TITOLO IV - Ordinamento della Dirigenza
INDICE
TITOLO IV
ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA
» Art. 32 Responsabilità dei Dirigenti
» Art. 33 Atti e provvedimenti dei Dirigenti
» Art. 34 Qualifica dirigenziale
» Art. 35 Accesso alla qualifica dirigenziale
» Art. 36 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
» Art. 37 Cessazione di incarichi dirigenziali temporanei
» Art. 38 Conferimento di incarichi dirigenziali
» Art. 39 Mobilità dei Dirigenti
» Art. 40 Revoca di incarichi dirigenziali
» Art. 41 Graduazione delle posizioni dirigenziali
» Art. 42 Metodologie di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti
» Art. 43 Sostituzione dei Dirigenti
REGOLAMENTO
TITOLO IV
ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA
ART. 32
Responsabilità dei Dirigenti
Ferme restando le responsabilità disciplinari, amministrative, civili e penali dei dipendenti pubblici, i Dirigenti rispondono direttamente nei confronti dell'Amministrazione:
a) della individuazione, nell'ambito dello scenario che costituisce il campo di attività pertinente alla posizione assegnata, degli elementi giuridico - amministrativi, economico-sociali, tecnico-scientifico che possono influenzare l'attività della Provincia;
b) della coerenza sotto il profilo programmatico, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione ai programmi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;
c) dei risultati conseguiti nella gestione delle attività di propria competenza, nel rispetto dei vincoli di tempo, di costo e di qualità stabiliti;
d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti;
e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei limiti di spesa definiti, anche relativamente alle risorse umane e strumentali;
f) della gestione e promozione di innovazioni tecnologiche e procedimentali;
g) della trasparenza, della semplificazione e relativa riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi.
ART. 33
Atti e provvedimenti dei Dirigenti
Gli atti e i provvedimenti adottati dai Dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze sono definitivi e assumono la forma di determinazioni o disposizioni.
I provvedimenti di competenza dei Dirigenti sono soggetti a monitoraggio nell’ambito del sistema integrato di controlli interni previsti dalla normativa vigente.
ART. 34
Qualifica Dirigenziale
La dirigenza della Provincia è ordinata nell'unica qualifica dirigenziale secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione dei poteri e delle responsabilità.
Le strutture organizzative e la declaratoria delle relative funzioni sono esplicitate nel Titolo II del presente Regolamento.
La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del solo trattamento economico di posizione.
Costituisce norma di indirizzo per l'Amministrazione, nella prospettiva di razionalizzazione e semplificazione organizzativa, la riduzione di numero dei Dirigenti per accorpamento delle posizioni dirigenziali e la definizione e il potenziamento delle posizioni organizzative.
ART. 35
Accesso alla qualifica dirigenziale
L'accesso alla qualifica dirigenziale può avvenire:
a) per concorso, per titoli e/o esami. Per quanto concerne le procedure per l'accesso alla qualifica dirigenziale si rinvia al Titolo V del presente Regolamento;
b) per mobilità da altri Enti del comparto. La mobilità da altri Enti del comparto presuppone il possesso della qualifica dirigenziale nell'Ente di provenienza e un motivato giudizio di rispondenza del candidato, in termini di professionalità, esperienza e titoli, al posto da assegnare;
c) per assunzioni con incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, come da successivo art. 36.
ART. 36
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Ai sensi dell'art. 110 TUEL i posti ascritti a qualifica dirigenziale e le alte specializzazioni possono essere coperti mediante costituzione di rapporto a tempo determinato, nella misura prevista dalla legge.
Le modalità di assunzione e i requisiti richiesti per la copertura dell'incarico saranno determinati di volta in volta dalla Giunta la quale autorizza la stipulazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 D.Lg.s 165/2001, con soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno in quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate anche presso le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresa quella che conferisce gli incarichi, in funzioni previste per l’accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalla magistratura e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
ART. 37
Cessazione di incarichi dirigenziali temporanei
Qualora vengano conferiti incarichi dirigenziali con contratti a termine legati alla durata in carica del Presidente, la durata di tali incarichi non potrà eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
ART. 38
Conferimento di incarichi dirigenziali
L'affidamento di incarichi di Direttore d'Area, Direttore Centrale, Direttore di Settore, di Progetto e di Staff è effettuato dal Presidente della Provincia con formale decreto su proposta del Direttore Generale, sentiti gli Assessori competenti.
Il Presidente attribuisce gli incarichi dirigenziali considerando:
a) i programmi dell'Amministrazione;
b) le esigenze di carattere organizzativo dell'Amministrazione;
c) il curriculum professionale;
d) le attitudini, le capacità e i requisiti professionali del singolo dipendente;
e) i risultati raggiunti negli incarichi già ricoperti.
