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Conosci la Provincia < Statuto e regolamenti < Regolamenti < Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni < CAPO III - Obblighi e responsabilità
CAPO III - Obblighi e responsabilità
INDICE
CAPO III
OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
» Art. 17 Realizzazione di infrastrutture da parte dell'operatore
» Art. 18 Esecuzione dei lavori
» Art. 19 Ultimazioni lavori e collaudo
» Art. 20 Utilizzo di infrastrutture esistenti
» Art. 21 Obblighi dell'operatore di telecomunicazioni
» Art. 22 Procedura per i lavori di manutenzione aventi carattere di urgenza
» Art. 23 Procedura per i lavori di manutenzione
» Art. 24 Dismissione della rete di telecomunicazioni e dell'infrastruttura
» Art. 25 Manleva della Provincia
» Art. 26 Responsabilità per la sicurezza della rete di telecomunicazioni
» Art. 27 Responsabilità nei confronti della Provincia
» Art. 28 Ulteriori fattispecie di responsabilità dell'operatore
REGOLAMENTO
CAPO III
OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
ART. 17
Realizzazione di infrastrutture da parte dell'operatore
1. Ciascuno degli Operatori di Telecomunicazioni ha la possibilità, previo rilascio da parte della Provincia di idoneo provvedimento, di realizzare Infrastruttura per installare Rete di Telecomunicazioni utilizzando il Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo relativo alla Sede Stradale Provinciale, o parti di essa, secondo le modalità e prescrizioni stabilite dal presente atto, dalla Convenzione e relativi allegati. Tale facoltà sarà attuabile nei casi di mancata esistenza di Infrastrutture ovvero qualora sia accertata l’impossibilità tecnica di utilizzare quelle esistenti e sempre che l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo, del Soprassuolo relativo alla Sede Stradale Provinciale non sia in contrasto con l’interesse pubblico ovvero possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
2. La Rete di Telecomunicazioni deve essere realizzata a regola d’arte in conformità ai dettami delle normative imperative e delle regolamentazioni tecniche vigenti. L’Operatore di Telecomunicazioni deve realizzare tale Infrastruttura secondo le prescrizioni dettate dalla Provincia. In ogni caso dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche pre-esistenti o predisposte adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato delle aree Provinciali.
3. Ogni eventuale costo o danno connesso o derivante dalla installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento o intervento sulla Rete di Telecomunicazioni e sulle Infrastrutture è a totale carico dell’Operatore. Ogni attività e spesa per il ripristino del Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo relativo alla Strada Provinciale, dovuto alla attività dell’Operatore, sono a totale carico di quest’ultimo.
4. In caso di interventi o modifiche alla Rete di Telecomunicazioni ed alle Infrastrutture esistenti, in dipendenza di lavori stradali e lavori accessori, questi interventi avverranno a cura e spese dell’ Operatore.
5. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro.
ART. 18
Esecuzione dei lavori
1. Prima di effettuare qualsiasi genere d’intervento, previamente da autorizzare dalla Provincia, lungo o attraverso Strade Provinciali, su pertinenze delle stesse o Infrastrutture, l’Operatore di Telecomunicazioni dovrà informare il responsabile tecnico del tratto di Strada interessato, indicando il provvedimento autorizzativo, dell’inizio degli stessi, a mezzo di comunicazione scritta (telefax, e mail e lettera a.r.).
2. Ogni lavoro, previa apposizione di regolamentare segnaletica e dei presidii necessari ad evitare qualsiasi pericolo per il pubblico transito previsti dalle normative vigenti, non appena iniziato dovrà essere concluso entro il più breve tempo possibile, e comunque entro i termini indicati nel provvedimento di autorizzazione Provinciale per l’esecuzione dei lavori, senza interrompere il pubblico transito dei veicoli e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza della circolazione.
3. Le singole tratte di Strada Provinciale interessate dall’occupazione, individuate nella Concessione o altro provvedimento autorizzativo, non devono essere disselciate per più di tre (3) giorni. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con il responsabile del tratto di Strada Provinciale interessato.
