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CAPO I - Principi Generali
INDICE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
» Art. 1 Ambito di applicazione
» Art. 2 Finalità
» Art. 3 Definizioni
REGOLAMENTO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio della Provincia e disciplina l’uso del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo per la realizzazione, l’installazione, la manutenzione e lo spostamento di Reti di Telecomunicazione, come infra definite.
2. I principi informatori sono la tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione assicurati, tra l’altro, attraverso il controllo dell’uso della strada.
ART. 2
Finalità
1. Finalità del Regolamento è la definizione delle procedure per la realizzazione, manutenzione o spostamento, di Infrastrutture, Impianti e Reti di Telecomunicazioni, compatibilmente con le esigenze di tutela della Sede Stradale Provinciale e della sicurezza della circolazione, nel pieno recepimento delle disposizioni dettate dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, dalla Direttiva Ministeriale 3.3.1999 sulla “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", dalla L. n.166/2002.
2. Tali obiettivi sono perseguibili, oltre che in fase esecutiva, attraverso:
a) programmazione degli interventi di manutenzione e controllo che nel tempo gli impianti richiederanno;
b) sistemi informatizzati per la rilevazione dello stato della Rete di Telecomunicazioni che consentano di evitare interventi distruttivi sulla Sede Stradale;
c) razionalizzazione dell’impiego delle aree di sedime utilizzate sia in termini di sviluppo delle Reti di Telecomunicazioni che di tempestività degli interventi.
ART. 3
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:
Autorizzazione: il provvedimento che la Provincia rilascia ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione per interventi effettuati dall’Operatore sulla Sede Stradale Provinciale, non disciplinati dalle Concessioni rilasciate ai sensi della Convenzione.
Cavo: conduttore di forma allungata, che può essere costituito da più elementi, mediante il quale avviene la trasmissione delle telecomunicazioni.
Concessione: provvedimento rilasciato dall’ente proprietario o gestore della Strada Provinciale all’Operatore (art. 67 D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni – D.P.R. 610 del 19/09/1996 nonché ai sensi dell’eventuale ulteriore normativa applicabile) al fine di realizzare la Rete di Telecomunicazioni o gli spostamenti della Rete di Telecomunicazioni dell’Operatore.
Condutture: vedi Tubazioni.
Convenzione: atto che disciplina rapporti tra la Provincia ed Operatore di Telecomunicazioni per la realizzazione o installazione di Rete di Telecomunicazioni implicanti l’attraversamento, l’uso o l’occupazione delle Sedi Stradali Provinciali o parti di esse.
Infrastruttura: i cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto, o sopra, le Strade Provinciali, o parte di esse, e relative aree di sedime, e/o i manufatti e piccole opere presenti.
Interferenza: rapporto con Infrastruttura e/o Rete di Telecomunicazioni di qualunque genere attraversanti od occupanti strutture viarie, sia preesistenti che di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove realizzazioni di strutture viarie dalle quali detto rapporto sorga.
Manutenzioni: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni dell’Operatore in ordinario funzionamento.
Norme Tecniche: complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori di cui alla Convenzione e/o Concessione e/o Autorizzazione da parte dell’Operatore.
Operatore o Operatore di Telecomunicazioni: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per la realizzazione ed installazione di Rete di Telecomunicazioni, che può interessare il Suolo, il Sottosuolo, il Soprassuolo e l’Infrastruttura.
Programma Triennale dei Percorsi: progettazione che indichi i tracciati, le proporzioni, le posizioni e l’ingombro della Rete di Telecomunicazioni che l’Operatore intende realizzare nel triennio.
Rete di Telecomunicazioni: sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici.
Sito: le aree poste a livello, sopra o sotto, la superficie terrestre, oggetto di alcune delle attività della Convenzione.
Soprassuolo: lo spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre.
Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre.
Strada Provinciale o Sede Stradale Provinciale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.lgs. n°285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e successive modifiche, nonché i manufatti, i reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza delle strade in proprietà o in gestione della Provincia.
Stralcio Operativo Annuale: progettazione che specifichi nel dettaglio le occupazioni del Suolo, del Sottosuolo e Soprassuolo, nonché la Rete di Telecomunicazioni che sarà realizzata dall’Operatore nel corso dell’anno cui lo Stralcio Operativo Annuale si riferisce.
Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie terrestre.
