TITOLO VII - Disciplina incarichi extraistituzionali dei dirigenti e dei dipendenti della Provincia di Milano
INDICE
TITOLO VII
DISCIPLINA INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI DIRIGENTI E
DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI MILANO
» Art. 86 Oggetto della disciplina
» Art. 87 Divieto di attività
» Art. 88 Attività autorizzabili
» Art. 89 Attività lavorative non soggette ad autorizzazione
» Art. 90 Esercizio dell'attività
» Art. 91 Attività incompatibili
» Art. 92 Soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione
» Art. 93 Richiesta di autorizzazione
» Art. 94 Rilascio dell'autorizzazione
» Art. 95 Richiesta di autorizzazione del dipendente distaccato o comandato
» Art. 96 Svolgimento di altra attività in regime part-time
» Art. 97 Violazione norme regolamentari
» Art. 98 Denuncia dei casi di incompatibilità
» Art. 99 Servizio Ispettivo
REGOLAMENTO
TITOLO VII
DISCIPLINA INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI MILANO
ART. 86
Oggetto della disciplina
Il presente Titolo disciplina gli incarichi extra istituzionali non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei dirigenti e dei dipendenti della Provincia di Milano ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.
Per incarichi extra istituzionali si intendono le prestazione lavorative svolte al di fuori del rapporto di lavoro con la Provincia di Milano, in assenza di vincolo di subordinazione, a favore di enti pubblici o di soggetti privati, ad eccezione delle attività, non soggette ad autorizzazione, elencate all’art. 89 del presente Regolamento.
La disciplina degli incarichi extra istituzionali salvaguarda l'esercizio delle attività che costituiscono espressione della libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Divieto di attività
Ferma restando l'applicazione della disciplina dell'incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai dipendenti provinciali è preclusa qualsiasi occupazione o attività che non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e del decoro dell'Amministrazione.
ART. 88
Attività autorizzabili
I Dirigenti e dipendenti della Provincia di Milano, a tempo pieno e con prestazione lavorativa superiore al 50%, che intendano assumere incarichi professionali di consulenza, di progettazione o comunque di collaborazione, compresi arbitrati, collaudi di opere pubbliche; partecipare a Consigli di amministrazione, a Collegi sindacali o dei revisori dei conti di enti; attività di insegnamento in Università e scuole di ogni ordine e grado; fare parte di commissioni di appalto o concorso; assumere cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare; esercitare l'attività di amministratore di condomini - ammessa peraltro limitatamente per la cura dei propri interessi - ed ogni altro tipo di prestazione extra istituzionale, anche di natura privata, devono presentare formale richiesta indirizzata al Direttore della struttura a cui il dipendente appartiene.
La domanda deve contenere a pena di irricevibilità gli elementi essenziali previsti dal successivo articolo 93.
ART. 89
Attività lavorative non soggette ad autorizzazione
Sono escluse dalla necessità della preventiva autorizzazione, in deroga a quanto disposto all'art. 88, tutte le attività rese a titolo gratuito, quelle espletate esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro; la partecipazione in società a titolo di semplice socio; le attività i cui compensi derivano dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, comitati scientifici e simili; dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazioni a convegni e seminari e da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
Rimane l'obbligo in capo ai dipendenti che presentano domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time al 50%, di specificare nella richiesta, l'eventuale attività extra istituzionale che intendono espletare.
ART. 90
Esercizio dell'attività
I predetti incarichi a favore di terzi, possono essere espletati solo se svolti al di fuori dell'orario di servizio e, quando gli stessi debbano essere effettuati durante l'orario di lavoro, il dipendente dovrà utilizzare esclusivamente le ferie spettanti e non potrà usufruire dei permessi con recupero.
ART. 91
Attività incompatibili
Le attività incompatibili, e pertanto non esercitabili, salvo quanto previsto dall’art. 89, sono quelle che non hanno i caratteri della saltuarietà ed occasionalità, quelle che interferiscono con le esigenze del servizio o che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con la Provincia o ne pregiudicano il buon andamento. Sono altresì incompatibili le attività commerciali e di industria, l'assunzione alle dipendenze di privati e l'accettazione di cariche nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali in società costituite a fine di lucro.
Non possono inoltre essere conferiti incarichi esterni di natura professionale a chi sia pubblico dipendente, anche se di altra amministrazione, e che eserciti, in quanto assunto a tempo parziale, una libera professione. Si precisa inoltre che l'esercizio della professione legale non può riguardare controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione. A tale disciplina fanno eccezione gli incarichi conferiti ai dipendenti a part-time al 50%, da parte di altri enti locali, esercitabili presso un altro ente locale previo rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 88.
