TITOLO I - Il procedimento amministrativo
INDICE
TITOLO I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
DEFINIZIONE INIZIO, RESPONSABILI E DURATA PROCEDIMENTO
» Art. 1 Finalità del regolamento
» Art. 2 Definizione e individuazione dei procedimenti dell'Amministrazione provinciale
» Art. 3 Soggetti iniziatori di procedimenti
» Art. 4 Soggetti responsabili dei procedimenti
» Art. 5 Fasi dei procedimenti e motivazione
» Art. 6 Durata dei procedimenti
» Art. 7 Sospensione. Estensione e modifica dei termini dei procedimenti
» Art. 8 Semplificazione amministrativa
CAPO II
PARTECIPAZIONE DI TERZI ALL'ITER DEI PROCEDIMENTI
» Art. 9 Presentazione dei documenti rilevanti
» Art. 10 Certificazione della documentazione presentata
» Art. 11 Dichiarazioni sostitutive
» Art. 12 Intervento nel procedimento
» Art. 13 Conferenze di servizio
» NOTE
REGOLAMENTO
TITOLO I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
DEFINIZIONE INIZIO, RESPONSABILI E DURATA PROCEDIMENTO
ART. 1
Finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina:
1. Lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, di competenza della Provincia di Milano
2. Le forme di pubblicità per la conoscibilità dei provvedimenti e degli atti adottati dagli organi della Provincia di Milano e dei documenti conservati depositati negli archivi correnti e di deposito di questo Ente.
3. Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso.
ART. 2
Definizione e individuazione dei procedimenti dell'Amministrazione provinciale
1. Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi inerenti l'azione amministrativa della Provincia.
2. I procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione provinciale disciplinati dal presente regolamento sono individuati nella tabella allegata.
ART. 3
Soggetti iniziatori di procedimenti
1. Il procedimento è attivato su richiesta di parte, (interna e/o esterna alla Provincia) ed è relativo a portatori di interessi, titolari del diritto di accesso, che possono essere persone fisiche o giuridiche.
2. Il procedimento è attivato d'ufficio se si verificano circostanze che lo richiedono o in date prestabilite.
3. Il procedimento può in ogni caso essere attivato per autonoma iniziativa degli organi statutari dell'Ente.
ART. 4
Soggetti responsabili dei procedimenti
1. La tabella individua per ciascuna categoria di procedimenti, qualora non sia già stabilito da leggi o regolamenti, l'unità organizzativa intesa come l'ufficio competente, responsabile dell'istruttoria nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale.
2. Il Dirigente della unità organizzativa, ai sensi del comma precedente, risponde dell'intero procedimento, anche nel caso in cui la realizzazione di singoli atti o attività nonché lo svolgimento di fasi sub-procedimentali sia dal medesimo affidata ad altro soggetto. La responsabilità implica conseguentemente anche l'espressione del parere tecnico di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (vedi nota).
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del Responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti interessati all'avvio del procedimento e a richiesta a chiunque vi abbia interesse.
ART. 5
Fasi dei procedimenti e motivazione
1. Il procedimento d'ufficio è avviato dalla data di adozione dell'atto iniziale da parte dell'Amministrazione provinciale. Con il termine di "adozione dell'atto iniziale" si intende il verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 3).
2. Il procedimento ad iniziativa di parte si intende avviato dalla data di ricevimento della domanda o richiesta redatta nelle forme previste dall'Amministrazione provinciale come da successivo art. 9), munita del timbro datario, apposto all'arrivo dal Protocollo generale.
3. E' da tale data, pertanto, che si computa la decorrenza del termine.
4. Ogni procedimento attivato dall'Amministrazione provinciale, su richiesta di parte o d'ufficio, deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato.
5. La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
ART. 6
Durata dei procedimenti
1. Nei casi in cui non sia diversamente previsto da legge o altro regolamento, i termini per la conclusione mediante provvedimenti espressi dei procedimenti, sono indicati nella allegata tabella, costituente parte integrante del presente regolamento.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti, non indicati dalla legge o nella tabella, sono da intendersi di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (vedi nota).
3. Essi costituiscono il termine massimo della durata dell'attività procedimentale comprensiva delle fasi intermedie, dei passaggi istruttori interni alla Provincia di Milano e di quelli esterni.
4. Decorsi, inutilmente, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione provinciale, l'interessato può fare domanda al dirigente sovraordinato al responsabile del procedimento, il quale ha l'obbligo di provvedere direttamente nel termine di 30 giorni.
5. L'inosservanza dei termini procedimentali, ferme le responsabilità penali, comporta accertamenti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 20 (commi 9 e 10) e 59 del D.Lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche (vedi nota) nonché dai C.C.N.L. vigenti, a carico dei dirigenti e degli altri dipendenti interessati.