L’incarico di attribuzione di compiti dirigenziali è conferito a tempo determinato per una durata, di norma, non inferiore a tre anni e non superiore al periodo di durata del mandato amministrativo del Presidente, ed è, comunque, prorogato fino all’attribuzione del nuovo incarico.
L’incarico è soggetto, in ogni caso, a verifica annuale.
ART. 39
Mobilità dei Dirigenti
La mobilità degli incarichi dirigenziali costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza, nell'ambito delle esigenze funzionali dell'Ente, che possono suggerire di puntare su arricchimenti professionali derivanti da cambi di ruolo, o viceversa, su approfondimenti di esperienza in ruoli stabili.
Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti, confermati, revocati, modificati sulla base dei criteri di cui al precedente articolo.
ART. 40
Revoca di incarichi dirigenziali
Il Presidente della Provincia, sentiti i pareri della Giunta Provinciale e del Direttore Generale, può disporre, con decreto motivato, la revoca anticipata dell'incarico:
a) per ragioni organizzative o produttive;
b) per grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Ente;
c) per i risultati negativi della attività amministrativa e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Nei casi in cui ai precedenti punti b) e c) al Dirigente deve essere garantita la formale contestazione degli addebiti e il contraddittorio.
La revoca anticipata dell'incarico può comportare l'affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore.
Nei casi di maggiore gravità l'Amministrazione può decidere:
a) la perdita della retribuzione dirigenziale e il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno;
b) il recesso del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
ART. 41
Graduazione delle posizioni dirigenziali
Nell'ambito del ruolo unico, le posizioni dirigenziali sono articolate in più fasce ai fini della retribuzione di posizione prevista dal CCNL per l'area della dirigenza, prescindendo da ogni valutazione sui titolari delle posizioni stesse, in funzione dei seguenti parametri:
a) responsabilità in termini di stake holders, destinatari (interni e/o esterni) e servizi, con l'obiettivo di misurare l'impatto della posizione sui risultati;
b) complessità, in termini di processi, con l'obiettivo di misurare le attività gestite dalla posizione, anche in relazione alla rilevanza strategica delle stesse e alla necessità di integrazione e trasversalità;
c) managerialità, in termini di capacità di gestione e sviluppo delle risorse affidate, nonché di sapere e di competenza professionale richiesti dalla posizione.
d) entità delle risorse umane e finanziarie gestite;
e) quadro delle relazioni in termini di qualità e quantità delle relazioni che la posizione attiva e sviluppa.
La Giunta Provinciale, nell’esercizio del proprio potere di organizzazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, definisce, su proposta dell'Assessore al Personale e del Direttore Generale, i livelli economici e i criteri organizzativi di graduazione delle posizioni.
Sulla base dei criteri organizzativi e delle metodologie definiti dalla Giunta, il Direttore Generale provvede alla graduazione delle singole posizioni dirigenziali.
La graduazione della singola posizione viene rivista, qualora la posizione stessa subisca modifiche che comportino rilevanti variazioni nei parametri di cui al comma 1.
ART. 42
Metodologie di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti
Le prestazioni dei Dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini della retribuzione di risultato, della conferma delle posizioni dirigenziali e dello sviluppo professionale.
La valutazione delle prestazioni non si limiterà a un giudizio a fine periodo sulla base di una apposita scheda, ma dovrà essere impostata come un processo continuo che avrà tappe di verifica e controllo intermedie sulla realizzazione degli obiettivi programmati come previsto dal controllo di gestione.
La valutazione dei Dirigenti verrà effettuata con i criteri e le modalità contenute in apposita scheda che prevede un'area di valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi indicati nel PEG e un'area di valutazione delle competenze e capacità dirigenziali in termini di capacità di pianificazione, capacità di programmazione e controllo, autonomia e capacità di innovazione, capacità di gestione delle risorse umane affidate, delle risorse economico-finanziarie e tecnologico-strumentali, nonché infine di adeguatezza delle conoscenze.
ART. 43
Sostituzione dei Dirigenti
Quando una posizione dirigenziale apicale risulti vacante o vi sia temporanea assenza o impedimento del titolare, l'assolvimento delle relative funzioni di Direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza viene stabilito con apposito decreto del Presidente della Provincia, sentito il Direttore Generale.
Nei casi di assenza breve il Direttore medesimo, nell'ambito della propria struttura, individua il Dirigente abilitato alla temporanea sostituzione.
In caso di assenza, di impedimento vacanza del posto di un Dirigente sotto ordinato, le relative funzioni sono espletate temporaneamente dal Direttore apicale di riferimento.