4. Qualora la predetta occupazione interessi una o più Strade incluse nell’elenco delle c.d. “Strade Sensibili”, l’Operatore di Telecomunicazioni è tenuto ad adottare particolari cautele nell’utilizzazione del Suolo, Soprassuolo e del Sottosuolo, e ad attenersi alle prescrizioni che a tal proposito la Provincia può formulare. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di reti, di dotti o di scavi. Per quanto riguarda l’uso comune di Reti di Telecomunicazioni o l’accesso a quelle esistenti, la Provincia si riserva il diritto di attivare l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Nei casi in cui i lavori da effettuare interessino la carreggiata e la Provincia ritenga necessario, per motivi di sicurezza, prevedere la chiusura al traffico della Strada il Concessionario dovrà presentare apposita richiesta di interruzione del traffico con idoneo percorso alternativo, al fine di poter predisporre la necessaria ordinanza Provinciale.
6. L’Operatore di Telecomunicazioni è tenuto ad osservare le ulteriori prescrizioni tecniche indicate dalla Provincia per cause sopravvenute riguardanti il corretto svolgimento dei lavori.
7. I lavori dovranno essere condotti con continuità, senza interruzioni se non per cause di forza maggiore sopravvenute.
8. L’Operatore di Telecomunicazioni, nell’esecuzione dei lavori, predispone tutte le accortezze necessarie a non danneggiare, ove possibile, il verde urbano ed extraurbano. Ogni lavoro eseguito in aree piantumate deve essere eseguito secondo le specifiche della Provincia.
9. Prima dell’inizio dei lavori i segnalatori stradali devono essere protetti dagli opportuni apparati a cura e spese dell’Operatore.
10. L’Operatore di Telecomunicazioni è obbligato a pianificare i lavori in modo da minimizzare l’impatto sulla circolazione e da assicurare una costante attenzione alla sicurezza. Sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavori, l’oggetto dei lavori, il committente e il nome di un responsabile reperibile.
11. Il riempimento delle trincee di scavo, dopo la posa della Rete di Telecomunicazioni e l’eventuale realizzazione dell’Infrastruttura, dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, secondo le modalità indicate dalla Provincia ed adottando tutte le cautele dettate dalla buona tecnica intese ad evitare che si verifichino in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile o delle pertinenze stradali.
ART. 19
Ultimazione lavori e collaudo
1. L’operatore deve dare comunicazione alla Provincia dell’avvenuta ultimazione dei lavori. La Provincia effettua una verifica preliminare dello stato dei luoghi e , qualora non abbia esito positivo, l’Operatore di Telecomunicazioni nel termine di 60 giorni dovrà effettuare tutti gli interventi di ripristino necessari. Decorso tale termine la Provincia potrà intervenire direttamente trattenendo i costi derivanti direttamente dal deposito cauzionale. In caso di esito positivo della verifica la Provincia effettuerà, nel termine di 180 giorni, il collaudo dei lavori. A collaudo ultimato, senza riserve, seguirà lo svincolo delle garanzie prestate.
2. L’Operatore di Telecomunicazioni deve rilevare ogni parte della propria Infrastruttura e della Rete di Telecomunicazioni posata, in modo numerico e registrando le misure su planimetrie predisposte a tal fine. Entro trenta (30) giorni dal completamento dell’Infrastruttura o di parte di essa, tale documentazione sottoscritta dall'Operatore deve essere inviata alla provincia anche in supporto informatico georeferenziato.
3. L’Operatore potrà effettuare gli interventi che riterrà opportuni sulla Rete di Telecomunicazioni, previa autorizzazione da parte degli uffici Provinciali preposti, con onere di provvedere alla trasmissione della documentazione tecnica alla Provincia ai fini dell’aggiornamento della banca dati Provinciale.
ART. 20
Utilizzo di infrastrutture esistenti
1. L’Operatore di Telecomunicazioni ha l’obbligo di utilizzare per l’installazione della propria Rete di Telecomunicazioni le Infrastrutture esistenti di proprietà, o in gestione della Provincia, se queste sono idonee. In via subordinata, laddove non esistenti o non adeguate, l’Operatore potrà indicare una o più Infrastrutture da realizzare. La verifica dell’idoneità e consistenza dell’Infrastruttura viene definita in sede di definizione del Programma Triennale dei Percorsi e nello Stralcio Operativo Annuale.
2. L’utilizzo di Infrastrutture, ai fini dell’installazione della Rete di Telecomunicazioni, e per collegare i relativi Cavi con sistemi installati in sedi private, include l’accesso e l’uso di pozzetti d’ispezione al fine di inserire Cavi in Infrastrutture libere, mantenerli e ripararli.
