TITOLO V - Disciplina delle assunzioni del personale
INDICE
TITOLO V
DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
CAPO I
CRITERI GENERALI
» Art.44 Modalità di accesso
CAPO II
REQUISITI GENERALI
» Art.45 Requisiti generali
» Art.46 Accesso alla Dirigenza
» Art.47 Preselezione
» Art.48 Corso-concorso
» Art.49 Procedure concorsuali in associazione con altri enti
» Art.50 Selezioni di idoneità
» Art.51 Assunzioni a tempo determinato
» Art.52 Modalità di selezione personale a tempo determinato
CAPO III
PROCEDURE CONCORSUALI
» Art.53 Indizione del concorso
» Art.54 Bando di concorso
» Art.55 Domanda di partecipazione al concorso
» Art.56 Autocertificazione
» Art.57 Commissione giudicatrice. Nomina
» Art.58 Criteri generali per la nomina delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi e le selezioni di personale
» Art.59 Disciplina del personale in disponibilità o immobilità ex Art.7 comma 1 Legge n. 3/2003
» Art.60 Criteri generali per le operazioni concorsuali
» Art.61 Graduatoria
» Art.62 Assunzione in servizio
» Art.63 Commissione giudicatrice
» Art.64 Sostituzione di componenti della commissione
» Art.65 Primi adempimenti della Commissione giudicatrice
» Art.66 Convocazione dei candidati ammessi alle prove
» Art.67 Adempimenti della Commissione giudicatrice in occasione della prova scritta
» Art.68 Comportamento dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte e/o pratiche
» Art.69 Adempimenti della Commissione e dei concorrenti al termine delle prove scritte
» Art.70 Verbale delle operazioni concorsuali
» Art.71 Correzione delle prove scritte
» Art.72 Prove orali
» Art.73 Prova pratica
» Art.74 Norme generali delle prove d'esame
» Art.75 Suddivisione del punteggio complessivo
» Art.76 Attribuzione del punteggio
» Art.77 Determinazione dei titoli di merito e loro punteggio
CAPO IV
FORME DI LAVORO FLESSIBILE
» Art.78 Principi generali e norma di rinvio
» Art.79 Norma finale
CAPO V
UFFICI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONI ESTERNE
» Art.80 Ufficio di supporto al Presidente ed agli Assessori
» Art.81 Omissis
REGOLAMENTO
TITOLO V
DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
CAPO I
CRITERI GENERALI
ART. 44
Modalità di accesso
L’accesso alle varie categorie avviene, nel limite dei posti disponibili negli organici, con le seguenti forme:
a) mediante procedure selettive, aperte a tutti, quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico, per esami, per titoli, per titoli ed esami, attuate mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale da ricoprire;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie e i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
c) mediante chiamata numerica dei soggetti disabili iscritti in apposite liste del collocamento o mediante stipulazione di convenzione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
d) mediante assunzione a termine ai sensi del D. Lgs. 368/2001 secondo la normativa vigente;
e) mediante procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.
CAPO II
REQUISITI GENERALI
ART. 45
Requisiti Generali
Possono accedere agli impieghi della Provincia coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea e per i cittadini di Stati non appartenenti agli Stati europei regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
- ove si tratti di assunzioni dalle liste del collocamento di categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Gli stranieri devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e aver adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001 gli stranieri non possono accedere alle procedure selettive relative ai profili del Corpo di polizia provinciale, o ad altri profili comportanti esercizio diretto di pubblici poteri;
- età: non sono previsti limiti di età. Tuttavia l'Amministrazione, in deroga al divieto di prevedere limiti di età per l'accesso agli impieghi, ha la facoltà di prevedere nel bando di concorso il limite massimo di età di 41 anni per l’accesso dall'esterno ai seguenti profili o analoghi, in relazione alla peculiarità dei medesimi:
• operatore esperto dei servizi sociali e assistenziali con indirizzo: puericultrice;
• assistente alla vigilanza, alla sorveglianza tecnica con i seguenti indirizzi:
–Vigilanza – Autista – Guardia Giurata – Addetto alla Sorveglianza;
• operatore dei servizi tecnici con indirizzo: Autista;
- idoneità psico-fisica all'impiego; l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
- godimento dei diritti politici;
- non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalla legge;
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, per i reati che comportano la destituzione o la sospensione dai pubblici uffici;
- titolo di studio;
- eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando di concorso in relazione al posto da ricoprire.
