TITOLO VIII - Disposizioni finali
INDICE
TITOLO VIII
DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI
CAPO I
NORME GENERALI
» Art. 100 Ambito di applicazione
» Art. 101 Esclusioni
» Art. 102 Programma approvato dal Consiglio
» Art. 103 Limite di spesa
CAPO II
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA , CONSULENZA E COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO
» Art. 104 Presupposti soggettivi
» Art. 105 Presupposti oggettivi
» Art. 106 Ricognizione indisponibilità interma di personale
» Art. 107 Modalità di conferimento e individuazione dei contraenti
» Art. 108 Rinnovo e proroga
» Art. 109 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
» Art. 110 Pubblicità degli incarichi conferiti
CAPO III
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
» Art. 111 Definizione
» Art. 112 Durata
» Art. 113 Compenso
» Art. 114 Proporzionalità e congruità del compenso
» Art. 115 Contratto
» Art. 116 Malattia, infortunio e maternità
» Art. 117 Prevenzione e sicurezza
» Art. 118 Rinvio
CAPO IV
PRESTAZIONE OCCASIONALE
» Art. 119 Definizione
» Art. 120 Compenso
» Art. 121 Responsabilità
» Art. 122 Rinvio
CAPO V
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
» Art. 123 Definizione
» Art. 124 Compenso
» Art. 125 Rinvio
REGOLAMENTO
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
NORME GENERALI
ART. 100
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente titolo disciplinano le procedure comparative per il conferimento, di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all’amministrazione, rientranti nelle seguenti tipologie:
incarichi conferiti a persone fisiche, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che costituiscono prestazioni d’opera ai sensi degli art. 2222 e ss. del codice civile;
incarichi di alto contenuto di professionalità ex art. 110, comma 6, D.Lgs. n. 267/00 e di alta specializzazione ex art. 36 del presente regolamento che costituiscono prestazioni d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 e ss. del codice civile.
ART. 101
Abrogazioni di norme regolamentari
1. Sono esclusi dalla disciplina del seguente titolo:
- il conferimento all’esterno della rappresentanza in giudizio;
- gli atti di patrocinio dell’Amministrazione;
- le prestazioni di lavoro autonomo disciplinate dal D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il patrocinio legale;
- componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999;
- gli incarichi professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate.
2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta dal collaboratore in maniera saltuaria e del tutto autonoma, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il conferimento di incarichi a soggetti esterni diversi dalle prestazioni d’opera occasionali avviene nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio che è inserito nella Relazione Previsionale Programmatica dell’anno di riferimento.
Il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.
La Giunta stabilisce annualmente, con la deliberazione di approvazione del Progetto di Bilancio da sottoporre all’approvazione del Consiglio, una percentuale rispetto alla spesa del personale e all’acquisizione dei servizi, prevedendo un obiettivo di contenimento rispetto alla spesa sostenuta nell’esercizio precedente. Da tale percentuale sono escluse le spese coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati.
CAPO II
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA , CONSULENZA E COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO
ART.104
Presupposti soggettivi
Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria. Tale requisito è di norma accertabile con il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente attinente l’oggetto dell’incarico, senza tuttavia escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta aggiunta alla laurea triennale.
2. È fatta salva la previsione di requisiti diversi per lo svolgimento di prestazioni professionali disciplinate da leggi speciali.
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
4. Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti scritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
ART. 105
Presupposti oggettivi
1.Sono presupposti per il conferimento:
- corrispondenza dell’oggetto dell’incarico agli obiettivi dell’Amministrazione;
- mancanza di figure professionali idonee;
- adeguata motivazione per l’affidamento dell’incarico;
- indicazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dell’incarico;
- proporzionalità e congruità tra compenso corrisposto ed utilità conseguita;
- temporaneità dell’incarico.
2. La mancanza di professionalità idonee è intesa sia come assenza, sia come carenza di una struttura organizzativa o di risorse umane idonee a svolgere le mansioni richieste all’incaricato, da valutarsi sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo.