3. L’Infrastruttura viene resa disponibile dalla Provincia all’Operatore di Telecomunicazioni nelle condizioni di fatto e di diritto esistenti, e come tale viene accettata espressamente dall’Operatore, e in analoghe condizioni resa alla Provincia. Sono a cura e spese dell’Operatore: la costruzione e l’installazione, la modifica, lo spostamento della Rete di Telecomunicazioni. L’Operatore di Telecomunicazioni è obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione di propria competenza con scadenze adeguate. Le Parti si tengono reciprocamente informate delle rispettive attività eseguite su Infrastrutture utilizzate in comune, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate, per quanto di pertinenza dell’Operatore, dalla Provincia. Al termine dei lavori di installazione, sarà eseguito un sopralluogo congiunto e redatto il relativo verbale di collaudo nei modi previsti all’art. 19.
4. In caso di modifica delle Infrastrutture, la Provincia ne darà comunicazione agli Operatori di Telecomunicazioni interessati mediante lettera raccomandata a.r., con un preavviso di sessanta (60) giorni per modifiche che non comportano spostamenti di Tubazioni o Reti di Telecomunicazioni, di centoventi (120) giorni in caso contrario, per consentire i necessari interventi atti ad evitare interruzione ai servizi, salvo diverso termine dettato da assoluta necessità ed urgenza. Da parte della Provincia sarà fornita una relazione schematica circa le modalità dell’intervento ed i tempi previsti. Le modifiche alle Infrastrutture saranno predisposte solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcun altra soluzione alternativa. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso la Provincia avrà cura di tutelare le esigenze degli Operatori nei confronti dei rispettivi utenti.
ART. 21
Obblighi dell'operatore di telecomunicazioni
1. Fatte salve le eventuali ulteriori e specifiche prescrizioni che potranno essere dettate dalla Provincia e/o previste da disposizioni di legge e/o regolamentari, l’Operatore di Telecomunicazioni dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
a) tenere un registro delle date e dei nominativi dei tecnici che accedono alla Infrastruttura unitamente alla descrizione dell’intervento ed i dati identificativi delle autorizzazioni ricevute;
b) installare una Rete di Telecomunicazioni che, nel rispetto delle normative vigenti, non danneggi l’ambiente;
c) utilizzare esclusivamente personale specializzato;
d) usare strumenti adatti per l’apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. I pozzetti aperti devono essere protetti ai sensi della normativa vigente;
e) definire, prima di dar corso ai lavori, con la Provincia, i punti di immissione e di uscita del Cavo e la disponibilità richiesta. Terminato l’intervento i pozzetti dovranno essere lasciati puliti da ogni residuo;
f) disporre un servizio di pronto intervento continuativo;
g) identificare le proprie Tubazioni utilizzate nel pozzetto d’accesso con sistemi sigillati impermeabili;
h) consentire ai tecnici della Provincia l’accesso in ogni momento ai pozzetti d’ispezione e a qualunque Infrastruttura utilizzata;
i) fornire alla Provincia in sede di presentazione della progettazione, e successive varianti, la documentazione inerente i Cavi posati e relativi percorsi, in formato digitale al fine di implementare la banca dati Provinciale; al termine dell’utilizzazione della Infrastruttura, l’Operatore dovrà ripristinare lo stato pre-esistente salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a carico dell’Operatore.
2. L’Operatore prima di dar corso ai lavori di cui sopra, dovrà aver ottenuto l’apposita Concessione da parte della Provincia o del Comune nei casi previsti dal Codice della Strada.
3. L’Operatore di Telecomunicazioni, Concessionario del Suolo, del Sottosuolo, del Soprassuolo e/o dell’Infrastruttura, è obbligato a coordinare i propri piani di scavo, con quelli della Provincia e degli Operatori di Telecomunicazioni terzi. Ai fini del coordinamento degli interventi, agli Operatori di Telecomunicazioni saranno forniti i Programmi triennali di costruzione e manutenzione strade della Provincia.
ART. 22
Procedura per i lavori di manutenzione aventi carattere di urgenza
1. Le riparazioni di Reti di Telecomunicazioni e/o Infrastrutture in esercizio, che rivestano carattere di urgenza e che comportino la manomissione della Sede Stradale Provinciale potranno essere prontamente attuate dall’Operatore, a sua cura e spese, previa comunicazione al personale locale di sorveglianza della Strada Provinciale e contestualmente alla Provincia, a mezzo telegramma o telefax, contenente l’indicazione del luogo, il tipo di intervento da eseguire e l’attestazione del carattere d’urgenza dell’intervento. Resterà fermo comunque l’obbligo, da parte dell’Operatore, di osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dalla Provincia, che si rendessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
2. Qualora si rendesse necessario un intervento d’urgenza sulla Sede Stradale, la Provincia informerà l’Operatore mediante telegramma o telefax e l’Operatore dovrà assumere, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto della necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico gestito, i necessari provvedimenti, eventualmente a carattere provvisorio, per il fuori servizio e la messa in sicurezza della Rete di Telecomunicazioni, sollevando comunque la Provincia da eventuali danni conseguenti.
