TITOLO II - DECENTRAMENTO
INDICE
TITOLO II
DECENTRAMENTO
» Art. 6 Circondari
REGOLAMENTO
TITOLO II
DECENTRAMENTO
ART. 6
Circondari
1. Nel rispetto dei principi e dei decreti stabiliti dalle leggi della Repubblica e della Regione nel territorio della Provincia possono essere costituiti Circondari che operano secondo quanto stabilito da apposito regolamento il quale determina altresì le modalità di istituzione dell'assemblea dei Circondari e di nomina del Presidente del Circondario.
2. I Circondari costituiscono articolazione sul territorio dei servizi degli uffici e delle attività provinciali decentrabili, compatibilmente con la natura di questi e le concrete esigenze di gestione, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati.
3. I Circondari sono istituiti a mezzo di provvedimento del Consiglio Provinciale e di contestuale specifica convenzione, assunti entrambi con delibera del Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia, previa istanza motivata dei Comuni aventi caratteristiche tali da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione decentrata di servizi e uffici o per l'esercizio delegato di funzioni di competenza provinciale.
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» Art. 6 Circondari
REGOLAMENTO
TITOLO II
DECENTRAMENTO
ART. 6
Circondari
1. Nel rispetto dei principi e dei decreti stabiliti dalle leggi della Repubblica e della Regione nel territorio della Provincia possono essere costituiti Circondari che operano secondo quanto stabilito da apposito regolamento il quale determina altresì le modalità di istituzione dell'assemblea dei Circondari e di nomina del Presidente del Circondario.
2. I Circondari costituiscono articolazione sul territorio dei servizi degli uffici e delle attività provinciali decentrabili, compatibilmente con la natura di questi e le concrete esigenze di gestione, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati.
3. I Circondari sono istituiti a mezzo di provvedimento del Consiglio Provinciale e di contestuale specifica convenzione, assunti entrambi con delibera del Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia, previa istanza motivata dei Comuni aventi caratteristiche tali da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione decentrata di servizi e uffici o per l'esercizio delegato di funzioni di competenza provinciale.