ART. 46
Accesso alla Dirigenza
Alla Dirigenza si accede mediante corso-concorso o concorso pubblico con il possesso del Diploma di Laurea specificamente richiesto e di un'esperienza di servizio di almeno 5 anni, cumulabili, acquisita presso la Pubblica Amministrazione o Enti di diritto pubblico, Aziende Pubbliche o Private in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della categoria D, ovvero di 5 anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto, con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
Il bando di concorso può prevedere ulteriori requisiti di ammissione in relazione alla specifica professionalità del posto da ricoprire.
Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande di partecipazione sia di notevole entità, l’Amministrazione può procedere a forme di preselezione affidate anche ad aziende specializzate in selezione del personale.
I contenuti e le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono definiti dalla affidataria dell’incarico, sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dalla commissione giudicatrice.
Il corso - concorso consiste in una selezione di candidati per l’ammissione a un numero di posti predeterminato, finalizzato alla formazione specifica dei candidati.
L’avviso del corso-concorso dovrà specificare, oltre agli elementi di cui all’art. 54:
1. i requisiti, modalità e criteri di ammissione al corso;
2. durata del corso;
3. frequenza minima necessaria per ottenere l’ammissione al concorso.
La selezione dovrà concludersi con la formazione di una graduatoria da cui attingere gli idonei da ammettere al corso.
Al termine del corso, un’apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso stesso, procederà all’espletamento delle prove concorsuali previste dal bando; alle prove sono ammessi i candidati che hanno utilmente partecipato all’attività concorsuale - pari a non più dei posti da coprire predeterminati dal bando – finalizzato alla formazione specifica dei candidati e alla loro selezione, realizzando la frequenza minima necessaria prevista dal bando.
ART. 49
Procedure concorsuali in associazione con altri enti
Per motivi di efficienza ed economicità possono essere effettuati concorsi o corsi-concorso in associazione con altri enti, secondo modalità e procedure stabilite in accordo tra le amministrazioni e regolate attraverso appositi atti.
Il procedimento relativo al concorso unico e corso-concorso unico è preceduto, in aggiunta alle fasi di cui agli articoli 48 e 54, dalla seguente:
approvazione, da parte degli enti aderenti, di un convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, o di un accordo, ai sensi dell’art. 15 Legge N. 241 del 1990.
La convenzione o l’accordo, prevede la facoltà di indire, uno o più concorsi (o corsi-concorsi) con delega a un unico ente per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura concorsuale.
La convenzione, o l’accordo, disciplina, fra gli enti aderenti, la metodologia di lavoro, le forme di consultazione, la gestione amministrativa delle procedure concorsuali, i contenuti del bando, le modalità di utilizzo della graduatoria del personale, nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della convenzione medesima.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’ente può comunque realizzare accordi per la gestione associata delle graduatorie concorsuali.
Le prove selettive sono rivolte ad attestare l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni ascrivibili al profilo professionale che si intende ricoprire.
La selezione attraverso esame di idoneità avviene:
- nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti chiamati tramite collocamento;
- nel caso di assunzioni obbligatorie per legge.
In tali casi, la selezione consiste in prove di idoneità ovvero prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative miranti ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni.
ART. 51
Assunzioni a tempo determinato
Per soddisfare con tempestività le esigenze organizzative, mediante l’utilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, sono effettuate selezioni pubbliche semplificate di aspiranti ai sensi dell’art. 52.