ART. 23
Procedura per i lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, riparazione, modifica e dismissione della Rete di Telecomunicazioni e delle Infrastrutture dovranno essere eseguiti dall’Operatore a proprie cura e spese, ferma restando l’autorizzazione preventiva da parte della Provincia.
2. Detti lavori, eccetto quelli che rivestono carattere di urgenza, sono specificati negli Stralci Operativi Annuali.
3. Resta fermo comunque l’obbligo, da parte dell’Operatore, di osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dalla Provincia che si rendessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
4. Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alla Rete dell’Operatore di Telecomunicazioni, questi deve trasmettere a fine lavori il progetto esecutivo di quanto realizzato.
5. L’Operatore nel corso dei lavori di manutenzione eseguiti sulla propria Rete di Telecomunicazioni sarà unico responsabile per danni causati alla Rete di Telecomunicazioni, alla Infrastruttura, al proprio personale, ai propri consulenti ed a terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e la sospensione anche parziale della circolazione possono aver arrecato e terrà la Provincia integralmente manlevata.
ART. 24
Dismissione della rete di telecomunicazioni e dell'infrastruttura
1. In caso di dismissione, parziale o integrale, della Rete di Telecomunicazioni, delle Tubazioni, e/o dell’Infrastruttura per scadenza della Convenzione, la Provincia avrà facoltà di optare per la rimozione o meno della Rete di Telecomunicazioni, delle Tubazioni e/o dell’Infrastruttura e dei conseguenti interventi di ripristino occorrenti alla Sede Stradale e relative pertinenze, in funzione dei programmi d’intervento pianificati dalla Provincia o dell’impatto che i lavori di dismissione potrebbero comportare in termini di sicurezza e fluidità alla circolazione stradale. In caso di rimozione ogni spesa rimane a carico del Contraente al quale non spetta in nessun caso alcuna indennità o rimborso.
2. In ogni caso, alla cessazione della Convenzione o della/e Concessione/i comunque verificatasi e salva la facoltà della Provincia di richiedere il ripristino come sopra indicato, l’Infrastruttura resterà di proprietà della Provincia, rinunciando espressamente sin d’ora il Contraente a qualsiasi richiesta di indennizzo o rimborso per qualsiasi titolo.
Per quanto ivi non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.
ART. 25
Manleva della Provincia
1. Le Concessioni rilasciate dalla Provincia e gli altri eventuali provvedimenti autorizzativi si intenderanno accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori, e dei relativi depositi ed occupazioni, la Provincia ne sarà integralmente sollevata e tenuta indenne dall’Operatore, rimanendo a completo carico di quest’ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall’eventuale risarcimento del danno.
ART. 26
Responsabilità per la sicurezza della rete di telecomunicazioni
1. L’Operatore garantirà, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza della Rete di Telecomunicazioni installata per quanto concerne ogni tipo di emissione, radioelettrica, elettrostatica, elettromagnetica o qualsiasi altro tipo di irradiazione, sottoponendo la Rete di Telecomunicazioni stessa alle verifiche e certificazioni previste dalle vigenti normative anche in materia di protezione sanitaria. L’Operatore si assumerà al riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante dalle dette emissioni o da ogni altra propagazione incluso l’incendio, esonerando e manlevando la Provincia da ogni responsabilità.
ART. 27
Responsabilità nei confronti della Provincia
1. Nell’esecuzione dei lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, e durante l’esercizio, l’Operatore sarà unico responsabile per eventuali danni cagionati a terzi, alle Reti di Telecomunicazioni, alle opere ed al personale della Provincia.
ART. 28
Ulteriori fattispecie di responsabilità dell'operatore
1. L’Operatore sarà responsabile per i danni da eventi naturali restando invece in ogni caso esclusa la responsabilità della Provincia.
2. L’Operatore sarà responsabile per i danni a persone o cose e per l’impatto sul territorio, derivanti dagli interventi effettuati per realizzare opere di protezione ai siti in concessione ed alla Rete di Telecomunicazioni.
