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Conosci la Provincia < Statuto e regolamenti < Regolamenti < Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni < CAPO II - Disposizioni generali sul procedimento amministrativo
CAPO II - Disposizioni generali sul procedimento amministrativo
INDICE
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
» Art. 4 Convenzioni generali
» Art. 5 Istanze di concessione
» Art. 6 Interferenze ed opere difformi
» Art. 7 Rilascio della concessione
» Art. 8 Strade all'interno dei centri abitati
» Art. 9 Durata
» Art. 10 Canone e corrispettivo
» Art. 11 Siti
» Art. 12 Spese di istruttuttoria
» Art. 13 Costituzione di deposito cauzionale
» Art. 14 Copertura assicurativa
» Art. 15 Oneri fiscali
» Art. 16 Penali
REGOLAMENTO
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 4
Convenzioni generali
1. Ai sensi dell’articolo 67, comma quinto, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui al citato articolo 28 del Codice della Strada e l’Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere, in particolare, stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, per l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
2. La Convenzione fisserà le procedure amministrative da seguire per il rilascio delle singole Concessioni per l’attraversamento, l’uso e l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo, relativo alle Sedi Stradali Provinciali e per la posa e la installazione di Rete di Telecomunicazioni, per la realizzazione di sezioni di scavo, al fine dell’esercizio da parte di Operatore della Rete di Telecomunicazioni. Definirà inoltre le modalità da adottarsi per l’esecuzione dei lavori di posa ed installazione della Rete di Telecomunicazioni medesima che attengono al Suolo, al Sottosuolo e Soprassuolo delle Strade Provinciali, le eventuali Infrastrutture o lavori di rifacimento, spostamento e manutenzione delle reti insistenti sulle suddette aree. Nel corso dell’esecuzione dei lavori, possono essere prescritte dalla Provincia norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi prolungati, anche apposite deviazioni in sito o percorsi alternativi.
ART. 5
Istanze di concessione
1. L’Operatore ogni qualvolta intenda costruire una nuova Rete di Telecomunicazioni, o parte di Rete di Telecomunicazioni, o strutture destinate alla attrezzatura accessoria alla predetta Rete di Telecomunicazioni, che attraversino, occupino o comunque insistano, anche con i relativi depositi, sul Suolo, sul Sottosuolo o sul Soprassuolo relativo a Strade Provinciali e loro fasce di rispetto, presenterà alla Provincia, a norma dell’art. 120 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, e successive modifiche, della L.R. 16/08/82 n° 52, e successive modifiche, e dell’art. 25 del Codice della Strada, fatte salve ulteriori disposizioni di legge e/o regolamentari e/o amministrative applicabile, la seguente documentazione:
a) domanda in carta legale in originale ed in copia, accompagnata da relazione tecnica descrittiva della Rete di Telecomunicazioni da realizzare, attestante che gli interventi da effettuare sulle aree Provinciali e/o sulle Infrastrutture sono in tutto rispondenti alle disposizioni delle vigenti leggi, e che saranno realizzati secondo le regole della buona tecnica;
b) elaborato tecnico in tre copie, di cui una in bollo, contenente corografia su carta regionale in scala 1:10000, recante l’indicazione del tratto di Strada Provinciale interessato dagli interventi; l’indicazione della progressiva chilometrica stradale; planimetria catastale e aerofotogrammetria, in scala appropriata, con l’esatta indicazione delle opere da eseguire; profilo longitudinale della campata della Rete di Telecomunicazioni attraversante la Strada Provinciale, che riporti la sezione della stessa, i sostegni di appoggio, l’armamento ed i franchi sul piano stradale e delle opere accessorie; in caso di attraversamento o di occupazione longitudinale con Cavi sotterranei, la profondità di giacitura e l’esatta ubicazione delle Tubazioni e dei Cavi, la posizione di eventuali pozzetti o dei sostegni di partenza del Cavo. Detta documentazione deve essere prodotta anche su supporto informatico;
c) attestazione di versamento per spese di istruttoria determinate dalla Provincia;
d) copia autentica di idoneo titolo giuridico abilitante l’Operatore alla realizzazione, installazione ed esercizio di Rete di Telecomunicazioni;
e) ogni altra documentazione richiesta dalla Provincia.
2. La Provincia istruisce la domanda assumendo ogni utile dato informativo presso gli altri uffici Provinciali interessati e propone eventuali modifiche ai percorsi in virtù delle Infrastrutture esistenti e/o programmate, ai problemi connessi alla circolazione e sicurezza delle Strade, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi di rete esistenti o programmati.
