Titolo I - Principi generali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Applicazione normativa
Art. 3 - Oggetto della disciplina
REGOLAMENTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Il presente regolamento disciplina le alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile della Provincia di Milano in attuazione al disposto dell'art. 12 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Il regolamento definisce i criteri di trasparenza e di pubblicità constituenti condizione di alienazione del patrimonio immobiliare disponibiledell'Ente,mediante adeguati strumenti volti ad una corretta gestione delle procedure di alienazione.
Vengono altresì dispciplinati i più frequenti atti di disposizione che costituiscono diritti di terzi su bemi patrimoniali della Provincia, quali affitti e locazioni, comodati, ivi comprese forme agevolate assunte ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90.
La disciplina delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile è adottata anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908 n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454 e successive modificazioni nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, come previsto dall'art. 12 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127, per cui l'Ente può dar corso ad alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile secondo la disciplina privatistica, ed in conformità a quanto dettato dal presente regolamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia ai principi generali in materia di alienazione di beni immobili stabiliti dall'ordinamento giuridico ed alle norme in materia di compravendita e costituzione di diritti reali contenute nel codice civile.
Art. 3
Oggetto della disciplina
La disciplina del presente regolamento è applicabile, successivamente alla sua entrata in vigore, a tutte le alienazioni ed agli atti di disposizione di cui al Titolo III relativi al patrimonio immobiliare disponibile della Provincia.
Sono esclusi dal presente regolamento i beni facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile.