CAPO III
OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
» Art. 17 Realizzazione di infrastrutture da parte dell'operatore
» Art. 18 Esecuzione dei lavori
» Art. 19 Ultimazioni lavori e collaudo
» Art. 20 Utilizzo di infrastrutture esistenti
» Art. 21 Obblighi dell'operatore di telecomunicazioni
» Art. 22 Procedura per i lavori di manutenzione aventi carattere di urgenza
» Art. 23 Procedura per i lavori di manutenzione
» Art. 24 Dismissione della rete di telecomunicazioni e dell'infrastruttura
» Art. 25 Manleva della Provincia
» Art. 26 Responsabilità per la sicurezza della rete di telecomunicazioni
» Art. 27 Responsabilità nei confronti della Provincia
» Art. 28 Ulteriori fattispecie di responsabilità dell'operatore
REGOLAMENTO
CAPO III
OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
ART. 17
Realizzazione di infrastrutture da parte dell'operatore
1. Ciascuno degli Operatori di Telecomunicazioni ha la possibilità, previo rilascio da parte della Provincia di idoneo provvedimento, di realizzare Infrastruttura per installare Rete di Telecomunicazioni utilizzando il Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo relativo alla Sede Stradale Provinciale, o parti di essa, secondo le modalità e prescrizioni stabilite dal presente atto, dalla Convenzione e relativi allegati. Tale facoltà sarà attuabile nei casi di mancata esistenza di Infrastrutture ovvero qualora sia accertata l’impossibilità tecnica di utilizzare quelle esistenti e sempre che l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo, del Soprassuolo relativo alla Sede Stradale Provinciale non sia in contrasto con l’interesse pubblico ovvero possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
2. La Rete di Telecomunicazioni deve essere realizzata a regola d’arte in conformità ai dettami delle normative imperative e delle regolamentazioni tecniche vigenti. L’Operatore di Telecomunicazioni deve realizzare tale Infrastruttura secondo le prescrizioni dettate dalla Provincia. In ogni caso dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche pre-esistenti o predisposte adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato delle aree Provinciali.
3. Ogni eventuale costo o danno connesso o derivante dalla installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento o intervento sulla Rete di Telecomunicazioni e sulle Infrastrutture è a totale carico dell’Operatore. Ogni attività e spesa per il ripristino del Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo relativo alla Strada Provinciale, dovuto alla attività dell’Operatore, sono a totale carico di quest’ultimo.
4. In caso di interventi o modifiche alla Rete di Telecomunicazioni ed alle Infrastrutture esistenti, in dipendenza di lavori stradali e lavori accessori, questi interventi avverranno a cura e spese dell’ Operatore.
5. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro.
ART. 18
Esecuzione dei lavori
1. Prima di effettuare qualsiasi genere d’intervento, previamente da autorizzare dalla Provincia, lungo o attraverso Strade Provinciali, su pertinenze delle stesse o Infrastrutture, l’Operatore di Telecomunicazioni dovrà informare il responsabile tecnico del tratto di Strada interessato, indicando il provvedimento autorizzativo, dell’inizio degli stessi, a mezzo di comunicazione scritta (telefax, e mail e lettera a.r.).
2. Ogni lavoro, previa apposizione di regolamentare segnaletica e dei presidii necessari ad evitare qualsiasi pericolo per il pubblico transito previsti dalle normative vigenti, non appena iniziato dovrà essere concluso entro il più breve tempo possibile, e comunque entro i termini indicati nel provvedimento di autorizzazione Provinciale per l’esecuzione dei lavori, senza interrompere il pubblico transito dei veicoli e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza della circolazione.
3. Le singole tratte di Strada Provinciale interessate dall’occupazione, individuate nella Concessione o altro provvedimento autorizzativo, non devono essere disselciate per più di tre (3) giorni. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con il responsabile del tratto di Strada Provinciale interessato.
4. Qualora la predetta occupazione interessi una o più Strade incluse nell’elenco delle c.d. “Strade Sensibili”, l’Operatore di Telecomunicazioni è tenuto ad adottare particolari cautele nell’utilizzazione del Suolo, Soprassuolo e del Sottosuolo, e ad attenersi alle prescrizioni che a tal proposito la Provincia può formulare. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di reti, di dotti o di scavi. Per quanto riguarda l’uso comune di Reti di Telecomunicazioni o l’accesso a quelle esistenti, la Provincia si riserva il diritto di attivare l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Nei casi in cui i lavori da effettuare interessino la carreggiata e la Provincia ritenga necessario, per motivi di sicurezza, prevedere la chiusura al traffico della Strada il Concessionario dovrà presentare apposita richiesta di interruzione del traffico con idoneo percorso alternativo, al fine di poter predisporre la necessaria ordinanza Provinciale.