ART. 6
Interferenze ed opere difformi
1. L’Operatore si dovrà impegnare a realizzare i lavori relativi alle Interferenze in piena conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. Lo studio del progetto di Interferenza, la predisposizione di tutta la necessaria documentazione e la realizzazione delle Interferenze saranno a cura e spese dell’Operatore. Il progetto di Interferenza sarà sottoposto alla approvazione della Provincia.
3. Per comprovate ed urgenti necessità dell’Operatore, in caso di necessità di esecuzione di opere difformi dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di Concessione, la Provincia, a cura e spese dell’Operatore, potrà consentire, in via eccezionale, con provvedimento specifico, la immediata realizzazione dell’opera difforme, subordinatamente alla sottoscrizione da parte dell’Operatore del relativo impegno di ripristino, da assolversi nei tempi indicati dalla Provincia, o di obbligazioni alternative richieste dalla Provincia. Il tutto a cura e spese dell’Operatore.
ART. 7
Rilascio della concessione
1. Fatte salve diverse disposizioni di legge vigenti, a fronte della regolare presentazione dei documenti richiesti, la Provincia, se il giudizio di idoneità del progetto avrà esito positivo, provvederà ad accogliere la domanda presentata dall’istante, rilasciando la Concessione, entro i termini di legge.
2. Le singole Concessioni indicheranno, in via elencativa ma non esaustiva, le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed ingombro della carreggiata, la Strada Provinciale, o parte di essa, interessata dai lavori, i periodi di limitazione o deviazione del traffico, le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi, i controlli, le ispezioni ed il collaudo riservato alla Provincia, la durata della Concessione, il deposito cauzionale.
3. La Concessione individua gli eventuali obblighi di natura civica a carico del Concessionario, come definiti in sede di Convenzione Generale, per tali intendendosi, in generale, un’Infrastruttura e/o un Cavo, e/o una Tubazione e/o un servizio di Telecomunicazioni forniti a favore della Provincia e/o di altre istituzioni pubbliche e/o di diritto pubblico e/o Enti o società private indicati dalla Provincia.
ART. 8
Strade all'interno dei centri abitati
1. La Convenzione sarà applicata, salva diversa disposizione, anche con riferimento ai tratti di Strade Provinciali all’interno del centro abitato di Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali, ai sensi dell’art. 26 del Codice della Strada, il rilascio delle Concessioni è di competenza dell’Amministrazione Comunale, previo nulla osta della Provincia.
ART. 9
Durata
1. La durata della Convenzione non dovrà essere superiore a dieci (10) anni e comunque non potrà eccedere i limiti temporali del provvedimento autorizzatorio, o altro idoneo titolo giuridico, per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui è titolare l’Operatore.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la stessa si applicherà integralmente alle nuove istanze di Concessione e/o Autorizzazione presentate dall’Operatore ed a quelle in corso di definizione.
ART. 10
Canone e corrispettivo
1. Per il COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) si applicheranno le disposizioni legislative che regolano la posa delle Condutture ed il relativo Regolamento Provinciale adottato con delibera consiliare n°12324/624/98 del 22/12/98, esecutiva (provvedimento del CO.RE.CO. del 30/12/98 n°351) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’operatore è tenuto al pagamento di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dell’operatore. Gli importi sono indicati nella tabella allegata al Regolamento.
3. L’operatore che utilizza le Infrastrutture esistenti di proprietà della Provincia dovrà pagare alla Provincia di Milano un corrispettivo stabilito ai sensi di legge.
4. Il mancato pagamento di quanto dovuto dall’Operatore alla Provincia, a qualsiasi titolo nei termini indicati determinerà la revoca e l’inefficacia della Concessione e costituirà inadempimento rilevante della Convenzione.
ART. 11
Siti
1. In sede di individuazione e definizione dei singoli Siti esterni ed interni su cui installare la Rete di Telecomunicazioni, l’atto di Concessione regolerà, nel rispetto dei principi previsti dalla Convenzione, i rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli Siti.
2. I Siti dovranno avere una ampiezza variabile in funzione del tipo di Rete di Telecomunicazione da installare e saranno, comunque, concessi compatibilmente con la loro effettiva disponibilità, con la sicurezza del traffico stradale, nonché della sicurezza e della salute delle persone, ad insindacabile giudizio della Provincia.
3. La Provincia si riserverà il diritto di accedere ai Siti concessi in qualsiasi momento per procedere a sopralluoghi ed effettuare interventi legati ad esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale, previa comunicazione, da farsi a mezzo telefax e con idoneo preavviso, all’Operatore, il quale potrà far presenziare il proprio personale a tali accessi.
