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CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie
INDICE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
» Art. 37 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
» Art. 38 Entrata in vigore
» Art. 39 Disposizioni finali e transitorie
REGOLAMENTO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 37
Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
1. Salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di due anni (2) successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come “confidenziali” o “riservate” o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno se le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse; o se le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte; o se saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza; o se saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
2. L’Operatore, in conformità delle disposizioni del presente articolo, autorizzerà la Provincia a comunicare il proprio Stralcio Operativo Annuale ed il Programma Triennale dei Percorsi agli altri Operatori di Telecomunicazioni suscettibili di diventare Concessionari, al solo fine ed unicamente per ciò che sarà strettamente attinente al coordinamento dei lavori di cui al precedente articolo, nonché a mettere a disposizione di tutte le aziende titolari di servizi di rete nel Suolo, Sottosuolo e Soprassuolo le informazioni caricate nella banca dati Provinciale.
ART. 38
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
ART. 39
Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
Le concessioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguate entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
» Art. 37 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
» Art. 38 Entrata in vigore
» Art. 39 Disposizioni finali e transitorie
REGOLAMENTO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 37
Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
1. Salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di due anni (2) successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come “confidenziali” o “riservate” o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno se le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse; o se le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte; o se saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza; o se saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
2. L’Operatore, in conformità delle disposizioni del presente articolo, autorizzerà la Provincia a comunicare il proprio Stralcio Operativo Annuale ed il Programma Triennale dei Percorsi agli altri Operatori di Telecomunicazioni suscettibili di diventare Concessionari, al solo fine ed unicamente per ciò che sarà strettamente attinente al coordinamento dei lavori di cui al precedente articolo, nonché a mettere a disposizione di tutte le aziende titolari di servizi di rete nel Suolo, Sottosuolo e Soprassuolo le informazioni caricate nella banca dati Provinciale.
ART. 38
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
ART. 39
Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
Le concessioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguate entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
