TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
» Art. 1 Provincia di Milano: missione e funzioni
» Art. 2 Popolazione e territorio della Provincia di Milano
» Art. 3 Gonfalone - Stemma - Sigillo - Distintivo del Presidente
» Art. 4 Attività regolamentare della Provincia
» Art. 5 Pubblicità degli atti
REGOLAMENTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Provincia di Milano: missione e funzioni
La Provincia di Milano
1. è ente costitutivo della Repubblica Italiana nell'ambito dell'Unione Europea, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
2. ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione;
3. ha altresì, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e autonomia nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi;
4. è titolare di funzioni proprie che esercita nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo il quale spettano all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati, secondo le rispettive dimensioni territoriali, le responsabilità pubbliche e l'assolvimento dei relativi compiti e delle funzioni amministrative; in ogni caso esercita le proprie funzioni in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione e in maniera proporzionata all'obiettivo di volta in volta perseguito. Il conseguimento di tali finalità può essere adeguatamente assicurato dall'autonomia iniziativa dei privati e delle formazioni sociali alle quali viene riconosciuto ruolo pubblico di pari dignità;
5. esercita, comunque, tutte le funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi, regolamentari o negoziali;
6. è l'Ente locale intermedio tra Regione e Comuni, raccoglie e coordina le proposte avanzate da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, territoriale ed ambientale da realizzarsi su vasta area e, quindi, in ambiti sovracomunali. Tutto il territorio Provinciale - in considerazione della sua ampiezza, delle sue peculiarità, in relazione alle esigenze della popolazione ed al fine di garantire miglior funzionalità ai servizi - è suddiviso in Circondari;
7. nell'esercizio della funzione di cui sopra, rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali;
8. garantisce la pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione e collabora con essi per migliorare le loro strutture organizzative ed i servizi dati al territorio;
9. promuove il coordinamento e la collaborazione tra i Comuni della Provincia, specie tra quelli di minori dimensioni anche attraverso la suddivisione del territorio e la costituzione dei relativi Circondari;
10. favorisce l'istituzione di municipalità laddove le stesse siano espressamente previste dagli statuti comunali. Favorisce, altresì, in accordo con i Comuni, gli accorpamenti, le fusioni e le modifiche dei confini degli stessi;
11. esercita le proprie funzioni anche a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, società;
12. tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità tra tutti i cittadini prevenendo ogni e qualsiasi discriminazione. E' impegnata, inoltre, a garantire, a coloro che si trovino per qualsiasi motivo nel proprio territorio, libertà, uguaglianza e possibilità di pieno sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, riconoscendo le potenzialità positive che possono derivare dalle specificità e dalle differenze;
13. promuove costantemente un confronto con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale. In questo quadro coordina le attività di soggetti istituzionali e privati per affrontare i processi di sviluppo economico territoriale ed ambientale, al fine di rafforzare la capacità di governo dell'area metropolitana, nel rispetto dei diritti delle generazioni future e della sostenibilità dello sviluppo;
14. definisce, mediante un costante confronto con i Comuni, anche attraverso le forme di organizzazione degli stessi, la pianificazione territoriale degli stessi, la pianificazione territoriale di coordinamento -secondo principi di sviluppo policentrico, strutturato e discontinuo- che valorizzi la qualità ambientale ed il riordino urbanistico dell'area metropolitana;
15. intrattiene rapporti culturali e sociali con Paesi esteri assumendo anche iniziative di cooperazione internazionale;
16. promuove e favorisce il pluralismo culturale ed educativo ma salvaguarda e sostiene tutte le forme espressive priprie della cultura e della tradizione delle comunità sul territorio milanese, onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza;
17. promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato, ne favorisce l'attività ed individua forme di sostegno e di collaborazione;
18. favorisce le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire l'effettiva pari opportunità tra donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;
19. favorisce il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;
20. si propone di qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo delle "carte dei servizi", basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio della collaborazione sia dei cittadini-utenti che degli operatori coinvolti.
ART. 2
Popolazione e territorio della Provincia di Milano
La Provincia di Milano è costituita dalla popolazione e dai territori dei seguenti Comuni: Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.
ART. 3
Gonfalone - Stemma - Sigillo - Distintivo del Presidente
La Provincia di Milano, quale segno distintivo, ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone approvati dal Consiglio Provinciale.
L'uso dello Stemma e del Gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di regolamentare l'autorizzazione all'uso dello stemma ad altri Enti od associazioni operanti nel territorio Provinciale.
La Provincia ha un proprio sigillo recante lo Stemma.
Distintivo del presidente è u una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portarsi a tracolla.
L'esposizione del Gonfalone deve essere sempre accompagnata da quella della bandiera della Repubblica italiana e della Unione Europea.
ART. 4
Attività regolamentare della Provincia
1. La Provincia ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui è titolare e di quelle delegate. A tal fine la Provincia di Milano adotta, nel rispetto dei principi determinati con legge statale e regionale, regolamenti, circolari, direttive agli uffici:
a) sulla propria organizzazione;
b) per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
c) per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l’esercizio delle funzioni.
2. La Provincia adotta altresì i regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge e dallo statuto nonché nelle materie che non sono regolate dalla legge statale o regionale o da atti avente forza di legge.
3. abrogato
4. abrogato
5. Il Consiglio provvederà alla semplificazione e all'accorpamento dei regolamenti provinciali, fatti salvi i regolamenti settoriali di competenza della Giunta.
6. Le circolari emanate da altre Autorità possono essere recepite, anche con modifiche, e rese vincolanti per l'amministrazione provinciale con atto dell’organo provinciale competente sempre nel rispetto delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti provinciali.
ART. 5
Pubblicità degli atti
1. La Provincia di Milano provvede alla pubblicazione ufficiale degli atti all'Albo Pretorio.
2. La Provincia promuove forme di ampia pubblicizzazione - anche attraverso strumenti informatici - dell'attività amministrativa da essa svolta al fine di renderla trasparente ed accessibile a chiunque.