ART. 12
Spese di istruttoria
1. L’Operatore dovrà provvedere, mediante apposito versamento da effettuare presso la Cassa Provinciale, al rimborso delle spese di sopralluogo e di istruttoria relative alla concessione di ogni singolo lavoro, a norma dell’art. 27 comma 3 del Codice della Strada.
ART. 13
Costituzione di deposito cauzionale
1. A garanzia dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione, l’Operatore dovrà prestare un deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria o altro strumento ritenuto idoneo dalla Provincia.
ART. 14
Copertura assicurativa
1. L’Operatore dovrà impegnarsi a consegnare un’apposita copertura assicurativa per gli eventuali vizi e difetti d’opera e per i danni che dovessero verificarsi in relazione ai lavori e/o alle opere realizzate dall’Operatore.
ART. 15
Oneri fiscali
1. Le spese di stipula, bollo, registrazione e tutte le conseguenti di carattere fiscale di qualsiasi genere saranno a carico esclusivamente dell’Operatore.
ART. 16
Penali
1. Fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito, la Provincia potrà prevedere l’applicazione, nei confronti dell’Operatore, di penali per gli importi che saranno determinati dalla Provincia, in uno o più dei seguenti casi, salvo altri:
a) in caso di lavori eseguiti in modo difforme da quanto previsto nella Convenzione;
b) in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei lavori previsti nel Programma Triennale dei Percorsi, nello Stralcio Operativo Annuale, nella Concessione e/o Autorizzazione;
c) nel caso di ritardo da parte dell’Operatore nella realizzazione delle opere di ripristino previste dalla Convenzione;
d) nel caso di mancata realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
e) in caso di ritardo dell’Operatore nella realizzazione delle modifiche o della messa in sicurezza delle Reti di Telecomunicazioni resesi necessarie a seguito di lavori di manutenzione o di modifica delle Strade Provinciali;
f) in caso di mancato rispetto da parte dell’Operatore delle procedure di coordinamento stabilite dalla Provincia;
g) in caso di mancato adempimento da parte dell’Operatore all’obbligo di spostamento della Rete di Telecomunicazioni.
2. Rimane comunque impregiudicata, anche in caso di applicazione delle penali, la facoltà della Provincia di risoluzione e/o di revoca della Convenzione e di tutti i provvedimenti amministrativi.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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» Art. 5 Istanze di concessione
» Art. 6 Interferenze ed opere difformi
» Art. 7 Rilascio della concessione
» Art. 8 Strade all'interno dei centri abitati
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» Art. 10 Canone e corrispettivo
» Art. 11 Siti
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» Art. 14 Copertura assicurativa
» Art. 15 Oneri fiscali
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REGOLAMENTO
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 4
Convenzioni generali
1. Ai sensi dell’articolo 67, comma quinto, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui al citato articolo 28 del Codice della Strada e l’Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere, in particolare, stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, per l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
2. La Convenzione fisserà le procedure amministrative da seguire per il rilascio delle singole Concessioni per l’attraversamento, l’uso e l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo, relativo alle Sedi Stradali Provinciali e per la posa e la installazione di Rete di Telecomunicazioni, per la realizzazione di sezioni di scavo, al fine dell’esercizio da parte di Operatore della Rete di Telecomunicazioni. Definirà inoltre le modalità da adottarsi per l’esecuzione dei lavori di posa ed installazione della Rete di Telecomunicazioni medesima che attengono al Suolo, al Sottosuolo e Soprassuolo delle Strade Provinciali, le eventuali Infrastrutture o lavori di rifacimento, spostamento e manutenzione delle reti insistenti sulle suddette aree. Nel corso dell’esecuzione dei lavori, possono essere prescritte dalla Provincia norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi prolungati, anche apposite deviazioni in sito o percorsi alternativi.
