Provinciale entro quindici giorni dalla richiesta, invitandoli per quanto di competenza ad attivarsi per l'eliminazione dei vizi riscontrati. Se la Giunta o il Consiglio non ritengono di modificare la propria deliberazione, la stessa acquista efficacia solamente se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
ART. 17
Prerogative
1. Il Difensore civico territoriale, qualora - autonomamente o su istanza di cittadini singoli o riuniti in Associazioni - rilevi abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, dell'Amministrazione o di altri Enti che, in qualunque modo, abbiano incidenza sull'attività della prima nei confronti dei cittadini, ne dà immediatamente comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. La comunicazione del Difensore civico territoriale è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Difensore civico territoriale ha facoltà di richiedere informazioni ad ogni livello della struttura senza alcuna preventiva autorizzazione. Il personale interpellato ha l'obbligo di fornire al Difensore civico territoriale i dati e le informazioni richieste e di facilitare l'adempimento del suo compito.
4. Al Difensore civico territoriale sono comunque trasmessi tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale, qualora ne faccia richiesta.
5. Il Regolamento definisce le forme e le modalità di ricorso al Difensore civico territoriale, curandone le relative forme di pubblicità. E' escluso il ricorso al Difensore civico territoriale da parte dei dipendenti dell'Amministrazione Provinciale sulle materie relative al rapporto di lavoro, nonché da parte dei soggetti con i quali la Provincia stessa abbia in corso un contenzioso nelle sedi giudiziarie competenti per legge.
6. Il Difensore civico territoriale può coordinare la propria attività con quella di Difensori civici di altri Enti locali e con quello regionale ovvero svolgere la propria attività per conto di Comuni convenzionati in forma continuativa od occasionale con la Provincia di Milano.
ART. 18
Elezione
1. Il Difensore civico territoriale è eletto dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia fra cittadini che per preparazione, esperienza e moralità, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. I candidati alla carica di Difensore Civico territoriale vengono auditi dalla Commissione di Garanzia e Controllo.
2. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
ART. 19
Ineleggibilità
1. Non sono eleggibili all'Ufficio di Difensore civico territoriale:
a. i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, Provinciali, comunali e circoscrizionali e coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche;
b. i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate;
c. i titolari, Amministratori e Dirigenti di Enti ed Imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere, per somministrazioni o servizi, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
d. i Dirigenti di partiti e movimenti politici e sindacali;
e. i dipendenti della Provincia di Milano eComuni della circoscrizione provinciale o gli ex dipendenti della Provincia e dei Comuni della circoscrizione provinciale che abbiano cessato l'attività lavorativa da meno di cinque anni.
ART. 20
Incompatibilità
1. L'incarico di Difensore civico territoriale è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica nonché con la carica di Amministratore di Enti, Istituti ed Aziende Pubbliche o di Enti ed imprese a partecipazione pubblica
ART. 21
Durata in carica; cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza e revoca
1. Il Difensore civico territoriale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e comunque per un periodo non inferiore ai tre anni.
2. Il Difensore civico territoriale cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca e in tutti i casi di cessazione del Consiglio Provinciale.
3. L'incompatibilità comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione dell'incompatibilità; la decadenza è dichiarata dal Consiglio.
4. Il Difensore civico territoriale può essere revocato con deliberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi.
ART. 22
Sede e mezzi
1. Il Difensore civico territoriale ha sede presso gli Uffici Provinciali.
2. Il Difensore civico territoriale si avvale di una segreteria.
ART. 23
Relazioni al Consiglio Provinciale
1. Il Difensore civico territoriale invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Difensore civico territoriale può anche inviare al Consiglio, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti.
3. Il Consiglio Provinciale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune entro trenta giorni dalla richiesta.
