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CAPO IV - Disposizioni generali in tema di coordinamento tra operatori
INDICE
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI
» Art. 29 Coordinamento dei lavori con altri operatori
» Art. 30 Non esclusività dei diritti dell'operatore
» Art. 31 Richieste di diversi operatori per lo stesso tratto
» Art. 32 Risoluzione dei contrasti tra gli oepratori di telecomunicazioni
REGOLAMENTO
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI
ART. 29
Coordinamento dei lavori con altri operatori
1. Ogni Strada Provinciale interessata dalla realizzazione di nuove Infrastrutture, dalla realizzazione di tratti di Rete di Telecomunicazioni di nuova installazione, dai rifacimenti di quelle esistenti in concomitanza di interventi finalizzati alla riqualificazione e/o potenziamento eseguiti direttamente su aree di sedime stradale, è esclusa da altri interventi relativi alla Rete di Telecomunicazione, con esclusione di quelli manutentivi, da parte di Operatori di Telecomunicazioni autorizzati e che siano Concessionari della Provincia al momento dell’avvio della procedura esecutiva, per un periodo di tre anni dall’ultimazione dei lavori, salvo interventi attuati direttamente dalla Provincia.
2. La Provincia valuta la necessità del rispetto dell’esclusione di cui al precedente comma in sede della verifica tecnica tenendo conto altresì dei principi di cui alla normativa vigente.
3. Ai fini di cui sopra la Provincia aggiorna la lista degli Operatori di Telecomunicazioni Concessionari che è a disposizione di tutti gli interessati unitamente a tutte le informazioni concernenti l’uso di Infrastrutture Provinciali o all’occupazione di Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo, pubblico, che progressivamente sono inseriti nella banca dati Provinciale.
4. La Provincia mette a disposizione degli Operatori di Telecomunicazioni Concessionari i programmi di costruzione e manutenzione delle Strade Provinciali al fine della formulazione di eventuali loro piani d’intervento.
5. L’Operatore di Telecomunicazioni deve effettuare entro i tempi che saranno stabiliti dalla Provincia, modifiche o lavori di sicurezza alla Rete di Telecomunicazioni, rese necessarie da manutenzione o modifiche della Sede Stradale, in modo che i lavori relativi non ne siano ritardati. Questa obbligazione si applica anche nei casi in cui gli interventi richiesti ricadano su predisposizioni concesse, non utilizzate direttamente dall’Operatore stesso. I costi relativi sono a carico dell’Operatore.
6. In sede di approvazione degli Stralci Operativi Annuali la Provincia informa l’Operatore di Telecomunicazioni se le aree di previsto intervento sono interessate da precedenti ritrovamenti archeologici, o circa le eventuali altre problematiche relative a dette aree, o circa alla compatibilità delle aree con l’attività che deve essere svolta dall’Operatore. Nessuna responsabilità, comunque, può essere addebitata alla Provincia e tutti i costi ed i rischi connessi restano ad esclusivo carico dell’Operatore.
ART. 30
Non esclusività dei diritti dell'operatore
1. La Convenzione non conferirà l’esclusiva ad un Operatore. La Provincia sarà libera di porre in essere analoghe iniziative con soggetti terzi a sua discrezionalità.
ART. 31
Richieste di diversi operatori per lo stesso tratto
1. Nel caso in cui più Operatori di Telecomunicazioni intendano utilizzare la medesima tratta di Strada Provinciale per realizzare Reti di Telecomunicazioni, la Provincia effettuerà il coordinamento dei rispettivi lavori in funzione del Programma Triennale dei Percorsi e degli Stralci Operativi Annuali.
2. Nel caso in cui dal confronto tra i Programmi Triennali dei Percorsi e tra gli Stralci Operativi Annuali presentati da più Concessionari, la Provincia riscontri che da parte di Operatori di Telecomunicazioni vi sia interesse ad utilizzare il medesimo tratto di Strada Provinciale, lo stesso informerà gli Operatori di Telecomunicazioni interessati dell’obbligo (nel caso di sovrapposizione nell’ambito degli Stralci Operativi Annuali), o della possibilità (nel caso di sovrapposizione nell’ambito dei Programmi Triennali dei Percorsi) di coordinarsi dal punto di vista tecnico ed operativo.
