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CAPO II - Contributi ad Enti
INDICE
CAPO II
» Art. 3 Finalità
» Art. 4 Annualità
» Art. 5 Ammissibilità
» Art. 6 Condizioni
» Art. 7 Modalità di erogazione
» Art. 8 Rendiconto
REGOLAMENTO
CAPO II - Contributi ad Enti
ART. 3
Finalità
La Provincia di Milano, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale della comunità provinciale, può erogare contributi ad Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre organizzazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative che operano sul proprio territorio senza fine di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale e la pratica sportiva dei cittadini.
ART. 4
Annualità
L'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 viene effettuata annualmente con un provvedimento complessivo.
ART. 5
Ammissibilità
1. Sono ammessi al contributo solo quegli Enti che operano senza finalità di lucro a favore della comunità ed all'interno della circoscrizione provinciale di Milano e che siano legalmente costituiti.
2. La costituzione deve essere intervenuta da almeno due anni.
3. Allo stesso Ente non può essere riconosciuto più di un contributo all'anno per il sostegno dell'attività svolta.
4. Sono esclusi i contributi che possano prefigurare violazione della legge 2 maggio 1974, n. 155, e successive modificazioni sui finanziamenti ai partiti.
ART. 6
Condizioni
1. La domanda di contributo deve pervenire alla Provincia entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.
2. La stessa deve essere corredata dallo Statuto, dal bilancio preventivo e dal conto consuntivo e dal programma per l'anno in corso delle attività previste.
ART. 7
Modalità di erogazione
1. La Giunta provinciale - sentita la competente Commissione consiliare - stabilisce il piano di erogazione con un unico provvedimento da adottarsi entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. Nell'erogazione si dovrà tenere conto dei contributi già concessi da altri Enti pubblici (Stato, Regione, Comune, ecc.).
3. La Giunta potrà peraltro, in relazione all'entità dei fondi a disposizione, privilegiare determinati tipi di attività, avuto riguardo dei problemi che risultano nel momento contingente all'attenzione della pubblica amministrazione.
ART. 8
Rendiconto
Gli Enti beneficiari devono presentare alla Provincia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del contributo, il rendiconto delle spese finanziarie.
CAPO II
» Art. 3 Finalità
» Art. 4 Annualità
» Art. 5 Ammissibilità
» Art. 6 Condizioni
» Art. 7 Modalità di erogazione
» Art. 8 Rendiconto
REGOLAMENTO
CAPO II - Contributi ad Enti
ART. 3
Finalità
La Provincia di Milano, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale della comunità provinciale, può erogare contributi ad Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre organizzazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative che operano sul proprio territorio senza fine di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale e la pratica sportiva dei cittadini.
ART. 4
Annualità
L'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 viene effettuata annualmente con un provvedimento complessivo.
ART. 5
Ammissibilità
1. Sono ammessi al contributo solo quegli Enti che operano senza finalità di lucro a favore della comunità ed all'interno della circoscrizione provinciale di Milano e che siano legalmente costituiti.
2. La costituzione deve essere intervenuta da almeno due anni.
3. Allo stesso Ente non può essere riconosciuto più di un contributo all'anno per il sostegno dell'attività svolta.
4. Sono esclusi i contributi che possano prefigurare violazione della legge 2 maggio 1974, n. 155, e successive modificazioni sui finanziamenti ai partiti.
ART. 6
Condizioni
1. La domanda di contributo deve pervenire alla Provincia entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.
2. La stessa deve essere corredata dallo Statuto, dal bilancio preventivo e dal conto consuntivo e dal programma per l'anno in corso delle attività previste.
ART. 7
Modalità di erogazione
1. La Giunta provinciale - sentita la competente Commissione consiliare - stabilisce il piano di erogazione con un unico provvedimento da adottarsi entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. Nell'erogazione si dovrà tenere conto dei contributi già concessi da altri Enti pubblici (Stato, Regione, Comune, ecc.).
3. La Giunta potrà peraltro, in relazione all'entità dei fondi a disposizione, privilegiare determinati tipi di attività, avuto riguardo dei problemi che risultano nel momento contingente all'attenzione della pubblica amministrazione.
ART. 8
Rendiconto
Gli Enti beneficiari devono presentare alla Provincia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del contributo, il rendiconto delle spese finanziarie.