6. L’Operatore di Telecomunicazioni è tenuto ad osservare le ulteriori prescrizioni tecniche indicate dalla Provincia per cause sopravvenute riguardanti il corretto svolgimento dei lavori.
7. I lavori dovranno essere condotti con continuità, senza interruzioni se non per cause di forza maggiore sopravvenute.
8. L’Operatore di Telecomunicazioni, nell’esecuzione dei lavori, predispone tutte le accortezze necessarie a non danneggiare, ove possibile, il verde urbano ed extraurbano. Ogni lavoro eseguito in aree piantumate deve essere eseguito secondo le specifiche della Provincia.
9. Prima dell’inizio dei lavori i segnalatori stradali devono essere protetti dagli opportuni apparati a cura e spese dell’Operatore.
10. L’Operatore di Telecomunicazioni è obbligato a pianificare i lavori in modo da minimizzare l’impatto sulla circolazione e da assicurare una costante attenzione alla sicurezza. Sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavori, l’oggetto dei lavori, il committente e il nome di un responsabile reperibile.
11. Il riempimento delle trincee di scavo, dopo la posa della Rete di Telecomunicazioni e l’eventuale realizzazione dell’Infrastruttura, dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, secondo le modalità indicate dalla Provincia ed adottando tutte le cautele dettate dalla buona tecnica intese ad evitare che si verifichino in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile o delle pertinenze stradali.
ART. 19
Ultimazione lavori e collaudo
1. L’operatore deve dare comunicazione alla Provincia dell’avvenuta ultimazione dei lavori. La Provincia effettua una verifica preliminare dello stato dei luoghi e , qualora non abbia esito positivo, l’Operatore di Telecomunicazioni nel termine di 60 giorni dovrà effettuare tutti gli interventi di ripristino necessari. Decorso tale termine la Provincia potrà intervenire direttamente trattenendo i costi derivanti direttamente dal deposito cauzionale. In caso di esito positivo della verifica la Provincia effettuerà, nel termine di 180 giorni, il collaudo dei lavori. A collaudo ultimato, senza riserve, seguirà lo svincolo delle garanzie prestate.
2. L’Operatore di Telecomunicazioni deve rilevare ogni parte della propria Infrastruttura e della Rete di Telecomunicazioni posata, in modo numerico e registrando le misure su planimetrie predisposte a tal fine. Entro trenta (30) giorni dal completamento dell’Infrastruttura o di parte di essa, tale documentazione sottoscritta dall'Operatore deve essere inviata alla provincia anche in supporto informatico georeferenziato.
3. L’Operatore potrà effettuare gli interventi che riterrà opportuni sulla Rete di Telecomunicazioni, previa autorizzazione da parte degli uffici Provinciali preposti, con onere di provvedere alla trasmissione della documentazione tecnica alla Provincia ai fini dell’aggiornamento della banca dati Provinciale.
ART. 20
Utilizzo di infrastrutture esistenti
1. L’Operatore di Telecomunicazioni ha l’obbligo di utilizzare per l’installazione della propria Rete di Telecomunicazioni le Infrastrutture esistenti di proprietà, o in gestione della Provincia, se queste sono idonee. In via subordinata, laddove non esistenti o non adeguate, l’Operatore potrà indicare una o più Infrastrutture da realizzare. La verifica dell’idoneità e consistenza dell’Infrastruttura viene definita in sede di definizione del Programma Triennale dei Percorsi e nello Stralcio Operativo Annuale.
2. L’utilizzo di Infrastrutture, ai fini dell’installazione della Rete di Telecomunicazioni, e per collegare i relativi Cavi con sistemi installati in sedi private, include l’accesso e l’uso di pozzetti d’ispezione al fine di inserire Cavi in Infrastrutture libere, mantenerli e ripararli.