ART. 7
Sospensione. Estensione e modifica dei termini dei procedimenti
1. I termini dei procedimenti rimangono sospesi:
a. nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di altri enti o organismi, per il tempo indicato, rispettivamente, nel comma 1 dell'art. 16 e nel comma 1 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (vedi nota), ovvero sino a che non pervengano i pareri o le valutazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, storico - artistica, paesaggistico territoriale, della salute dei cittadini e della tutela del lavoratore sul luogo di lavoro, nonché le risultanze degli esperimenti e degli accertamenti dei limiti e dei contingenti richiesti dall'art. 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dall'art. 2 - comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedi nota) per il rilascio degli atti di consenso dell'Amministrazione all'esercizio di attività private;
b. per il tempo necessario all'adozione di atti ed all' acquisizione di documenti di altre Amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), che debbono essere recepiti in relazione allo specifico procedimento;
c. nei casi in cui l'adozione di provvedimenti è subordinata all'introito del controvalore dei trasferimenti dello Stato, della Regione, della Cassa Depositi e Prestiti, di altri Istituti di credito, nonché di ogni pubblica Amministrazione o ente;
d. durante il periodo compreso tra il 1 agosto ed il 31 agosto di ogni anno.
2. Nel caso in cui l'organo competente per il procedimento abbia rappresentato motivate esigenze istruttorie, i termini sono interrotti per il tempo necessario alla acquisizione dei documenti, nonché dei chiarimenti e degli elementi integrativi del giudizio - ovvero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - richiesti alle parti che hanno prodotto la domanda, da cui ha avuto inizio il procedimento o, comunque, interessate al procedimento medesimo. In questo caso, i termini riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei dati sopra indicati.
3. I termini di cui al presente regolamento possono essere prorogati, per sopravvenute esigenze istruttorie, per una sola volta e per il tempo strettamente necessario, dagli organi competenti, con atto motivato da comunicare agli interessati.
4. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano per le certificazioni concesse a vista o per quegli atti amministrativi vincolati ovvero gestiti con mezzi di automazione.
ART. 8
Semplificazione amministrativa
1. L'Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per le straordinarie motivate esigenze sopra descritte.
2. L'Amministrazione provinciale è altresì tenuta ad attivare, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati processi valutativi e di semplificazione al fine di:
a. snellire l'attività procedimentale;
b. ridurre il numero dei procedimenti amministrativi eliminando quelli desueti e dei sub procedimenti strumentali;
c. ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione per procedimenti tra loro analoghi;
d. regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diversi servizi.
CAPO II
PARTECIPAZIONE DI TERZI ALL'ITER DEI PROCEDIMENTI
ART. 9
Presentazione dei documenti rilevanti
1. In sede di avvio del procedimento i responsabili e gli operatori addetti all'attività procedimentale adottano ogni misura utile a fornire indicazioni all'interessato in merito alla documentazione essenziale da presentare contestualmente alla domanda o all'attivazione d'ufficio del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni di operazioni e di ridurre i costi dell'attività amministrativa.
2. La documentazione essenziale può essere riportata anche in apposita modulistica inviata agli interessati in sede di avvio del procedimento.
ART. 10
Certificazione della documentazione presentata
1. Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere accertati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati, si provvede ad acquisire la relativa documentazione certificativa d'ufficio o, qualora ciò non sia possibile, su presentazione degli interessati, adottando in tal caso ogni misura organizzativa utile a facilitare tale adempimento.
2. Per la validità delle certificazioni eventualmente rese dagli interessati, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (vedi nota).
ART. 11
Dichiarazioni sostitutive
1. Le certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sue successive modificazioni, nonché dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (vedi nota).
2. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto (fatto questo che deve essere specificamente attestato), di domande da presentare agli organi dell'Amministrazione provinciale competenti per il procedimento trattato non è soggetta ad autenticazione.
3. L'Amministrazione provinciale adotta ogni misura utile a favorire l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive e a semplificare le procedure di autenticazione, qualora previste dalla normativa vigente.
ART. 12
Intervento nel procedimento
1. I soggetti di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (vedi nota), ai quali possa derivare un qualunque pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.
2. La richiesta di intervenire deve contenere gli elementi utili per l' individuazione del procedimento al quale l'intervento è riferito, i motivi dell'intervento e le generalità dell'interveniente.
3. Il Responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (vedi nota); in caso affermativo deve inviare all'interveniente la comunicazione contenente le indicazioni di cui all'art. 23 - comma 2, del presente regolamento; in caso negativo, deve comunicare all'interveniente, motivando adeguatamente, le ragioni che non consentono l'intervento.
4. I soggetti intervenuti nel procedimento hanno diritto:
a. di prendere visione degli atti del procedimento;
b. di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del provvedimento.
5. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso che li riguardano, con le modalità previste nel titolo II del presente regolamento.
6. Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti - che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento - entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento e sempre che il procedimento non sia già concluso.
7. Nel corso del procedimento e comunque non oltre il termine previsto al comma precedente, gli interessati, possono presentare documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali, oppure addurre osservazioni o pareri, anche mediante audizioni personali, il cui esito deve essere verbalizzato.
8. Gli interessati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni, personalmente o attraverso un proprio rappresentante munito di delega. A tal fine il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare all'interessato i riferimenti utili per tali operazioni.
ART. 13
Conferenze di servizio
1. Qualora siano indette conferenze di servizi il Responsabile del procedimento acquisisce intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.
2. Quando siano coinvolti esclusivamente servizi interni all'ente, la prima riunione della conferenza di cui al comma precedente si deve svolgere entro quindici giorni dalla indizione della stessa, e l'esame contestuale dei vari interessi coinvolti deve concludersi entro i successivi trenta giorni.
3. Le conferenze di servizi che coinvolgano altre Amministrazioni pubbliche sono disciplinate dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 15 maggio 1997, n. 127 (vedi nota).