ART. 32
Risoluzione dei contrasti tra gli oepratori di telecomunicazioni
1. Nel caso di mancato accordo la Provincia definirà per le Parti le procedure di coordinamento, in funzione del principio della massima sicurezza e fluidità della circolazione stradale, impregiudicata la normativa speciale applicabile.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI
» Art. 29 Coordinamento dei lavori con altri operatori
» Art. 30 Non esclusività dei diritti dell'operatore
» Art. 31 Richieste di diversi operatori per lo stesso tratto
» Art. 32 Risoluzione dei contrasti tra gli oepratori di telecomunicazioni
REGOLAMENTO
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI
ART. 29
Coordinamento dei lavori con altri operatori
1. Ogni Strada Provinciale interessata dalla realizzazione di nuove Infrastrutture, dalla realizzazione di tratti di Rete di Telecomunicazioni di nuova installazione, dai rifacimenti di quelle esistenti in concomitanza di interventi finalizzati alla riqualificazione e/o potenziamento eseguiti direttamente su aree di sedime stradale, è esclusa da altri interventi relativi alla Rete di Telecomunicazione, con esclusione di quelli manutentivi, da parte di Operatori di Telecomunicazioni autorizzati e che siano Concessionari della Provincia al momento dell’avvio della procedura esecutiva, per un periodo di tre anni dall’ultimazione dei lavori, salvo interventi attuati direttamente dalla Provincia.
2. La Provincia valuta la necessità del rispetto dell’esclusione di cui al precedente comma in sede della verifica tecnica tenendo conto altresì dei principi di cui alla normativa vigente.
3. Ai fini di cui sopra la Provincia aggiorna la lista degli Operatori di Telecomunicazioni Concessionari che è a disposizione di tutti gli interessati unitamente a tutte le informazioni concernenti l’uso di Infrastrutture Provinciali o all’occupazione di Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo, pubblico, che progressivamente sono inseriti nella banca dati Provinciale.
4. La Provincia mette a disposizione degli Operatori di Telecomunicazioni Concessionari i programmi di costruzione e manutenzione delle Strade Provinciali al fine della formulazione di eventuali loro piani d’intervento.
5. L’Operatore di Telecomunicazioni deve effettuare entro i tempi che saranno stabiliti dalla Provincia, modifiche o lavori di sicurezza alla Rete di Telecomunicazioni, rese necessarie da manutenzione o modifiche della Sede Stradale, in modo che i lavori relativi non ne siano ritardati. Questa obbligazione si applica anche nei casi in cui gli interventi richiesti ricadano su predisposizioni concesse, non utilizzate direttamente dall’Operatore stesso. I costi relativi sono a carico dell’Operatore.
6. In sede di approvazione degli Stralci Operativi Annuali la Provincia informa l’Operatore di Telecomunicazioni se le aree di previsto intervento sono interessate da precedenti ritrovamenti archeologici, o circa le eventuali altre problematiche relative a dette aree, o circa alla compatibilità delle aree con l’attività che deve essere svolta dall’Operatore. Nessuna responsabilità, comunque, può essere addebitata alla Provincia e tutti i costi ed i rischi connessi restano ad esclusivo carico dell’Operatore.
ART. 30
Non esclusività dei diritti dell'operatore
1. La Convenzione non conferirà l’esclusiva ad un Operatore. La Provincia sarà libera di porre in essere analoghe iniziative con soggetti terzi a sua discrezionalità.
ART. 31
Richieste di diversi operatori per lo stesso tratto
1. Nel caso in cui più Operatori di Telecomunicazioni intendano utilizzare la medesima tratta di Strada Provinciale per realizzare Reti di Telecomunicazioni, la Provincia effettuerà il coordinamento dei rispettivi lavori in funzione del Programma Triennale dei Percorsi e degli Stralci Operativi Annuali.
2. Nel caso in cui dal confronto tra i Programmi Triennali dei Percorsi e tra gli Stralci Operativi Annuali presentati da più Concessionari, la Provincia riscontri che da parte di Operatori di Telecomunicazioni vi sia interesse ad utilizzare il medesimo tratto di Strada Provinciale, lo stesso informerà gli Operatori di Telecomunicazioni interessati dell’obbligo (nel caso di sovrapposizione nell’ambito degli Stralci Operativi Annuali), o della possibilità (nel caso di sovrapposizione nell’ambito dei Programmi Triennali dei Percorsi) di coordinarsi dal punto di vista tecnico ed operativo.
ART. 32
Risoluzione dei contrasti tra gli oepratori di telecomunicazioni
1. Nel caso di mancato accordo la Provincia definirà per le Parti le procedure di coordinamento, in funzione del principio della massima sicurezza e fluidità della circolazione stradale, impregiudicata la normativa speciale applicabile.