3. L’Infrastruttura viene resa disponibile dalla Provincia all’Operatore di Telecomunicazioni nelle condizioni di fatto e di diritto esistenti, e come tale viene accettata espressamente dall’Operatore, e in analoghe condizioni resa alla Provincia. Sono a cura e spese dell’Operatore: la costruzione e l’installazione, la modifica, lo spostamento della Rete di Telecomunicazioni. L’Operatore di Telecomunicazioni è obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione di propria competenza con scadenze adeguate. Le Parti si tengono reciprocamente informate delle rispettive attività eseguite su Infrastrutture utilizzate in comune, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate, per quanto di pertinenza dell’Operatore, dalla Provincia. Al termine dei lavori di installazione, sarà eseguito un sopralluogo congiunto e redatto il relativo verbale di collaudo nei modi previsti all’art. 19.
4. In caso di modifica delle Infrastrutture, la Provincia ne darà comunicazione agli Operatori di Telecomunicazioni interessati mediante lettera raccomandata a.r., con un preavviso di sessanta (60) giorni per modifiche che non comportano spostamenti di Tubazioni o Reti di Telecomunicazioni, di centoventi (120) giorni in caso contrario, per consentire i necessari interventi atti ad evitare interruzione ai servizi, salvo diverso termine dettato da assoluta necessità ed urgenza. Da parte della Provincia sarà fornita una relazione schematica circa le modalità dell’intervento ed i tempi previsti. Le modifiche alle Infrastrutture saranno predisposte solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcun altra soluzione alternativa. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso la Provincia avrà cura di tutelare le esigenze degli Operatori nei confronti dei rispettivi utenti.
ART. 21
Obblighi dell'operatore di telecomunicazioni
1. Fatte salve le eventuali ulteriori e specifiche prescrizioni che potranno essere dettate dalla Provincia e/o previste da disposizioni di legge e/o regolamentari, l’Operatore di Telecomunicazioni dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
a) tenere un registro delle date e dei nominativi dei tecnici che accedono alla Infrastruttura unitamente alla descrizione dell’intervento ed i dati identificativi delle autorizzazioni ricevute;
b) installare una Rete di Telecomunicazioni che, nel rispetto delle normative vigenti, non danneggi l’ambiente;
c) utilizzare esclusivamente personale specializzato;
d) usare strumenti adatti per l’apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. I pozzetti aperti devono essere protetti ai sensi della normativa vigente;
e) definire, prima di dar corso ai lavori, con la Provincia, i punti di immissione e di uscita del Cavo e la disponibilità richiesta. Terminato l’intervento i pozzetti dovranno essere lasciati puliti da ogni residuo;
f) disporre un servizio di pronto intervento continuativo;
g) identificare le proprie Tubazioni utilizzate nel pozzetto d’accesso con sistemi sigillati impermeabili;
h) consentire ai tecnici della Provincia l’accesso in ogni momento ai pozzetti d’ispezione e a qualunque Infrastruttura utilizzata;
i) fornire alla Provincia in sede di presentazione della progettazione, e successive varianti, la documentazione inerente i Cavi posati e relativi percorsi, in formato digitale al fine di implementare la banca dati Provinciale; al termine dell’utilizzazione della Infrastruttura, l’Operatore dovrà ripristinare lo stato pre-esistente salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a carico dell’Operatore.
2. L’Operatore prima di dar corso ai lavori di cui sopra, dovrà aver ottenuto l’apposita Concessione da parte della Provincia o del Comune nei casi previsti dal Codice della Strada.
3. L’Operatore di Telecomunicazioni, Concessionario del Suolo, del Sottosuolo, del Soprassuolo e/o dell’Infrastruttura, è obbligato a coordinare i propri piani di scavo, con quelli della Provincia e degli Operatori di Telecomunicazioni terzi. Ai fini del coordinamento degli interventi, agli Operatori di Telecomunicazioni saranno forniti i Programmi triennali di costruzione e manutenzione strade della Provincia.
ART. 22
Procedura per i lavori di manutenzione aventi carattere di urgenza
1. Le riparazioni di Reti di Telecomunicazioni e/o Infrastrutture in esercizio, che rivestano carattere di urgenza e che comportino la manomissione della Sede Stradale Provinciale potranno essere prontamente attuate dall’Operatore, a sua cura e spese, previa comunicazione al personale locale di sorveglianza della Strada Provinciale e contestualmente alla Provincia, a mezzo telegramma o telefax, contenente l’indicazione del luogo, il tipo di intervento da eseguire e l’attestazione del carattere d’urgenza dell’intervento. Resterà fermo comunque l’obbligo, da parte dell’Operatore, di osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dalla Provincia, che si rendessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
2. Qualora si rendesse necessario un intervento d’urgenza sulla Sede Stradale, la Provincia informerà l’Operatore mediante telegramma o telefax e l’Operatore dovrà assumere, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto della necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico gestito, i necessari provvedimenti, eventualmente a carattere provvisorio, per il fuori servizio e la messa in sicurezza della Rete di Telecomunicazioni, sollevando comunque la Provincia da eventuali danni conseguenti.
