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CAPO III - Iniziative
INDICE
CAPO III
» Art. 9 Finalità
» Art. 10 Condizioni
» Art. 11 Modalità di erogazione
» Art. 12 Contributi alla persona
REGOLAMENTO
CAPO III - Iniziative
ART.9
Finalità
La Provincia interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative che hanno riferimento alle finalità istituzionali dell'Ente meritevoli di considerazione. ART. 10
Condizioni
1. Possono essere prese in considerazione solo le richieste che riguardano:
a) Iniziative che si svolgono nell'ambito provinciale;
b) Iniziative che rispondono ad interessi precipui della Comunità provinciale oppure che risultino di prestigio per l'Ente.
c) Iniziative nelle quali la Provincia risulti direttamente od indirettamente coinvolta.
2. La richiesta di contributo deve pervenire alla Provincia, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore, almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La domanda deve essere corredata del programma e del preventivo di spesa. ART. 11
Modalità di erogazione
1. La Giunta provinciale stabilisce, di volta in volta, se aderire alla richiesta, tenendo conto del significato dell'iniziativa.
2. L'entità del contributo sarà ragguagliata a quella eventuale degli altri Enti, in rapporto alla disponibilità.
3. Tali contributi non sono incompatibili con quelli genericamente assegnati a sostegno delle attività di cui al Capo II. ART. 12
Contributi alla persona
La Provincia non eroga tali contributi non rientrando nelle sue competenze i servizi alla persona.
CAPO III
» Art. 9 Finalità
» Art. 10 Condizioni
» Art. 11 Modalità di erogazione
» Art. 12 Contributi alla persona
REGOLAMENTO
CAPO III - Iniziative
ART.9
Finalità
La Provincia interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative che hanno riferimento alle finalità istituzionali dell'Ente meritevoli di considerazione. ART. 10
Condizioni
1. Possono essere prese in considerazione solo le richieste che riguardano:
a) Iniziative che si svolgono nell'ambito provinciale;
b) Iniziative che rispondono ad interessi precipui della Comunità provinciale oppure che risultino di prestigio per l'Ente.
c) Iniziative nelle quali la Provincia risulti direttamente od indirettamente coinvolta.
2. La richiesta di contributo deve pervenire alla Provincia, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore, almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La domanda deve essere corredata del programma e del preventivo di spesa. ART. 11
Modalità di erogazione
1. La Giunta provinciale stabilisce, di volta in volta, se aderire alla richiesta, tenendo conto del significato dell'iniziativa.
2. L'entità del contributo sarà ragguagliata a quella eventuale degli altri Enti, in rapporto alla disponibilità.
3. Tali contributi non sono incompatibili con quelli genericamente assegnati a sostegno delle attività di cui al Capo II. ART. 12
Contributi alla persona
La Provincia non eroga tali contributi non rientrando nelle sue competenze i servizi alla persona.
