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Conosci la Provincia < Statuto e regolamenti < Regolamenti < Uso delle sale della Provincia < CAPO III - Sale di rappresentanza di Palazzo Isimbardi
CAPO III - Sale di rappresentanza di Palazzo Isimbardi
INDICE
CAPO III
SALE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO ISIMBARDI
» Art. 10 Utilizzazione
» Art. 11 Eccezioni
» Art. 12 Autorizzazioni
» Art. 13 Estensioni
» Art. 14 Gestione
CAPO III
SALE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO ISIMBARDI
ART. 10
Utilizzazione
Le Sale di rappresentanza di Palazzo Isimbardi (quelle cioè ubicate al piano terra) possono essere utilizzate per iniziative e manifestazioni promosse direttamente dalla Provincia od organizzate in collaborazione con la stessa.
Qualora non siano iniziative realizzate dalla Provincia, le stesse devono essere di notevole valore e prestigio, per il significato, la qualità, i contenuti e la partecipazione, ed avere una risonanza che vada oltre l'ambito puramente locale. ART. 11
Eccezioni
Eccezionalmente le Sale predette possono essere messe a disposizione per riunioni od incontri, cerimonie e ricevimenti di Enti con i quali la Provincia intrattiene rapporti a livello istituzionale. ART. 12
Autorizzazioni
L'uso delle Sale di rappresentanza per le iniziative e le manifestazioni di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 11 sono autorizzate di volta in volta dalla Giunta.
La concessione è comunque sempre a titolo gratuito. ART. 13
Estensioni
La normativa di cui agli artt.10, 11 e 12 vale anche per il cortile d'onore ed il giardino di Palazzo Isimbardi. ART. 14
Gestione
Sono applicabili, in quanto compatibili, per la gestione degli spazi indicati nel presente capo, le disposizioni dell'art. 8.
CAPO III
SALE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO ISIMBARDI
» Art. 10 Utilizzazione
» Art. 11 Eccezioni
» Art. 12 Autorizzazioni
» Art. 13 Estensioni
» Art. 14 Gestione
CAPO III
SALE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO ISIMBARDI
ART. 10
Utilizzazione
Le Sale di rappresentanza di Palazzo Isimbardi (quelle cioè ubicate al piano terra) possono essere utilizzate per iniziative e manifestazioni promosse direttamente dalla Provincia od organizzate in collaborazione con la stessa.
Qualora non siano iniziative realizzate dalla Provincia, le stesse devono essere di notevole valore e prestigio, per il significato, la qualità, i contenuti e la partecipazione, ed avere una risonanza che vada oltre l'ambito puramente locale. ART. 11
Eccezioni
Eccezionalmente le Sale predette possono essere messe a disposizione per riunioni od incontri, cerimonie e ricevimenti di Enti con i quali la Provincia intrattiene rapporti a livello istituzionale. ART. 12
Autorizzazioni
L'uso delle Sale di rappresentanza per le iniziative e le manifestazioni di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 11 sono autorizzate di volta in volta dalla Giunta.
La concessione è comunque sempre a titolo gratuito. ART. 13
Estensioni
La normativa di cui agli artt.10, 11 e 12 vale anche per il cortile d'onore ed il giardino di Palazzo Isimbardi. ART. 14
Gestione
Sono applicabili, in quanto compatibili, per la gestione degli spazi indicati nel presente capo, le disposizioni dell'art. 8.
