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CAPO V - Interventi da parte della Provincia
INDICE
CAPO V
INTERVENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA
» Art. 33 Prescrizioni di dettaglio e varianti richieste dalla Provincia
» Art. 34 Varianti necessarie per eventi sopravvenuti
» Art. 35 Modifiche proposte dall'operatore
» Art. 36 Facoltà di revoca e/o modifica
REGOLAMENTO
CAPO V
INTERVENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA
ART. 33
Prescrizioni di dettaglio e varianti richieste dalla Provincia
1. La Provincia, durante la fase istruttoria, potrà dettare ulteriori prescrizioni di dettaglio rispetto alla documentazione presentata e varianti al tracciato che si rendessero necessarie o utili nel pubblico interesse o per la sicurezza della circolazione e comunque nei limiti imposti dalle Norme Tecniche e di sicurezza contenute nella Concessione. Ogni eventuale spesa od onere derivante da tali prescrizioni sarà integralmente a carico dell’Operatore.
2. L’Operatore non potrà apportare alcuna variazione non autorizzata dalla Provincia al Programma Triennale dei Percorsi ed allo Stralcio Operativo Annuale. La Provincia potrà invece richiedere, ogni variante di dettaglio, da realizzarsi a cura e spese dell’Operatore, ritenuta necessaria per la tutela delle strutture viarie e della sicurezza della circolazione, purché non alteri le caratteristiche essenziali del predetto Programma Triennale dei Percorsi o dello Stralcio Operativo Annuale.
ART. 34
Varianti necessarie per eventi sopravvenuti
1. Eventuali varianti in corso d’opera, a seguito di imprevisti sorti durante l’esecuzione del lavoro, verranno concordate dall’Operatore con i tecnici della Provincia. L’Operatore invierà alla Provincia i nuovi disegni con le modifiche apportate, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.
ART. 35
Modifiche proposte dall'operatore
1. Qualora l’Operatore intendesse modificare l’assetto o l’allocazione della Rete di Telecomunicazioni, dovrà reiterare la procedura sopramenzionata, identificando anche le possibili Interferenze, con particolare riguardo alle altre reti esistenti, oltre che allo stato della struttura viaria. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche dovranno essere sopportati dal solo Operatore.
ART. 36
Facoltà di revoca e/o modifica
1. Resta in capo alla Provincia la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento Concessioni ed Autorizzazioni rilasciate, in relazione a sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza che per questo l’Operatore possa pretendere alcun indennizzo.
CAPO V
INTERVENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA
» Art. 33 Prescrizioni di dettaglio e varianti richieste dalla Provincia
» Art. 34 Varianti necessarie per eventi sopravvenuti
» Art. 35 Modifiche proposte dall'operatore
» Art. 36 Facoltà di revoca e/o modifica
REGOLAMENTO
CAPO V
INTERVENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA
ART. 33
Prescrizioni di dettaglio e varianti richieste dalla Provincia
1. La Provincia, durante la fase istruttoria, potrà dettare ulteriori prescrizioni di dettaglio rispetto alla documentazione presentata e varianti al tracciato che si rendessero necessarie o utili nel pubblico interesse o per la sicurezza della circolazione e comunque nei limiti imposti dalle Norme Tecniche e di sicurezza contenute nella Concessione. Ogni eventuale spesa od onere derivante da tali prescrizioni sarà integralmente a carico dell’Operatore.
2. L’Operatore non potrà apportare alcuna variazione non autorizzata dalla Provincia al Programma Triennale dei Percorsi ed allo Stralcio Operativo Annuale. La Provincia potrà invece richiedere, ogni variante di dettaglio, da realizzarsi a cura e spese dell’Operatore, ritenuta necessaria per la tutela delle strutture viarie e della sicurezza della circolazione, purché non alteri le caratteristiche essenziali del predetto Programma Triennale dei Percorsi o dello Stralcio Operativo Annuale.
ART. 34
Varianti necessarie per eventi sopravvenuti
1. Eventuali varianti in corso d’opera, a seguito di imprevisti sorti durante l’esecuzione del lavoro, verranno concordate dall’Operatore con i tecnici della Provincia. L’Operatore invierà alla Provincia i nuovi disegni con le modifiche apportate, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.
ART. 35
Modifiche proposte dall'operatore
1. Qualora l’Operatore intendesse modificare l’assetto o l’allocazione della Rete di Telecomunicazioni, dovrà reiterare la procedura sopramenzionata, identificando anche le possibili Interferenze, con particolare riguardo alle altre reti esistenti, oltre che allo stato della struttura viaria. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche dovranno essere sopportati dal solo Operatore.
ART. 36
Facoltà di revoca e/o modifica
1. Resta in capo alla Provincia la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento Concessioni ed Autorizzazioni rilasciate, in relazione a sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza che per questo l’Operatore possa pretendere alcun indennizzo.