ART. 5
Istanze di concessione
1. L’Operatore ogni qualvolta intenda costruire una nuova Rete di Telecomunicazioni, o parte di Rete di Telecomunicazioni, o strutture destinate alla attrezzatura accessoria alla predetta Rete di Telecomunicazioni, che attraversino, occupino o comunque insistano, anche con i relativi depositi, sul Suolo, sul Sottosuolo o sul Soprassuolo relativo a Strade Provinciali e loro fasce di rispetto, presenterà alla Provincia, a norma dell’art. 120 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, e successive modifiche, della L.R. 16/08/82 n° 52, e successive modifiche, e dell’art. 25 del Codice della Strada, fatte salve ulteriori disposizioni di legge e/o regolamentari e/o amministrative applicabile, la seguente documentazione:
a) domanda in carta legale in originale ed in copia, accompagnata da relazione tecnica descrittiva della Rete di Telecomunicazioni da realizzare, attestante che gli interventi da effettuare sulle aree Provinciali e/o sulle Infrastrutture sono in tutto rispondenti alle disposizioni delle vigenti leggi, e che saranno realizzati secondo le regole della buona tecnica;
b) elaborato tecnico in tre copie, di cui una in bollo, contenente corografia su carta regionale in scala 1:10000, recante l’indicazione del tratto di Strada Provinciale interessato dagli interventi; l’indicazione della progressiva chilometrica stradale; planimetria catastale e aerofotogrammetria, in scala appropriata, con l’esatta indicazione delle opere da eseguire; profilo longitudinale della campata della Rete di Telecomunicazioni attraversante la Strada Provinciale, che riporti la sezione della stessa, i sostegni di appoggio, l’armamento ed i franchi sul piano stradale e delle opere accessorie; in caso di attraversamento o di occupazione longitudinale con Cavi sotterranei, la profondità di giacitura e l’esatta ubicazione delle Tubazioni e dei Cavi, la posizione di eventuali pozzetti o dei sostegni di partenza del Cavo. Detta documentazione deve essere prodotta anche su supporto informatico;
c) attestazione di versamento per spese di istruttoria determinate dalla Provincia;
d) copia autentica di idoneo titolo giuridico abilitante l’Operatore alla realizzazione, installazione ed esercizio di Rete di Telecomunicazioni;
e) ogni altra documentazione richiesta dalla Provincia.
2. La Provincia istruisce la domanda assumendo ogni utile dato informativo presso gli altri uffici Provinciali interessati e propone eventuali modifiche ai percorsi in virtù delle Infrastrutture esistenti e/o programmate, ai problemi connessi alla circolazione e sicurezza delle Strade, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi di rete esistenti o programmati.
ART. 6
Interferenze ed opere difformi
1. L’Operatore si dovrà impegnare a realizzare i lavori relativi alle Interferenze in piena conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. Lo studio del progetto di Interferenza, la predisposizione di tutta la necessaria documentazione e la realizzazione delle Interferenze saranno a cura e spese dell’Operatore. Il progetto di Interferenza sarà sottoposto alla approvazione della Provincia.
3. Per comprovate ed urgenti necessità dell’Operatore, in caso di necessità di esecuzione di opere difformi dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di Concessione, la Provincia, a cura e spese dell’Operatore, potrà consentire, in via eccezionale, con provvedimento specifico, la immediata realizzazione dell’opera difforme, subordinatamente alla sottoscrizione da parte dell’Operatore del relativo impegno di ripristino, da assolversi nei tempi indicati dalla Provincia, o di obbligazioni alternative richieste dalla Provincia. Il tutto a cura e spese dell’Operatore.
ART. 7
Rilascio della concessione
1. Fatte salve diverse disposizioni di legge vigenti, a fronte della regolare presentazione dei documenti richiesti, la Provincia, se il giudizio di idoneità del progetto avrà esito positivo, provvederà ad accogliere la domanda presentata dall’istante, rilasciando la Concessione, entro i termini di legge.
2. Le singole Concessioni indicheranno, in via elencativa ma non esaustiva, le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed ingombro della carreggiata, la Strada Provinciale, o parte di essa, interessata dai lavori, i periodi di limitazione o deviazione del traffico, le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi, i controlli, le ispezioni ed il collaudo riservato alla Provincia, la durata della Concessione, il deposito cauzionale.
3. La Concessione individua gli eventuali obblighi di natura civica a carico del Concessionario, come definiti in sede di Convenzione Generale, per tali intendendosi, in generale, un’Infrastruttura e/o un Cavo, e/o una Tubazione e/o un servizio di Telecomunicazioni forniti a favore della Provincia e/o di altre istituzioni pubbliche e/o di diritto pubblico e/o Enti o società private indicati dalla Provincia.
ART. 8
Strade all'interno dei centri abitati
1. La Convenzione sarà applicata, salva diversa disposizione, anche con riferimento ai tratti di Strade Provinciali all’interno del centro abitato di Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali, ai sensi dell’art. 26 del Codice della Strada, il rilascio delle Concessioni è di competenza dell’Amministrazione Comunale, previo nulla osta della Provincia.