ART. 52
Modalità di selezione personale a tempo determinato
I candidati ad assunzioni temporanee possono presentare domanda (utilizzando il modulo apposito o trasmettendo il proprio curriculum) in qualunque momento, senza particolari formalità.
In relazione alle esigenze, qualitative e quantitative, di personale a tempo determinato, l’ufficio competente attinge dalla lista così costituita, convocando a selezione un congruo numero di candidati in possesso dei requisiti di base richiesti.
Per specifiche figure professionali, si adotta la seguente procedura, semplificata rispetto a quella concorsuale:
a) pubblicazione del bando di selezione all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito web della Provincia di Milano;
b) termine per la presentazione delle domande di almeno 10 giorni dalla pubblicazione del bando;
c) presentazione delle domande esclusivamente tramite consegna diretta all’Ente, o inoltro via fax, entro il termine di scadenza del bando;
d) prove consistenti in test informatizzati e/o prova pratica e/o colloquio, in relazione alla specifica professionalità.
Della selezione sono incaricati Dirigenti e/o Funzionari designati dal Settore Gestione del Personale.
Restano ferme in ogni caso la pubblicità delle prove e la necessaria predeterminazione dei contenuti e dei criteri per la valutazione delle medesime.
In presenza di graduatorie concorsuali vigenti le assunzioni temporanee possono anche essere effettuate attingendo da tali graduatorie per qualifiche equivalenti.
Si può prescindere dall’effettuazione della selezione nel caso di assunzione a tempo determinato nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di un determinata qualifica, categoria, o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nello stesso, o in un altro ente, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista, ovvero sia terminato con un giudizio negativo.
In casi di urgenza è inoltre possibile assumere a tempo determinato a seguito di pubblico avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Ente ovvero di richiesta di curricula ad Ordini e Collegi professionali, tenendo conto di:
a) votazione conseguita nel titolo di studio;
b) esperienze di lavoro subordinato nella medesima professionalità presso enti pubblici o soggetti privati.
CAPO III
PROCEDURE CONCORSUALI
ART. 53
Indizione del concorso
Il concorso viene indetto dalla Provincia in coerenza con la programmazione annuale del fabbisogno di personale, sulla base delle vacanze di organico e delle esigenze di servizio, fatte salve le disposizioni delle leggi finanziarie in materia di assunzione.
Il bando di concorso viene approvato con atto dirigenziale.
Il bando deve indicare:
- il numero dei posti messi a concorso, fatte salve le riserve a favore di determinate categorie di soggetti, previste da specifiche disposizioni;
- la categoria, la posizione economica, il profilo professionale e il trattamento economico inerenti al posto messo a concorso;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- l'eventuale avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte, orali ed eventualmente pratiche;
- le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche e la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;
- i requisiti soggettivi generali e particolari;
- i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
- la durata della graduatoria e le modalità di assunzione.
Il bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché, eventualmente, su uno o più quotidiani a tiratura nazionale. Copia del bando viene altresì trasmessa per informativa alle organizzazioni sindacali interne.
ART. 55
Domanda di partecipazione al concorso
Per l'ammissione al concorso i candidati devono presentare domanda nei termini e con le modalità indicate nel bando di concorso.
Il possesso dei requisiti di ammissione al concorso può risultare da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato secondo le modalità previste dal bando, in conformità alle norme di legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
In caso di assunzione l'Amministrazione procede al controllo della veridicità delle dichiarazioni, nonché all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati.
ART. 56
Autocertificazione
I candidati potranno presentare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio in tutti i casi in cui le norme di legge o di regolamento lo consentano ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000).