ART. 23
Procedura per i lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, riparazione, modifica e dismissione della Rete di Telecomunicazioni e delle Infrastrutture dovranno essere eseguiti dall’Operatore a proprie cura e spese, ferma restando l’autorizzazione preventiva da parte della Provincia.
2. Detti lavori, eccetto quelli che rivestono carattere di urgenza, sono specificati negli Stralci Operativi Annuali.
3. Resta fermo comunque l’obbligo, da parte dell’Operatore, di osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dalla Provincia che si rendessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
4. Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alla Rete dell’Operatore di Telecomunicazioni, questi deve trasmettere a fine lavori il progetto esecutivo di quanto realizzato.
5. L’Operatore nel corso dei lavori di manutenzione eseguiti sulla propria Rete di Telecomunicazioni sarà unico responsabile per danni causati alla Rete di Telecomunicazioni, alla Infrastruttura, al proprio personale, ai propri consulenti ed a terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e la sospensione anche parziale della circolazione possono aver arrecato e terrà la Provincia integralmente manlevata.
ART. 24
Dismissione della rete di telecomunicazioni e dell'infrastruttura
1. In caso di dismissione, parziale o integrale, della Rete di Telecomunicazioni, delle Tubazioni, e/o dell’Infrastruttura per scadenza della Convenzione, la Provincia avrà facoltà di optare per la rimozione o meno della Rete di Telecomunicazioni, delle Tubazioni e/o dell’Infrastruttura e dei conseguenti interventi di ripristino occorrenti alla Sede Stradale e relative pertinenze, in funzione dei programmi d’intervento pianificati dalla Provincia o dell’impatto che i lavori di dismissione potrebbero comportare in termini di sicurezza e fluidità alla circolazione stradale. In caso di rimozione ogni spesa rimane a carico del Contraente al quale non spetta in nessun caso alcuna indennità o rimborso.
2. In ogni caso, alla cessazione della Convenzione o della/e Concessione/i comunque verificatasi e salva la facoltà della Provincia di richiedere il ripristino come sopra indicato, l’Infrastruttura resterà di proprietà della Provincia, rinunciando espressamente sin d’ora il Contraente a qualsiasi richiesta di indennizzo o rimborso per qualsiasi titolo.
Per quanto ivi non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.
ART. 25
Manleva della Provincia
1. Le Concessioni rilasciate dalla Provincia e gli altri eventuali provvedimenti autorizzativi si intenderanno accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori, e dei relativi depositi ed occupazioni, la Provincia ne sarà integralmente sollevata e tenuta indenne dall’Operatore, rimanendo a completo carico di quest’ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall’eventuale risarcimento del danno.
ART. 26
Responsabilità per la sicurezza della rete di telecomunicazioni
1. L’Operatore garantirà, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza della Rete di Telecomunicazioni installata per quanto concerne ogni tipo di emissione, radioelettrica, elettrostatica, elettromagnetica o qualsiasi altro tipo di irradiazione, sottoponendo la Rete di Telecomunicazioni stessa alle verifiche e certificazioni previste dalle vigenti normative anche in materia di protezione sanitaria. L’Operatore si assumerà al riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante dalle dette emissioni o da ogni altra propagazione incluso l’incendio, esonerando e manlevando la Provincia da ogni responsabilità.
ART. 27
Responsabilità nei confronti della Provincia
1. Nell’esecuzione dei lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, e durante l’esercizio, l’Operatore sarà unico responsabile per eventuali danni cagionati a terzi, alle Reti di Telecomunicazioni, alle opere ed al personale della Provincia.
ART. 28
Ulteriori fattispecie di responsabilità dell'operatore
1. L’Operatore sarà responsabile per i danni da eventi naturali restando invece in ogni caso esclusa la responsabilità della Provincia.
2. L’Operatore sarà responsabile per i danni a persone o cose e per l’impatto sul territorio, derivanti dagli interventi effettuati per realizzare opere di protezione ai siti in concessione ed alla Rete di Telecomunicazioni.