ART. 9
Durata
1. La durata della Convenzione non dovrà essere superiore a dieci (10) anni e comunque non potrà eccedere i limiti temporali del provvedimento autorizzatorio, o altro idoneo titolo giuridico, per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui è titolare l’Operatore.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la stessa si applicherà integralmente alle nuove istanze di Concessione e/o Autorizzazione presentate dall’Operatore ed a quelle in corso di definizione.
ART. 10
Canone e corrispettivo
1. Per il COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) si applicheranno le disposizioni legislative che regolano la posa delle Condutture ed il relativo Regolamento Provinciale adottato con delibera consiliare n°12324/624/98 del 22/12/98, esecutiva (provvedimento del CO.RE.CO. del 30/12/98 n°351) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’operatore è tenuto al pagamento di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dell’operatore. Gli importi sono indicati nella tabella allegata al Regolamento.
3. L’operatore che utilizza le Infrastrutture esistenti di proprietà della Provincia dovrà pagare alla Provincia di Milano un corrispettivo stabilito ai sensi di legge.
4. Il mancato pagamento di quanto dovuto dall’Operatore alla Provincia, a qualsiasi titolo nei termini indicati determinerà la revoca e l’inefficacia della Concessione e costituirà inadempimento rilevante della Convenzione.
ART. 11
Siti
1. In sede di individuazione e definizione dei singoli Siti esterni ed interni su cui installare la Rete di Telecomunicazioni, l’atto di Concessione regolerà, nel rispetto dei principi previsti dalla Convenzione, i rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli Siti.
2. I Siti dovranno avere una ampiezza variabile in funzione del tipo di Rete di Telecomunicazione da installare e saranno, comunque, concessi compatibilmente con la loro effettiva disponibilità, con la sicurezza del traffico stradale, nonché della sicurezza e della salute delle persone, ad insindacabile giudizio della Provincia.
3. La Provincia si riserverà il diritto di accedere ai Siti concessi in qualsiasi momento per procedere a sopralluoghi ed effettuare interventi legati ad esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale, previa comunicazione, da farsi a mezzo telefax e con idoneo preavviso, all’Operatore, il quale potrà far presenziare il proprio personale a tali accessi.
ART. 12
Spese di istruttoria
1. L’Operatore dovrà provvedere, mediante apposito versamento da effettuare presso la Cassa Provinciale, al rimborso delle spese di sopralluogo e di istruttoria relative alla concessione di ogni singolo lavoro, a norma dell’art. 27 comma 3 del Codice della Strada.
ART. 13
Costituzione di deposito cauzionale
1. A garanzia dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione, l’Operatore dovrà prestare un deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria o altro strumento ritenuto idoneo dalla Provincia.
ART. 14
Copertura assicurativa
1. L’Operatore dovrà impegnarsi a consegnare un’apposita copertura assicurativa per gli eventuali vizi e difetti d’opera e per i danni che dovessero verificarsi in relazione ai lavori e/o alle opere realizzate dall’Operatore.
ART. 15
Oneri fiscali
1. Le spese di stipula, bollo, registrazione e tutte le conseguenti di carattere fiscale di qualsiasi genere saranno a carico esclusivamente dell’Operatore.
ART. 16
Penali
1. Fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito, la Provincia potrà prevedere l’applicazione, nei confronti dell’Operatore, di penali per gli importi che saranno determinati dalla Provincia, in uno o più dei seguenti casi, salvo altri:
a) in caso di lavori eseguiti in modo difforme da quanto previsto nella Convenzione;
b) in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei lavori previsti nel Programma Triennale dei Percorsi, nello Stralcio Operativo Annuale, nella Concessione e/o Autorizzazione;
c) nel caso di ritardo da parte dell’Operatore nella realizzazione delle opere di ripristino previste dalla Convenzione;
d) nel caso di mancata realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
e) in caso di ritardo dell’Operatore nella realizzazione delle modifiche o della messa in sicurezza delle Reti di Telecomunicazioni resesi necessarie a seguito di lavori di manutenzione o di modifica delle Strade Provinciali;
f) in caso di mancato rispetto da parte dell’Operatore delle procedure di coordinamento stabilite dalla Provincia;
g) in caso di mancato adempimento da parte dell’Operatore all’obbligo di spostamento della Rete di Telecomunicazioni.
2. Rimane comunque impregiudicata, anche in caso di applicazione delle penali, la facoltà della Provincia di risoluzione e/o di revoca della Convenzione e di tutti i provvedimenti amministrativi.