3. Tale carenza può essere dovuta:
- alla straordinarietà/eccezionalità/specializzazione delle finalità dell’attività da svolgere;
- alla carenza di personale idoneo tra quello in servizio;
- all’insufficienza di personale stesso con consequenziale impossibilità per quello in servizio di essere distolto dagli attuali compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza.
ART. 106
Ricognizione indisponibilità interna di personale
1. La rilevazione dell’assenza di professionalità idonee a svolgere le mansioni richieste all’incaricato deve essere fatta, in concreto, mediante verifica:
- della dotazione organica dell’Ente.
- dei contenuti dei profili professionali.
- degli archivi esistenti riguardanti la formazione e le competenze del personale interno.
2. Spetta al Dirigente competente effettuare la ricognizione, personalmente qualora debba avvenire all’interno della propria struttura organizzativa, ovvero mediante apposita richiesta da trasmettere a tutte le Direzioni Centrali che dovranno fornire idonea risposta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa istanza, in caso di disponibilità di personale interno a ricoprire la professionalità richiesta.
ART. 107
Modalità di conferimento e individuazione dei contraenti
1. Il conferimento degli incarichi oggetto del presente Titolo è di competenza del Dirigente interessato che vi provvede con propria determinazione. Alla determinazione dovrà essere allegato il disciplinare di incarico debitamente sottoscritto sia dal collaboratore, sia dal dirigente responsabile.
2. La scelta dell’incaricato deve avvenire secondo metodi e procedure che rispettino i principi fondamentali e le norme che reggono l’attività della pubblica Amministrazione.
Di norma va attivata una procedura concorsuale/avviso pubblico al fine di costituire degli elenchi di professionisti cui attingere per l’affidamento degli incarichi, con applicazione di criteri che ne garantiscano la trasparenza.
3 . L’avviso pubblico dovrà contenere:
definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;
gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
durata dell’incarico;
luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
4. L’Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
5. L’incarico dà luogo al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge.
6. Qualora l’incarico sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica, soggetto a regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve previamente essere acquisita l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
1.E’ vietato il rinnovo dei contratti. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
2. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. La proroga deve essere formalizzata in un contratto accessorio a quello originale.
ART.109
Verifia dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiori a novanta giorni, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
ART. 110
Pubblicità degli incarichi conferiti
L’amministrazione rende noti, mediante pubblicazione sul proprio sito web, i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente titolo contenenti il nominativo dell’incaricato, l’oggetto e la ragione dell’incarico, l’ammontare e il soggetto percettore del compenso erogato.
Il contratto stipulato con il professionista o collaboratore esterno diviene efficace dalla data di pubblicazione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
CAPO III
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ART. 111
Definizione
1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di un’attività da parte del collaboratore finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura committente e caratterizzata da:
assenza del vincolo di subordinazione;
personalità della prestazione ossia prevalenza dell’apporto personale del collaboratore;
continuità della prestazione intesa come costanza e perduranza dell’impegno del collaboratore;
coordinazione della prestazione ossia collegamento funzionale con l’attività del committente e possibilità per quest’ultimo di fornire istruzioni in merito allo svolgimento di tale attività.
2. La collaborazione coordinata e continuativa può essere legata ad a uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso.
ART. 112
Durata
1. La durata della collaborazione non può eccedere i dodici mesi continuativi ovvero i limiti della programmazione.
2. Il provvedimento di conferimento diviene efficace dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale.
1. Il compenso spettante al collaboratore è determinato, sulla base delle caratteristiche dell’attività da espletare, delle capacità professionali necessarie e dell’impegno richiesto.
2. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
3. Per il rimborso delle spese di trasferta si applica quanto previsto per i dipendenti della Provincia, con esclusione di ogni forma di indennità forfettaria.
4. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell’imposta di bollo e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
5. Per i compensi erogati è dovuto all’INPS il contributo previsto dalla legge 335/1954.
6. Qualora il collaboratore svolga attività protette ai sensi del DPR n. 1124/1965, deve essere assicurato presso l’INAIL.
7. E’ fatto divieto di anticipazione di somme.
8. Il pagamento frazionato dell’incarico è regolato dal relativo disciplinare.
9. La spesa complessiva sostenuta dall’ente per l’espletamento dell’incarico deve essere indicata nella determinazione dirigenziale di conferimento, mentre nel disciplinare d’incarico trova indicazione il solo compenso concordato e l’eventuale rimborso spese.
10. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
ART. 114
Proporzionalità e congruità del compenso
La proporzionalità e la congruità del compenso deve essere esplicitata nella determinazione dirigenziale di affidamento dando conto dell’istruttoria seguita per la sua determinazione facendo ogni utile riferimento a elementi e condizioni ricavabili da:
- tariffario nazionale o appartenenza ad albo professionale, ove esistente.
- ricognizione all’interno dell’ente e/o in realtà istituzionali sul compenso corrisposto per analoghi profili professionali.
- ogni altra condizione di mercato e particolare situazione cui è possibile riferirsi.
1. Il contratto, nella forma di disciplinare di incarico, deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento ed allegato alla determinazione dirigenziale di affidamento come previsto all’art. 107, comma 1.
2. Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:
parti contraenti;
oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
luogo e modalità di espletamento dell’attività;
responsabile cui è affidato il controllo dell’esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Provincia dei risultati dell’incarico;
spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Milano, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
informativa ai sensi della privacy;
sottoscrizione del dirigente responsabile e dell’incaricato.
ART. 116
malattia, infortunio e maternità
1. In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e rimane sospesa.
2. Alle collaboratrici in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale e assistenziale.
3. Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria e al termine della sospensione per malattia o infortunio, il Dirigente responsabile, in relazione alla prestazione contrattuale, all’attività già espletata ed a quella ancora da espletare, stabilisce, in alternativa, di:
a) autorizzare la prosecuzione dell’attività fino al termine della durata contrattuale inizialmente prevista;
b) autorizzare la prosecuzione della attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione;
c) risolvere il contratto.
ART. 117
Prevenzione e sicurezza
1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori, è fatto carico di informare questi ultimi dei rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. In caso di infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, si procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
ART. 118
Rinvio
1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge in materia, in quanto compatibili.
2. Con riguardo ai presupposti soggettivi del collaboratore si rinvia all’art. 104 del presente titolo.
CAPO IV
PRESTAZIONE OCCASIONALE
1. La prestazione occasionale ha ad oggetto una prestazione lavorativa episodica di natura saltuaria e autonoma che presenta il carattere della occasionalità da valutarsi con riferimento all’attività abitualmente svolta dallo stesso prestatore. La prestazione infatti è svolta:
in assenza del vincolo di subordinazione e di orario;
con autonomia organizzativa ed operativa;
con unicità e saltuarietà della prestazione: l’incarico è unico, anche se il suo assolvimento richiede una serie di atti esecutivi da compiersi nel corso di un certo periodo di tempo, e non è reiterabile più volte.
2. L’attività deve essere svolta, a favore dello stesso committente, presentando tutte le caratteristiche previste dalla normativa in materia e potrebbe non essere riconducibile a fasi di piani e programmi del committente.
3. Non è necessaria l’iscrizione ad albi od elenchi, salvo i casi, residuali, di esercizio di quelle attività per le quali è condizione necessaria tale iscrizione.
1. E’ consentito richiedere prestazioni occasionali a soggetti che abbiano già stipulato con la Provincia contratti di analoga natura, sempre che, tra una prestazione e l’altra, trascorra un tempo tale da escludere la configurazione di un rapporto continuativo.
2. Il Dirigente è personalmente e patrimonialmente responsabile per gli effetti derivanti dalla inosservanza della presente disposizione.
1. Alla prestazione d’opera occasionale si applicano le disposizioni contenute nel presente capo in tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto compatibili.
2. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di prestazione occasionale.
CAPO V
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
La prestazione professionale consiste in una prestazione d’opera intellettuale, svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l’oggetto della prestazione.
ART. 124
Compenso
La liquidazione del compenso è disposta dopo la consegna alla struttura dei risultati della prestazione, svolta secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica e l’espressa dichiarazione del dirigente dell’esatto adempimento della prestazione.
1. Alla prestazione professionale si applicano le disposizioni del presente capo in tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto compatibili.
2. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2230 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di prestazione professionale.