ART. 57
Commissione giudicatrice. Nomina
La Commissione giudicatrice, nominata con apposito atto dirigenziale in virtù dei criteri di cui al successivo articolo, è composta da esperti che abbiano una provata conoscenza delle materie indicate nel bando, una specifica competenza nel settore di attività in cui si manifestano le funzioni relative al posto e/o siano esperti di organizzazione, gestione e selezione del personale, e possono essere individuati sia tra il personale interno sia tra soggetti esterni alla Provincia, anche collocati a riposo (Magistrati, Dirigenti e Funzionari di amministrazioni pubbliche o imprese, professori universitari, docenti, liberi professionisti, ecc.). Nei concorsi pubblici, almeno un membro deve essere individuato tra soggetti esterni.
ART. 58
Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici i pubblici concorsi e le selezioni di personale.
La commissione è unica in relazione ai posti messi a concorso o selezione.
La commissione è composta da almeno tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Presidente della commissione è di norma individuato nel dirigente responsabile della struttura nella quale è collocato il posto da ricoprire o da altro dirigente dallo stesso delegato. Nel caso in cui siano interessate più strutture, il Presidente è scelto tra i dirigenti responsabili delle strutture coinvolte.
Gli altri membri devono essere scelti tra coloro che possiedono una specifica competenza nel settore di attività in cui si manifestano le funzioni relative al posto, una provata conoscenza delle materie indicate nel bando e/o siano esperti di organizzazione, gestione e selezione del personale, e possono essere individuati sia tra il personale interno sia tra soggetti esterni alla Provincia, anche collocati a riposo (magistrati, dirigenti e funzionari di amministrazioni pubbliche o imprese, professori universitari, docenti, liberi professionisti, ecc.). Nei concorsi pubblici, almeno un membro deve essere individuato tra soggetti esterni.
Per ogni commissione è previsto un segretario individuato tra i componenti degli uffici amministrativi della Direzione del Personale dell’Ente.
E’ possibile la suddivisione in sottocommissioni qualora le domande pervenute siano più di 500, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il Presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.
Nella scelta dei componenti la commissione è data attuazione alle norme in materia di pari opportunità.
La commissione può essere integrata, anche in relazione a singole fasi della procedura, se necessario in relazione al posto da ricoprire e/o alle prove da espletare, da soggetti esperti in lingua straniera, informatica, psicologia del lavoro o in altre discipline speciali previste dal bando.
Non possono far parte della commissione soggetti che ricoprono cariche politiche, che siano rappresentanti sindacali o comunque designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali, ai sensi di legge.
La sostituzione dei componenti della commissione deve avvenire nel rispetto degli stessi principi e con le stesse modalità previste per la nomina, fatte salve le operazioni concorsuali già precedentemente espletate.
I componenti della commissione il cui rapporto di impiego con l’Ente si risolva, per qualunque causa, durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano altresì dall’incarico salvo, ove possibile, conferma espressa da farsi con atto del soggetto competente alla nomina.
ART. 59
Disciplina personale in disponibilità o in mobilità ex art. 7 comma 1 Legge n. 3/2003
Ove le strutture provinciali o regionali competenti ex art. 34 comma 3 del D.Lg.s 165/2001 provvedano ad assegnare alla Provincia di Milano, previamente all’indizione di un pubblico concorso, nominativi di personale in disponibilità o in mobilità, è facoltà per l’Ente di costituire una apposita Commissione al fine della valutazione positiva o negativa circa la corrispondenza della professionalità del personale assegnato ai requisiti richiesti per il posto da ricoprire.
La Commissione di cui al precedente comma sarà costituita nel rispetto dei criteri generali per la costituzione delle commissioni giudicatrici i pubblici concorsi e le selezioni di personale, di cui al precedente art. 58, e opererà sulla base di criteri da essa predeterminati.
ART. 60
Criteri generali per le operazioni concorsuali
Concorso per titoli ed esami.
Nei concorsi per titoli ed esami, la Commissione determina i criteri di massima per la valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove scritte.
La valutazione dei titoli è effettuata limitatamente ai candidati che abbiano superato le prove scritte e prima del loro riconoscimento.
La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio viene effettuata ai sensi dell’art. 77 del presente regolamento.