ART. 92
Soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione dell’Amministrazione viene rilasciato dal Direttore della struttura a cui il dipendente appartiene, previo nulla osta del Dirigente gerarchicamente preposto.
Il nulla osta agli incarichi espletati dai Direttori di area ed apicali viene rilasciato dal Direttore Generale.
L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto di criteri oggettivi ed idonei a verificare caso per caso le incompatibilità dell'attività extra istituzionale, in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto come dalla presente regolamentazione.
Per il rilascio dell’autorizzazione, devono, in ogni caso, sussistere le seguenti condizioni:
1. il beneficiario dell’incarico non deve essere soggetto privato fornitore di beni e servizi della Provincia di Milano, né richiedente concessioni, autorizzazioni o sovvenzioni, né soggetto nei confronti del quale il dipendente o la struttura d’assegnazione svolga attività di controllo o vigilanza;
2. l’incarico deve avere natura occasionale e deve in ogni caso avere modalità di svolgimento tali da consentire al dipendente il puntuale assolvimento dei compiti d’ufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento. Nell’effettuare questa valutazione il Dirigente competente acquisisce le informazioni necessarie al fine della gravosità dell’impegno e verifica l’eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati.
Il Presidente provvede con proprio atto per il nulla osta al Direttore Generale ed al Segretario Generale.
ART. 93
Richiesta di autorizzazione
La richiesta del dirigente o del dipendente provinciale, volta ad ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione di cui all'articolo 88, deve contenere l'indicazione della natura del rapporto, del committente, la durata, il compenso stabilito, il nulla osta del Direttore Centrale/Direttore Generale per i Direttori Centrali, la dichiarazione di non interferenza con l'attività ordinaria, la dichiarazione di non utilizzo di permessi di recupero per lo svolgimento dell'attività richiesta nonché la dichiarazione di utilizzo di ferie di propria spettanza, quando l'espletamento dell'attività extra istituzionale coincida con l’orario di servizio.
ART. 94
Rilascio dell'autorizzazione
L'Ente pubblico o privato che intende conferire un incarico ad un dipendente provinciale deve richiedere l'autorizzazione alla Provincia. L'autorizzazione deve essere anche richiesta dal dipendente, con le modalità di cui all’art. 93. La Provincia deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta completa di tutti suoi elementi.
Decorso il termine di 30 giorni, l'autorizzazione si intende accordata, fatto salvo il periodo di agosto, durante il quale il termine è elevato a 60 giorni.
ART. 95
Richiesta di autorizzazione del dipendente distaccato o comandato
Qualora la richiesta di autorizzazione già presentata dal dipendente della Provincia distaccato o comandato presso altra Amministrazione, l'autorizzazione è subordinata all'intesa fra le due Amministrazioni.
In tal caso il termine per provvedere è per la Provincia di 30 giorni. Trova anche in questo caso applicazione il comma 2 dell’art. 94 del presente Regolamento.
ART. 96
Svolgimento di altra attività in regime part-time
I dipendenti appartenenti ai vari profili e categorie, con esclusione del personale dirigente, possono effettuare un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, chiedendo la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, nei modi e nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
Anche il dipendente, già in regime di part-time al 50% deve comunicare all'Amministrazione l'eventuale inizio di nuova attività.
ART. 97
Violazione norme regolamentari
Il lavoratore che svolge altra attività lavorativa senza la richiesta autorizzazione viene diffidato dall'Amministrazione a cessare la situazione di incompatibilità. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l'incompatibilità non sia cessata, l'Amministrazione irroga al dipendente, nel rispetto delle procedure di garanzia previste dal vigente CCNL, la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
ART. 98
Denuncia dei casi di incompatibilità
I dipendenti, i dirigenti ed il Segretario Generale della Provincia sono tenuti a denunciare al Presidente i casi di incompatibilità dei quali siano a conoscenza.
Ai sensi dell'art.1, comma 62 L.662/96 e seguenti modificazioni, l'Amministrazione costituisce un servizio ispettivo per effettuare controlli a campione sullo svolgimento di attività lavorative extra - istituzionali da parte dei propri dipendenti. Tale servizio verifica altresì che il rapporto di lavoro sia stato instaurato nel rispetto delle norme sul tempo parziale.
Il controllo predetto, può essere effettuato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con l'Amministrazione e con il Ministero delle Finanze, a mezzo della Guardia di Finanza.