Tubazioni: corpi cilindrici o prismatici cavi, di lunghezza e forma variabile, funzionali alla installazione di Cavo o altri manufatti, inclusi, in via elencativa ma non esaustiva, i tritubi, al proprio interno.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
» Art. 1 Ambito di applicazione
» Art. 2 Finalità
» Art. 3 Definizioni
REGOLAMENTO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio della Provincia e disciplina l’uso del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo per la realizzazione, l’installazione, la manutenzione e lo spostamento di Reti di Telecomunicazione, come infra definite.
2. I principi informatori sono la tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione assicurati, tra l’altro, attraverso il controllo dell’uso della strada.
ART. 2
Finalità
1. Finalità del Regolamento è la definizione delle procedure per la realizzazione, manutenzione o spostamento, di Infrastrutture, Impianti e Reti di Telecomunicazioni, compatibilmente con le esigenze di tutela della Sede Stradale Provinciale e della sicurezza della circolazione, nel pieno recepimento delle disposizioni dettate dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, dalla Direttiva Ministeriale 3.3.1999 sulla “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", dalla L. n.166/2002.
2. Tali obiettivi sono perseguibili, oltre che in fase esecutiva, attraverso:
a) programmazione degli interventi di manutenzione e controllo che nel tempo gli impianti richiederanno;
b) sistemi informatizzati per la rilevazione dello stato della Rete di Telecomunicazioni che consentano di evitare interventi distruttivi sulla Sede Stradale;
c) razionalizzazione dell’impiego delle aree di sedime utilizzate sia in termini di sviluppo delle Reti di Telecomunicazioni che di tempestività degli interventi.
ART. 3
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:
Autorizzazione: il provvedimento che la Provincia rilascia ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione per interventi effettuati dall’Operatore sulla Sede Stradale Provinciale, non disciplinati dalle Concessioni rilasciate ai sensi della Convenzione.
Cavo: conduttore di forma allungata, che può essere costituito da più elementi, mediante il quale avviene la trasmissione delle telecomunicazioni.
Concessione: provvedimento rilasciato dall’ente proprietario o gestore della Strada Provinciale all’Operatore (art. 67 D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni – D.P.R. 610 del 19/09/1996 nonché ai sensi dell’eventuale ulteriore normativa applicabile) al fine di realizzare la Rete di Telecomunicazioni o gli spostamenti della Rete di Telecomunicazioni dell’Operatore.
Condutture: vedi Tubazioni.
Convenzione: atto che disciplina rapporti tra la Provincia ed Operatore di Telecomunicazioni per la realizzazione o installazione di Rete di Telecomunicazioni implicanti l’attraversamento, l’uso o l’occupazione delle Sedi Stradali Provinciali o parti di esse.
Infrastruttura: i cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto, o sopra, le Strade Provinciali, o parte di esse, e relative aree di sedime, e/o i manufatti e piccole opere presenti.
Interferenza: rapporto con Infrastruttura e/o Rete di Telecomunicazioni di qualunque genere attraversanti od occupanti strutture viarie, sia preesistenti che di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove realizzazioni di strutture viarie dalle quali detto rapporto sorga.
Manutenzioni: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni dell’Operatore in ordinario funzionamento.
Norme Tecniche: complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori di cui alla Convenzione e/o Concessione e/o Autorizzazione da parte dell’Operatore.
Operatore o Operatore di Telecomunicazioni: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per la realizzazione ed installazione di Rete di Telecomunicazioni, che può interessare il Suolo, il Sottosuolo, il Soprassuolo e l’Infrastruttura.
Programma Triennale dei Percorsi: progettazione che indichi i tracciati, le proporzioni, le posizioni e l’ingombro della Rete di Telecomunicazioni che l’Operatore intende realizzare nel triennio.
Rete di Telecomunicazioni: sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici.
Sito: le aree poste a livello, sopra o sotto, la superficie terrestre, oggetto di alcune delle attività della Convenzione.
Soprassuolo: lo spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre.
Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre.
Strada Provinciale o Sede Stradale Provinciale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.lgs. n°285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e successive modifiche, nonché i manufatti, i reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza delle strade in proprietà o in gestione della Provincia.
Stralcio Operativo Annuale: progettazione che specifichi nel dettaglio le occupazioni del Suolo, del Sottosuolo e Soprassuolo, nonché la Rete di Telecomunicazioni che sarà realizzata dall’Operatore nel corso dell’anno cui lo Stralcio Operativo Annuale si riferisce.
Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie terrestre.
Tubazioni: corpi cilindrici o prismatici cavi, di lunghezza e forma variabile, funzionali alla installazione di Cavo o altri manufatti, inclusi, in via elencativa ma non esaustiva, i tritubi, al proprio interno.