ART. 61
Graduatoria
Al termine delle operazioni del concorso, la Commissione forma la graduatoria degli idonei, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.
A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle indicate all'art. 5 comma 4 del DPR n. 487/94, modificato dal DPR n. 693/96 e integrato
dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 127/97.
Nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, verrà attribuito un valore preferenziale alla media dei punteggi riportati nelle due prove scritte, e in subordine sarà preferito il candidato più giovane d'età ex Legge n. 191/98.
La durata della graduatoria è quella stabilita dalle norme vigenti al momento dell’approvazione e può essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato di pari categoria e profilo professionale che si dovessero rendere necessarie successivamente alla indizione del concorso, nonchè per la copertura di posti resisi disponibili anche dopo l’indizione del concorso purchè non si tratti di nuovi posti istituiti o trasformati successivamente a tale indizione.
Le graduatorie dei concorsi pubblici e interni sono immediatamente efficaci e sono pubblicate all'albo pretorio provinciale.
ART. 62
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori sono invitati a sottoscrivere, entro il termine di volta in volta fissato dall’ente, il contratto individuale di lavoro sotto condizione risolutiva subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione presso la Provincia di Milano e sono assunti in prova nel profilo professionale e nella categoria per la quale risultano vincitori.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dell’ente, decade dalla nomina, a meno che il medesimo non chieda e ottenga, con determina del Direttore Centrale del Personale per giustificato motivo, una proroga del termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall’ente, in relazione alle motivazioni addotte e alle esigenze dell’ente.
L’Amministrazione provvede all’acquisizione diretta della documentazione necessaria dalle P.A. che ne siano in possesso.
ART. 63
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è validamente costituita solo con la costante presenza di tutti i suoi componenti.
L'adesione preventiva o l'approvazione successiva delle deliberazioni della stessa non possono surrogare la presenza alla seduta, né sanare le conseguenze dell'assenza.
ART. 64
Sostituzione di componenti della commissione
I componenti della Commissione possono essere sostituiti con disposizione dell’organo competente per la nomina.
La sostituzione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già espletate, qualora il nuovo componente della commissione, dopo aver preso visione degli atti, le convalidi espressamente. In caso contrario vengono rinnovate tutte le operazioni concorsuali.
I componenti della commissione continuano nel loro incarico sino alla conclusione del concorso anche se, nel frattempo, decadono dalla carica o dalla funzione.
ART. 65
Primi adempimenti della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, nella sua prima riunione, procede alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli e nella stessa seduta o nelle successive, giudica l'ammissibilità dei candidati.
E' facoltà della Commissione consentire la regolarizzazione, entro un termine perentorio, di titoli di ammissione regolarmente prodotti nei termini, che risultino non formalmente regolari.
Non è consentita la regolarizzazione dei titoli di merito.
L'esclusione dei candidati deve essere motivata e viene tempestivamente comunicata agli interessati, a cura del segretario, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica.
ART. 66
Convocazione dei candidati ammessi alle prove
La convocazione alle prove d'esame avviene secondo le modalità previste dal bando di concorso.
In ogni caso i candidati ammessi alla prova scritta, pratica, teorico-pratica o alla prova orale devono essere convocati con un preavviso di almeno 15 giorni.
In considerazione del numero dei concorrenti la convocazione può essere effettuata mediante pubblicazione a mezzo stampa o con altra idonea modalità prevista dal bando.
ART. 67
Adempimenti della Commissione giudicatrice in occasione della prova scritta
La commissione giudicatrice, immediatamente prima dell'ora fissata per l'inizio di ciascuna delle prove scritte o pratiche collettive, prepara tre temi alternativi per ciascuna prova e determina il tempo da assegnare ai candidati per lo svolgimento delle stesse.
I temi vengono chiusi in buste uguali e firmate sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario e sono prese in consegna dal Presidente.
All'ora stabilita per ciascuna prova la Commissione, previo accertamento dell'identità personale dei candidati, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro.
Quindi il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura delle buste contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema che deve essere svolto.
Fino al momento dell’effettivo inizio della prova, la Commissione deve esser rappresentata da tutti i suoi componenti nella sede d’esame; nel rimanente periodo è sufficiente la presenza di due componenti della Commissione.
ART. 68
Comportamento dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte e/o pratiche
Durante lo svolgimento delle prove scritte e/o pratiche è vietato ai candidati conferire tra loro, scambiarsi documenti e comunicare con l'esterno, è vietato l’uso dei telefoni cellulari
se non alla presenza di un componente della Commissione.
La Commissione può consentire ai candidati la consultazione di testi normativi, dizionari e di specifiche pubblicazioni.
Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente su fogli portanti il timbro d'ufficio e la firma di un componente della Commissione.
E' vietato apporre qualsiasi segno di riconoscimento sui fogli degli elaborati o sulle buste contenenti gli elaborati, pena l'annullamento della prova.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che copi in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.
La Commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni di cui sopra e può adottare tutti i provvedimenti necessari al regolare svolgimento del concorso.
ART. 69
Adempimenti della Commissione e dei concorrenti al termine delle prove scritte
In occasione della prova scritta, al candidato, oltre ai fogli, vengono consegnate due buste, di cui una grande e una piccola contenente un foglio su cui il candidato scrive il proprio nome, cognome e data di nascita.
Al termine della prova il candidato mette la busta piccola, contenente il foglio con i propri dati, incollata sui lembi di chiusura, nella busta grande insieme all'elaborato e la consegna al segretario della Commissione che provvede alla chiusura della stessa.
Un componente della Commissione firma trasversalmente su parte della busta e sul lembo di chiusura.
Se il concorso prevede due prove scritte, il candidato consegna la busta grande al segretario della Commissione che provvede alla chiusura della stessa e appone il numero identificativo del candidato sulla linguetta staccabile. Un componente della Commissione firma trasversalmente su parte della busta e sul lembo di chiusura.
Le buste vengono prese in consegna dal segretario.
Successivamente alla conclusione dell'ultima prova, e comunque non oltre le ventiquattro ore, la Commissione procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccato la linguetta numerata.
Tale operazione è effettuata alla presenza di almeno due concorrenti.
Quindi tutto il materiale viene preso in consegna dal segretario della Commissione.
ART. 70
Verbale delle operazioni concorsuali
Di tutte le operazioni concorsuali e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice si redige il verbale per ogni seduta, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal segretario.
ART. 71
Correzione delle prove scritte
La Commissione procede alla correzione delle prove scritte, con l'assistenza del segretario.
La correzione viene effettuata in modo da garantire l'anonimato delle prove.
Solo dopo aver esaminato e valutato tutti gli elaborati, la Commissione procede al riconoscimento dei candidati autori degli stessi.
I voti sono espressi, di norma, in trentesimi.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
E’ in facoltà della Commissione di non procedere alla correzione degli elaborati successivi dei candidati che non abbiano ottenuto la votazione minima nella precedente prova scritta.
I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima dell'inizio delle stesse e devono essere tali da sottoporre i candidati a interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza.
La Commissione determina, immediatamente prima dell'inizio della prova, i quesiti da porre ai candidati, che poi saranno posti agli stessi mediante sorteggio.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti ciascuno riportati che sarà esposto al pubblico nelle sede degli esami e presso l’ufficio concorsi.
La prova orale si intende superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima di 21/30 o equivalente.
Le prove orali sono pubbliche e devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Le modalità per l'effettuazione della prova pratica, eventualmente prevista dal bando, sono stabilite dalla Commissione prima dell'inizio della stessa.
Tutti i concorrenti devono essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
La prova pratica si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima non inferiore a 21/30 o equivalente.
ART. 74
Norme generali delle prove d'esame
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove d'esame nel luogo, giorno e ora indicati nella convocazione, con un documento di identità valido.
Il concorrente che non si presenta a sostenere la prova nel luogo, giorno e ora stabiliti si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso.
In caso di grave impedimento, adeguatamente documentato e tempestivamente comunicato al Presidente della Commissione, al candidato può essere concesso il rinvio della prova individuale d'esame a una delle sedute immediatamente successive e comunque non oltre il 20° giorno dalla data dell'ultima seduta programmata dalla Commissione. Non può essere concesso alcun rinvio in caso di prova collettiva.
ART. 75
Suddivisione del punteggio complessivo
Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione giudicatrice andrà così
ripartito:
- Concorsi con un'unica prova:
per i titoli punti 30
per la prova punti 60
- Concorsi con due prove, di cui una scritta, o pratica o
teorico-pratica e una orale:
per i titoli punti 30
per la prova scritta o pratica o teorico-pratica punti 30
per la prova orale punti 30
- Concorsi con due prove scritte, o una prova scritta e una pratica o teorico pratica, e una prova orale:
per i titoli punti 30
per ciascuna prova scritta o pratica o teorico-pratica punti 30
per la prova orale punti 30
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio dei titoli, se previsti, della votazione conseguita nella prova scritta o, se le prove sono due, della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nella prova orale.
ART. 76
Attribuzione del punteggio
Ogni Commissario esprimerà la sua valutazione in base al punteggio complessivo a disposizione; al candidato verrà attribuito invece il punteggio risultante dalla media aritmetica ottenuta dalla somma dei voti espressi da ogni Commissario.
ART. 77
Determinazione dei titoli di merito e loro punteggio
I titoli dei candidati saranno suddivisi come segue:
• titoli culturali e professionali;
• titoli di servizio;
• curriculum ed eventuali pubblicazioni e valutazioni delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.
La ripartizione del punteggio tra i diversi titoli è dettagliata, per ciascuna categoria professionale, nell'allegato A.
Non saranno presi in considerazione i titoli e documenti pervenuti oltre il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande o quelli non presentati, anche se indicati nella domanda o nel curriculum, o presentati in forme diverse da quelle previste dal bando.
CAPO IV
FORME DI LAVORO FLESSIBILE
ART. 78
Principi generali e norma di rinvio
L’amministrazione, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e della disciplina contrattuale, potrà avvalersi delle tipologie di lavoro flessibili di assunzione e impiego previste dal codice civile e dalle leggi inerenti il rapporto di lavoro subordinato nell’impresa quali:
1. il contratto di formazione e lavoro;
2. il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
3. i tirocini formativi e di orientamento.
Al contratto di formazione e lavoro si applicheranno, in quanto compatibili, le procedure semplificate di selezione previste per le assunzioni a termine.
I bandi di selezione/concorso sono approvati dall’Amministrazione nel rispetto della disciplina del presente regolamento e nei principi in esso contenuti.
CAPO V
UFFICI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONI ESTERNE
ART. 80
Ufficio di supporto al Presidente e agli Assessori
L’amministrazione può costituire, ex art. 90 TUEL, con provvedimento di Giunta, gli Uffici di supporto e assistenza all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori, individuando altresì:
a) la dotazione di risorse umane;
b) il personale assegnato;
c) le dotazioni finanziarie affidate.
A tali Uffici sono assegnati dipendenti dell’Ente o dipendenti appositamente assunti con contratto a tempo determinato, in possesso di idonea competenza ed esperienza, oltreché dei requisiti generali per l’assunzione nella P.A..
Il personale dell’Ufficio è individuato direttamente dal Presidente e dagli Assessori sulla base di un rapporto fiduciario.
L’assunzione e l’assegnazione dei collaboratori sono disposte sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Provinciale.
Con delibera di Giunta, inoltre, è possibile sostituire il trattamento economico variabile del personale esterno con un unico emolumento comprensivo dei compensi relativi agli istituti di retribuzione accessoria il cui onere non graverà sul fondo del salario accessorio.
(Omissis)
